
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 21 aprile 2010
G.U.R.S. 21 maggio 2010, n. 24
Modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8;
Considerato che l'art. 7 della legge regionale n. 8/2004 disciplina l'attività di guida subacquea istituendo l'albo regionale delle guide subacquee e demandando ad apposito decreto la disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub;
Ritenuto di dovere procedere alla determinazione delle modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee nonché agli elenchi degli istruttori subacquei, nonché alla disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub e loro elenchi, definendone le figure e le attività correlate;
Decreta:
Definizioni
Per guida subacquea si intende il soggetto, in possesso di brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni sportive, che accompagna in itinerari subacquei singoli o gruppi di massimo sei persole in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto, descrivendo, prima dell'immersione, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.
Per centri di immersione si intendono quegli organismi gestiti da soggetti regolarmente iscritti alla locale camera di commercio, industria, artigianato che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente. A tal fine i suddetti centri dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'opera di guide subacquee in possesso del brevetto di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2004.
Per centri di addestramento subacquei "scuole sub" si intendono quegli organismi che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente. Le scuole sub devono obbligatoriamente avvalersi dell'opera di istruttori subacquei in possesso del brevetto sportivo di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2004.
Per immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo si intendono l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne.
Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo.
Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento di un corso teorico pratico effettuato presso una organizzazione didattica per l'attività subacquea quali centri di addestramento scuole sub.
Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.
Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso del brevetto subacqueo, insegna, a scopo turistico ricreativo, a persone singole o a gruppi, le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea previa iscrizione all'albo regionale.
Albo regionale delle guide subacquee
L'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 8/2004, è disposta con decreto dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dello stesso Assessorato.
Regolamento e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee
E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'albo delle guide subacquee che esercitano l'attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana. Ai fini dell'iscrizione gli interessati devono presentare al dipartimento turismo, sport e spettacolo la relativa domanda, dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) maggiore età;
2) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
4) diploma di scuola media secondaria o diploma equipollente conseguito all'estero;
5) brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMS o di corrispondente livello per altre federazioni, rilasciato da una federazione sportiva o da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco esistente presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo;
6) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale la guida esercita la propria attività, purché accompagnata da dichiarazione comprovante questo rapporto di collaborazione;
7) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività certificata da una struttura sanitaria accreditata secondo la vigente normativa.
I requisiti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 dovranno essere documentati in sede di presentazione della domanda.
Tesserino di riconoscimento
All'atto dell'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
Vigilanza
Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2004, i comuni e gli organi di polizia, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate.
Sanzioni
Il dipartimento turismo, sport e spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché in relazione alle contravvenzioni elevate ai sensi dell'articolo precedente, nonché sulla base dei reclami prevenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da uno a sei mesi in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/2004.
Elenco regionale degli istruttori subacquei
E' istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo l'elenco degli istruttori subacquei che esercitano l'attività di cui al comma 7 dell'art. 1 del presente decreto, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, gli istruttori devono presentare apposita domanda al dipartimento turismo, sport e spettacolo dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) maggiore età;
2) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
4) diploma di scuola media secondaria o diploma equipollente conseguito all'estero;
5) brevetto abilitante l'esercizio di istruttore subacqueo, rilasciato da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco regionale di cui all'art. 3.
E' possibile presentare brevetti di livello superiore a quello minimo richiesto, quando contemplano anche le competenze delle certificazioni inferiori;
6) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale l'istruttore esercita la propria attività, purché accompagnata da dichiarazione comprovante questo rapporto di collaborazione.
Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo
E' istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo l'elenco dei centri di immersione e di addestramento subacqueo "scuole sub" che esercitano l'attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
Ai fini dell'iscrizione i centri devono presentare apposita domanda e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) partita IVA;
2) iscrizione presso la camera di commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
3) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività, conforme alle vigenti normative;
4) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per i corsi, conformi alle normative vigenti ed in perfetto stato di funzionamento. Per tali si intendono: bombole per le immersioni, compressore per la ricarica delle bombole, nonché le attrezzature minime necessarie ai fini dell'addestramento ed immersione, previsti dagli standard dell'organizzazione didattica alla quale aderisce il centro, oppure dell'organizzazione didattica della guida che conduce il gruppo in immersione o dell'istruttore che tiene il corso;
5) idonee dotazioni di pronto soccorso, secondo quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388; più eventuali dotazioni richieste dalla capitaneria di porto competente;
6) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
I centri di immersione nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide iscritte nell'albo di cui all'art. 2 del presente decreto.
Organizzazioni didattiche
Le organizzazioni didattiche possono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 del presente decreto.
Uso della denominazione
La denominazione di "Centro di immersione", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 8.
Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
Nei centri di immersione deve essere esposta in modo visibile copia attestante l'iscrizione del centro nell'elenco regionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 21 aprile 2010.
STRANO