
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 22 dicembre 2011
G.U.R.S. 3 febbraio 2012, n. 5
Aggiornamenti e modifiche dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico della Sicilia.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AI SERVIZI PROVINCIALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA SICILIA
AGLI UFFICI PROVINCIALI AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA SICILIA
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE DELLA SICILIA
AI CONSORSI DI BONIFICA DELLA SICILIA
AGLI ENTI PARCO DELLA SICILIA
L'Amministrazione regionale, ai fini della salvaguardia da eventuali danni derivanti dall'attivazione di dissesti di natura geomorfologica e idraulica, ha adottato i piani stralcio per l'assetto idrogeologico (nel seguito denominato P.A.I.) e le relative norme di attuazione (di seguito N.A.) di cui all'annessa relazione generale, di tutto il territorio regionale, isole comprese.
I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico sono stati redatti da questo Assessorato in attuazione dell'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge n. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, convertito con modificazioni dalla legge n. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. n. 279/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.A.I. ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano; esso costituisce una tappa fondamentale nell'attività di difesa del territorio impostata sul concetto della prevenzione anziché dell'emergenza.
Ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, i P.A.I. della Sicilia sono stati redatti sulla base degli atti e delle segnalazioni resi disponibili dai soggetti territorialmente ed a vario titolo interessati, in sede di conferenza programmatica, articolata per ambiti territoriali e svoltasi, per ciascun progetto di piano, su convocazione di questo Assessorato ai sensi dell'art. 1 bis, comma 3, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, con la legge 11 dicembre 2000, n. 365.
L'Amministrazione regionale ha così provveduto ad adottare i P.A.I. dell'isola con decreti del Presidente della Regione (riepilogati nell'annesso allegato n. 1), su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale tenuto conto del parere espresso dalla conferenza programmatica in ossequio alle modalità di approvazione disposte dall'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei PAI, gli enti locali territorialmente competenti ed interessati dai piani stralcio, erano tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge n. 183/89, tenuto conto che le previsioni e le prescrizioni dei PAI approvati hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, e costituiscono variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del predetto D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, con la legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto D.L. n. 180/98, entro il termine dei sei mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto presidenziale di approvazione dei PAI, gli organi di protezione civile territorialmente competenti, cosi come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, erano tenuti a provvedere a... "predisporre, per le aree a rischio idrogeologico individuate nei PAI, i relativi piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio"...
Tutto ciò premesso, essendo il PAI per sua stessa natura un piano di settore "dinamico", l'aggiornamento costante delle situazioni di dissesto geomorfologico ed idraulico e la consequenziale valutazione e classificazione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico è operato da quest'Amministrazione regionale su richiesta e/o su segnalazioni degli enti locali e degli uffici territoriali competenti, secondo le modalità disposte dall'art. 5 delle N.A. annesse allo stesso PAI.
Scopo della presente direttiva è quello, dunque, di fornire agli Enti locali e alle strutture regionali e provinciali interessate, a vario titolo, ai procedimenti di attuazione del P.A.I., elementi di conoscenza utili per adempiere ad una consapevole e speditiva azione di aggiornamento del PAI della Sicilia.
Per quanto precede, tutti i comuni dell'isola, per il tramite dei sindaci pro-tempore nella qualità di Ufficiali di Governo ai quali sono demandati ogni utile provvedimento ed iniziativa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono tenuti a trasmettere con carattere di urgenza a quest'Assessorato specifica istanza di richiesta di aggiornamento e/o modifica del PAI territorialmente afferente ogni qual volta per una determinata area si determinano almeno una delle seguenti condizioni:
1 acquisizione da parte della pubblica amministrazione di indagini geologiche, esiti di analisi, studi di monitoraggio, studi geomorfologici e/o idraulici di maggiore dettaglio, tali da consentire una puntuale rideterminazione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico già compresenti nel PAI vigente;
2 nuovi eventi (comprese le riattivazioni) di dissesto geomorfologico e/o idraulico, idonei a determinare una modifica e/o integrazione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico già compresenti nel PAI vigente;
3 variazioni delle condizioni di criticità per le quali è possibile procedere a una declassificazione in termini di riduzione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico già compresenti nel PAI vigente, derivanti dall'avvenuta esecuzione e del relativo collaudo di interventi di mitigazione del rischio.
Le Amministrazioni comunali così interessate, dovranno produrre l'istanza di modifica e/o l'aggiornamento al PAI vigente ai sensi del predetto art. 5 delle N.A. facendo pervenire al servizio 3 "Assetto del territorio e difesa del suolo" di questo dipartimento dell'ambiente, le necessarie informazioni, con valenza di documento, discendenti dagli studi e/o dagli elementi di propria conoscenza e concernenti gli stati di dissesto delle aree d'interesse. La documentazione in argomento dovrà pervenire in forma cartacea in doppio originale e su supporto informatico (annesso CD con file pdf) e contenere:
- istanza del sindaco pro-tempore o suo delegato;
- relazione tecnica (contenente informazioni di carattere geomorfologico e/o geologico-strutturale e/o idraulico, a seconda della tipologia dei fenomeni di dissesto) con annesse eventuali analisi, indagini, studi ed ogni elemento ritenuto valido a supporto della stessa;
- adeguato report fotografico datato descrittivo delle condizioni di criticità;
- perimetrazione delle aree d'interesse in dissesto sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala adeguata di maggior dettaglio (specie per le aree urbane);
- perimetrazione degli areali di pericolosità sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala adeguata di maggior dettaglio (specie per le aree urbane) con valutazione e classificazione (aggiornata alle situazioni attuali) dei livelli di pericolosità e rischio idrogeologico, nel rispetto della metodologia operativa utilizzata per la redazione dei PAI, secondo quanto descritto nell'annessa relazione generale (edizione anno 2004).
Tutti i superiori documenti e gli annessi elaborati tecnici dovranno giungere provvisti della necessaria firma del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
Inoltre, tenuto conto che tutti gli elementi vulnerabili (case, viabilità, reti infrastrutturali, ecc., classi da E1 a E4) ricadenti in aree a pericolosità determinano situazioni di rischio (da moderato "R1" a molto elevato "R4"), per quelli "non individuati" nelle cartografie dei PAI vigenti (nel merito, ad esempio, per l'avvenuto utilizzo di una base topografica derivante da un volo aerofotogrammetrico precedente all'allocazione dell'elemento stesso), tutti i comuni dell'isola sono parimenti tenuti a segnalarne la presenza (elementi e aree a rischio) con adeguata ubicazione cartografica secondo le modalità sopra descritte, nel rispetto, per altro, a quanto già disposto dal comma 4 del predetto art. 5 delle N.A.
Resta inteso che, specie per i centri abitati (classe E4) e per i nuclei abitati (classe E3) nel caso che almeno una delle superiori tre condizioni si sia già verificata e non risulta evidenziata dai PAI vigenti, i comuni interessati sono invitati ad adempire alle superiori prescrizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della presente direttiva.
Tutte le strutture pubbliche regionali e provinciali, che leggono per conoscenza, sono invitate a fornire ogni ele-mento di conoscenza a propria disposizione utile all'ag-giornamento puntuale del PAI della Sicilia.
L'Assessore: DI BETTA
N.B. - Si può prendere visione degli allegati alla circolare nelle news della pagina web dell'ARTA http://www.artasicilia.eu.