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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 marzo 2010

G.U.R.S. 23 aprile 2010, n. 20

Modifica dell'allegato 1 al decreto 17 gennaio 2007, concernente approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari.

I DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, DEI DIPARTIMENTI REGIONALI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA E DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA E DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione, ed, in particolare, l'articolo 20;

Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni, che con l'articolo 16 istituisce la Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, e con l'articolo 17 ne definisce i compiti;

Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Vista la direttiva comunitaria n. 91/676/CEE;

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha sostituito ed abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2009, recante modifiche al decreto legislativo n. 152/2006;

Visto l'art. 170 delle "Disposizioni transitorie e finali" della Sezione IV del decreto legislativo n. 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 che al comma 3, punto d), recita testualmente "fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 di approvazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Considerato che l'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, oggi abrogato, è stato sostituito dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che occorre dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento all'articolo 112 "Utilizzazione agronomica" del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato inoltre che, ai sensi del sopra citato articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) dello stesso decreto legislativo n. 152/06, e da piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 17 del decreto 7 aprile 2006;

Considerato infine che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, più soggetti istituzionali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie così come recepite dalle norme in precedenza richiamate;

Vista la direttiva n. 5539 del 15 aprile 2003, con la quale il Presidente della Regione ha incaricato il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente di "curare l'attività di raccordo per l'assunzione di ogni iniziativa utile a garantire il coordinamento con i vari rami dell'amministrazione e le strutture commissariali", al fine di evitare che la Regione Siciliana incorra, in materia di tutela delle acque, nelle infrazioni previste per il mancato adempimento alle direttive comunitarie emanate in materia di tutela delle acque;

Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1475 del 12 dicembre 2003, che ha istituito il Tavolo tecnico regionale sulle acque, che ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela delle acque, i lavori connessi all'applicazione delle direttive dell'Unione europea e della normativa statale;

Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 296 del 17 marzo 2006, che ha aggiornato e rinnovato nella sua articolazione il Tavolo tecnico regionale sulle acque;

Visti i verbali delle riunioni del Tavolo di settore n. 2 "Trattamento acque reflue (aree sensibili) - Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico" istituito all'interno del Tavolo tecnico regionale sulle acque, che in più sedute (5 luglio 2006, 21 luglio 2006, 11 gennaio 2007) ha sviluppato la prevista azione di coordinamento dei lavori connessi all'applicazione della normativa sopra richiamata, e che in data 11 gennaio 2007 ha approvato due allegati tecnici "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari" e "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari" elaborati con un'azione sinergica fra le amministrazioni competenti in materia;

Visto il decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007, con cui è stato approvato l'allegato tecnico n. 1 inerente la disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005 e l'allegato tecnico n. 2 inerente la disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006;

Visto il decreto interdipartimentale n. 667 del 2 agosto 2007, con cui è stato modificato l'allegato 1 al decreto n. 61 del 17 gennaio 2007;

Considerato che le attività di utilizzazione agronomica di effluenti e reflui hanno refluenza sulla tutela dei corpi idrici, e concorrono al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato disciplinato il ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto, spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide, in base alle indicazioni metodologiche fornite dal Tavolo tecnico regionale sulle acque, con una specifica normativa tecnica regionale in osservanza alle direttive e indicazioni emanate dallo Stato italiano con il citato decreto del 6 luglio 2005, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

Ritenuto opportuno modificare l'allegato 1 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 e il decreto n. 667 del 2 agosto 2007;

Visti i contenuti dei verbali delle riunioni del Tavolo tecnico di settore istituito all'interno del Tavolo tecnico regionale delle acque, tenutesi in data 16 ottobre 2008 ed in data 24 ottobre 2008 presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nell'intento di valutare i contenuti della proposta di modifica, presentata dall'Associazione dei frantoiani oleari siciliani;

Ritenuto di potere accogliere alcune delle suddette proposte, nel rigoroso rispetto comunque delle direttive emanate con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e della legge 11 novembre 1996, n. 574;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa, l'allegato 1) al decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", modificato con decreto n. 667 del 2 agosto 2007, è ulteriormente così modificato:

a) all'art. 5, comma 3, punto a), le parole "trenta metri" sono sostituite dalle parole "venti metri";

b) l'art. 6, comma 1, è così sostituito: "In linea con quanto previsto dall'art. 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, lo stoccaggio delle acque di vegetazione, deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate previa comunicazione al sindaco del comune ove ricadono. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli";

c) l'art. 6, comma 3, punto a), è così sostituito "volume delle acque di vegetazione, comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, qualora non smaltite in fognatura o in corpo idrico superficiale, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii, prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore".

Art. 2

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- l'effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;

- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rimanda alla normativa tecnica nazionale di settore, ed in particolare a:

- legge 11 novembre 1996, n. 574;

- decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005;

- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

- decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 marzo 2010.

GELARDI

BARRESI

BARBAGALLO

ZAPPIA