Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2010

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 97 G.U.R.I. 24 maggio 2010, n. 119

Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 19 aprile 2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Acquisita in data 26 marzo 2010 la nota con la quale il coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole in quanto sono state accolte nel testo tutte le proposte dalle stesse presentate;

Decretano:

Art. 1

1. Il presente decreto è finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 10 maggio 2008, n. 116 [N.d.R. recte: decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116].

2. Con provvedimento del Ministero della salute di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'art. 1 il presente decreto fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinchè il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato V del medesimo decreto, come modificato dall'art. 5. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni.

3. Il Ministero della salute consente l'applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati all'allegato I, purchè sia dimostrato che tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica UNI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici.

4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate:

a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da un eventuale frazionamento se non rispondono ai criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione;

b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione.

5. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se tale chiusura è avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A, previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto. Eventuali campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento già compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovrà rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà essere rimosso solo dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.

6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione sono temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli effettuati a partire dal mese di aprile.

7. Le acque classificate "scarse", e temporaneamente vietate alla balneazione in base all'art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potrà monitorare nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome valutano la opportunità di adottare adeguate misure di gestione, quali:

a) accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua;

b) eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Salute 19 aprile 2018)

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo:

a) i criteri individuati nelle linee guida «Ostreopsis cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative», pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web www.iss.it ;

b) i criteri individuati nelle linee guida «Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it ;

c) i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul silo web http://www.isprambiente.it.

Art. 4

1. II Ministero della salute incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del quale il pubblico puo' trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami.

2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano un'adeguata informazione al pubblico sul processo di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'art. 6, comma l, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione balneare.

3. La autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzano segni e simboli che saranno indicati dalla Commissione Europea.

Art. 5

1. Il punto 1 dell'allegato V del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è sostituito dall'allegato D.

Art. 6

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Salute 19 aprile 2018)

1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, aggiorna le codifiche dei distretti idrografici, delle sotto-unità dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonchè dei corpi idrici associati all 'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica di cui alla tabella 1 dell'allegato F, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute.

3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso ai dati disponibili sul Portale Acque del Ministero della salute relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E, nonchè alle informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F.

4. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i Comuni trasmettono per via telematica i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della direzione generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.

Art. 7

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

1. II presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli obblighi di comunicazione in capo alle Regioni e alle Province autonome previsti all'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione. si intendono prorogati al 31 marzo 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 30 marzo 2010

Il Ministro della salute

FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 1

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 2)

VALORI LIMITE PER UN SINGOLO CAMPIONE

PARAMETRI CORPO IDRICO VALORI
Enterococchi intestinali Acque marine 200 n*/100ml
Acque interne 500 n*/100ml
Escherichia coli Acque marine 500 n*/ 100 ml
Acque interne 1000 n*/100 ml

.

*n = UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E. coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)

ALLEGATO D

(previsto dall'articolo 5)

1. Procedure di campionamento.

a) Il campionamento deve essere effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi vengono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia.

b) Il prelievo deve essere effettuato dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

c) Il campionamento deve prevedere la rilevazione dei seguenti parametri meteomarini da riportare nel verbale di campionamento:

- temperatura (oC) dell'aria;

- temperatura (oC) dell'acqua;

- vento: direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);

- stato del mare o del lago (calmo o mosso), direzione di provenienza delle onde (provenienza in funzione dei punti cardinali), stima visuale dell'altezza d'onda (m);

- corrente superficiale: intensità (m/s) e direzione (direzione di propagazione in gradi Nord);

- condizioni meteorologiche: presenza di pioggia (assente, lieve, moderata, intensa), copertura nuvolosa (assente, parziale, totale).