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LEGGE REGIONALE 1 aprile 2010, n. 8

G.U.R.S. 1 aprile 2010, n. 15

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché delle note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

Restano in vigore le deroghe e le limitazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

Art. 2

Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13

1. E' autorizzata, sino al 30 aprile 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

2. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, che sono stati stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 30 aprile 2010, ricorrendone le condizioni.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 aprile-30 aprile 2010, di 133 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1. capitolo 321312).

4. All'onere derivante dai commi precedenti, quantificato in 10.165 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità iscritte per l'anno 2010, nell'U.P.B. 4.2.1.5.2. cap. 215704 - accontonamento 1001 -, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010, le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 aprile 2010.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 aprile 2010.

LOMBARDO

CIMINO

L'Assessore regionale per l'economia

LEANZA

L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro