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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 febbraio 2010

G.U.R.I. 16 giugno 2010, n. 138

Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che prevede l'avvalimento da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali sia del Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dell'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo della pesca marittima sia del Comando generale dello stesso Corpo, quale centro di controllo nazionale della pesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, per il coordinamento delle attività in materia di pesca;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che istituisce il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, dipendente funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, demandando la definizione dell'organizzazione del reparto stesso ad un successivo decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, che prevede che il Corpo delle capitanerie di porto continui a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in particolare l'art. 7, comma 3;

Decretano:

Art. 1

Reparto pesca marittima

1. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, svolge attività di raccordo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in tutte le questioni coinvolgenti i compiti svolti dal Corpo in materia di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il Reparto pesca marittima (RPM):

a) espleta gli incarichi affidati dal Ministro e quelli per cui il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali richiede la collaborazione;

b) collabora con l'Ufficio di gabinetto, l'Ufficio legislativo, il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nonchè con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

c) svolge ogni altro incarico assegnato dal Ministro anche ai fini della cooperazione tecnica promossa dallo stesso Ministro nell'ambito dei rapporti comunitari e internazionali.

Art. 2

Organizzazione

1. Il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, che è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale retta da un ufficiale del Corpo stesso, ed è composto da una segreteria amministrativa e da tre uffici di livello dirigenziale non generale come di seguito denominati:

a) segreteria amministrativa;

b) ufficio 1° - servizio rapporti comunitari e internazionali;

c) ufficio 2° - servizio rapporti istituzionali;

d) ufficio 3° - servizio tecnico.

Art. 3

Segreteria amministrativa

1. La segreteria amministrativa assicura la trattazione di tutte le pratiche relative al personale dipendente dal reparto dal punto di vista amministrativo, ordinamentale ed organizzativo e, in particolare:

a) predispone e aggiorna, previo coordinamento con il 1° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, la documentazione caratteristica del personale militare destinato al reparto;

b) predispone le pratiche relative a permessi, licenze, missioni del personale destinato al reparto;

c) elabora e custodisce le pratiche relative allo straordinario del personale, curando la redazione e l'inoltro dei relativi prospetti di liquidazione;

d) tiene il registro delle presenze del personale, verificandone la compilazione e sottoponendolo, giornalmente, alla firma del capo reparto;

e) tratta la corrispondenza, in arrivo e partenza, secondo le direttive del capo reparto;

f) raccoglie gli atti dispositivi, note di segreteria, appunti e pubblicazioni concernenti l'attività del reparto, curando che il personale dipendente ne prenda visione;

g) tiene, registra e espleta tutte le pratiche assegnate dal capo reparto;

h) aggiorna lo scadenziario delle attività/incontri del capo reparto;

i) predispone le autorizzazioni a firma del capo reparto per l'utilizzo dell'automobile di servizio assegnata al reparto;

j) tiene gli elementi forniti da ciascun ufficio necessari per consentire al capo reparto la predisposizione di proposte di linee programmatiche annuali relative allo sviluppo delle attività del reparto stesso.

Art. 4

Ufficio 1° - Servizio rapporti comunitari e internazionali

1. L'ufficio 1° cura il mantenimento delle relazioni con gli organismi comunitari ed internazionali in materia di pesca marittima predisponendo la relativa documentazione di riferimento e, in particolare:

a) collabora, in base alle direttive impartite dal Ministro, con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonchè con il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, ai fini dei rapporti con l'Unione europea, gli organismi, enti ed organizzazioni internazionali;

b) collabora, altresì, con la F.A.O., fornendo il supporto tecnico al fine dell'attuazione del programma della pesca responsabile con particolare riferimento all'attività di vigilanza e controllo per il contrasto della pesca illegale;

c) mantiene, nell'ambito delle proprie linee di attività, i rapporti con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro di controllo nazionale della pesca (CCNP).

Art. 5

Ufficio 2° - Servizio rapporti istituzionali

1. L'ufficio 2° cura le relazioni con gli organi nazionali di livello centrale e periferico in materia di pesca marittima predisponendo la relativa documentazione di riferimento e, in particolare:

a) fornisce il supporto tecnico all'ufficio legislativo, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e al Dipartimento delle politiche europee ed internazionali nella elaborazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari;

b) raccoglie dagli uffici marittimi i dati statistici di interesse comunitario relativi alle attività di vigilanza e controllo per il contrasto alla pesca illegale;

c) cura e sviluppa il rapporto in convenzione tra il Ministero e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

d) cura e sviluppa, secondo gli indirizzi fissati dal Ministro, i contatti con le regioni, raccordandosi con il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.

Art. 6

Ufficio 3° - Servizio tecnico

1. L'ufficio 3° coadiuva la Direzione generale per la pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esercizio dei compiti di direzione e coordinamento ad essa attribuiti dalla legge ed, in particolare:

a) fornisce supporto tecnico negli ambiti funzionali della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con particolare riferimento ai compiti d'istituto del Corpo delle capitanerie di porto;

b) cura l'attività divulgativa, le iniziative e gli eventi in materia di tutela della pesca marittima e dell'acquacoltura, nonchè di commercializzazione dei prodotti ittici.

Art. 7

Strutture logistiche e personale

1. L'assegnazione del personale militare al reparto pesca marittima (RPM) è determinata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto nel rispetto delle dotazioni organiche previste per gli ufficiali ed il personale non direttivo del Corpo ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2. Le spese di funzionamento del reparto pesca marittima sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2010

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 340