
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2011
G.U.R.S. 27 gennaio 2012, n. 4
Approvazione dell'accordo di programma tra l'Assessorato regionale della salute e la Croce Rossa Italiana, Comitato regionale per la Sicilia, finalizzato all'utilizzo condiviso della rete radio CRI per le finalità del SUES 118.
SSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 che impartisce alle regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 229/99] e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 [N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 1993, n. 30] per quanto in atto vigente;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto l'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, relativo alla rete dell'emergenza-urgenza sanitaria;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune;
Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 che ha disciplinato l'impiego delle frequenze radio da impiegare nell'ambito del SUES 118;
Vista la legge regionale n. 8/86 che ha finanziato alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Sicilia, fra l'altro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente finalizzata a garantire le comunicazioni radio, nell'ambito del sistema dell'emergenza urgenza sanitaria, sul territorio regionale;
Considerato che con la Convenzione del 31 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta tra la Regione Siciliana - Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, è stato disciplinato, fra l'altro, l'uso condiviso, tra le medesime Amministrazioni, della predetta rete radio ricetrasmittente, finalizzato alla gestione del trasporto infermi nell'ambito del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione Siciliana;
Considerato che la Regione Siciliana continua a non disporre, in atto, di una propria rete radio dedicata al servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale 118;
Ritenuto, pertanto, necessario doversi continuare ad avvalere della rete radio, fino ad oggi già utilizzata per le finalità del SUES 118, in forza della Convenzione stipulata in data 16 novembre 2011, tra l'Assessorato regionale della salute e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, disciplinandone l'uso condiviso mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con validità 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012, e ciò nelle more della realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, previsto dal DPR 27 marzo 1992;
Considerato che tale accordo di programma è stato siglato dalle parti in data 21 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere all'adozione del provvedimento formale di approvazione del suddetto accordo di programma, siglato in data 21 dicembre 2011;
Decreta:
Il presente decreto approva l'unito accordo di programma finalizzato all'utilizzo condiviso delle rete radio CRI per le finalità del SUES 118, per il periodo 1 gennaio 2012 / 31 dicembre 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2011.
RUSSO
Allegato
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER L'UTILIZZO DELLA RETE RADIO C.R.I.PER LE FINALITA' DEL SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118 NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA
PREMESSO
che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune"; e che l'accordo, "consistente nel consenso unanime di tutte le parti, produce effetti analoghi agli Accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990";
che la legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata recepita in Sicilia con la legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
che con legge regionale n. 8/86 la Regione Siciliana ha finanziato alla Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, fra l'altro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente finalizzata a garantire le comunicazioni radio, nell'ambito dell'emergenza urgenza sanitaria, sul territorio regionale;
che con la Convenzione del 31 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta tra le medesime Amministrazioni, è stato disciplinato, fra l'altro, l'uso condiviso della predetta rete radio ricetrasmittente, finalizzato alla gestione del trasporto infermi nell'ambito del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, della Regione Siciliana;
che l'Assessorato della sanità, nell'ambito di quanto previsto per la manutenzione straordinaria di cui all'art. 12, lettera c), della citata Convenzione del 31 marzo 2001, tra l'Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana, ha finanziato l'ammodernamento della rete radio finalizzato all'adeguamento a quanto previsto dalla normativa
D.M. 12 giugno 1998, n. 349, delle apparecchiature del sistema radio in uso al SUES 118;
che in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, art. 24, è stata costituita, in data 22 dicembre 2009, apposita società consortile "Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria SCpa", in house providing, ad intero capitale pubblico, al fine della gestione ed espletamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, su tutto il territorio regionale;
che la Regione Siciliana non dispone, in atto, di una propria rete radio dedicata al servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale 118 e, pertanto, nelle more che venga realizzato il proprio impianto di radio-frequenza e al fine di evitare ogni possibile interruzione di detto servizio, in via del tutto eccezionale, al fine di garantire la continuità del servizio su tutto il territorio della Regione, si rende necessario avvalersi della rete fino ad oggi già utilizzata per le finalità del SUES 118, in forza della Convenzione stipulata in data 31 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, tra l'Assessorato regionale della sanità e la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia e ciò nelle more della realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118, previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dal successivo decreto interministeriale 6 ottobre 1998, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle comunicazioni;
che nelle riunioni tenutesi in data e c.a. si sono raggiunte le necessarie intese tra le Amministrazioni interessate, finalizzate alla sottoscrizione del presente accordo allo scopo di consentire l'utilizzo condiviso della rete radio afferente alla C.R.I., nonché delle apparecchiature di proprietà della medesima;
che, per quanto precede, appare necessario avvalersi della procedura di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, provvedendo alla sottoscrizione di un "Accordo di programma" che contenga i tempi e le modalità di espletamento degli adempimenti di cui agli impegni assunti dalle singole Amministrazioni interessate;
PRESO ATTO
che, giusto i verbali del 7 giugno e del 4 ottobre u.s., nelle more della definizione di un accordo di programma più ampio in ordine a:
1. formazione/impiego del volontariato CRI in attività di supporto al SUES 118;
2. formazione personale autista/soccorritore;
3. affitto locali;
4. altre attività di interesse comune (interventi nel campo dell'attività socio- sanitaria, assistenza domiciliare, trasporti secondari da presidi ospedalieri, eventuali trasporti in urgenza ad integrazione di quelli già in atto, attività di pronto farmaco, progetti relativi alla promozione della raccolta e donazione del sangue, trasporto emodializzati, etc.);
appare necessario definire un accordo di programma finalizzato all'utilizzo condiviso della rete radio CRI, per le finalità del sistema emergenza urgenza 118, con validità dall'1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012 che, previa intesa fra le parti, è prorogabile, nel caso di mancata realizzazione della rete radio regionale, di anno in anno, agli stessi patti e condizioni, fatta salva la rivalutazione ISTAT.
CONSIDERATO CHE
[_] la rete radio a supporto dell'emergenza urgenza sanitaria 118, con frequenze già concesse alla Croce Rossa Italiana, è stata realizzata sulla base del progetto tecnico presentato al Ministero delle comunicazioni, che tiene conto e rispecchia le esigenze di collegamento dei bacini sanitari e delle postazioni del SUES 118;
[_] il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 ha disciplinato l'impiego delle frequenze radio da impiegare nell'ambito del SUES 118; il Ministero dell'economia-comunicazioni ha già approvato il progetto tecnico in ordine alle telecomunicazioni d'emergenza nell'ambito della Regione Siciliana, indicando, in via preliminare, le frequenze in UHF per i collegamenti operativi a supporto dei servizi SUES 118;
[_] è in fase di definizione la procedura per la realizzazione, a cura della Regione Siciliana, della nuova rete radio digitale per i collegamenti in fonia/dati a supporto dei servizi SUES 118;
[_] in via eccezionale, e solo temporaneamente nelle more che venga realizzata da parte della Regione la nuova rete radio digitale di cui al punto precedente, e tenuto conto che non esiste un sistema alternativo che permetta il funzionamento di fonia e trasmissione dati del servizio di emergenza - urgenza 118 ed al fine di non incorrere nell'interruzione di un pubblico servizio, si conviene, nulla essendo innovato rispetto al passato, all'utilizzo condiviso delle frequenze e della relativa rete e ciò ai sensi dell'art. 15 comma 1 legge n. 241/90, già citato, che prevede espressamente la possibilità di accordi tra pubbliche amministrazioni in collaborazione, per attività di interesse comune;
a fronte di tale utilizzazione in emergenza la Regione riconosce una compartecipazione alle spese annua, forfettaria ed omnicomprensiva, così come espresso al successivo articolo 4 del presente Accordo di programma;
[_] la CRI Comitato regionale della Sicilia è stata al riguardo autorizzata alla stipula del presente accordo di programma dal proprio Comitato nazionale.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
le parti, in rappresentanza delle Amministrazioni interessate, stipulano il seguente:
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1
Quanto citato in premessa è parte integrante del presente accordo di programma, con validità annuale, e costituisce presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.
Art. 2
Il presente accordo di programma viene firmato, per l'Assessorato regionale della salute, dall'Assessore regionale per la salute dott. Massimo Russo nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 giugno 1961, domiciliato per la carica presso l'Assessorato regionale della salute, piazza Ottavio Ziino n. 24, e per la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, dal commissario straordinario, dott. Saverio Ciriminna, nato a Catania l'8 ottobre1944 e domiciliato, per la carica, presso la sede della CRI Comitato regionale della Sicilia, via Piersanti Mattarella n. 3/a - Palermo.
Il medesimo accordo di programma ha per oggetto la gestione condivisa del sistema radio della CRI a supporto dell'emergenza urgenza sanitaria 118, nonché l'utilizzo, a titolo gratuito, delle frequenze in concessione alla medesima CRI.
Art. 3
La Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Sicilia, per effetto del presente accordo, mette a disposizione tutto il sistema di telecomunicazione (rete radio e relative attrezzature fisse e mobili) attualmente in uso condiviso al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia.
Gli impianti di detto sistema sono di seguito, brevemente, indicati:
- apparecchiature per le quattro reti radio isofrequenziali sincrone e relativa dorsale di linkaggio regionale;
- apparecchiature radio per le quattro centrali operative;
- apparati radio veicolari fissi e mobili nelle ambulanze del servizio di emergenza urgenza 118.
In considerazione della inscindibilità del servizio globale di assistenza, l'uso delle apparecchiature viene esteso a tutto il personale afferente al servizio urgenza emergenza 118, ed in particolare a quello addetto alle ambulanze e ai servizi di elisoccorso nonché al personale addetto alle centrali operative, sempre che sia abilitato a svolgere tale funzione.
Art. 4
La Regione Siciliana, Assessorato regionale della salute, a fronte dell'utilizzazione del sistema radio CRI, attualmente in uso al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia, si impegna a riconoscere alla CRI, per la durata di un anno a decorrere dall'1 gennaio 2012, una compartecipazione alla spesa annua, forfettaria ed omnicomprensiva, anche degli interventi straordinari di riparazione, pari ad euro 350.000,00 per l'utilizzo condiviso della rete radio, stimato sulla scorta delle spese in atto sostenute per garantire la piena funzionalità del sistema radio.
Al riguardo la CRI si assume ogni obbligo di manutenzione che si impone al fine di garantire la costante efficienza del servizio.
Nel caso in cui la CRI non possa provvedere ad assumere la gestione diretta della manutenzione ordinaria di cui all'articolo precedente, l'accordo ponte con scadenza 31 dicembre 2011 sarà prorogato di gg. 60, conseguentemente l'importo di cui al comma 1 sarà decurtato dei conseguenziali due dodicesimi.
L'Amministrazione regionale si impegna a liquidare alla CRI in tre rate posticipate l'importo di euro 350.000,00, la prima entro il 2 maggio 2012, la seconda entro il 31 agosto 2012 e la terza entro il 31 dicembre 2012.
Art. 5
Il presente accordo di programma, così come citato in premessa, ha validità fino al 31 dicembre 2012 e, previa intesa fra le parti, è prorogabile, per il primo semestre del 2013, agli stessi patti e condizioni, fatta salva la rivalutazione ISTAT.
Il presente accordo di programma consta di n. 5 articoli.
Per qualunque controversia che potesse insorgere fra le parti, foro competente è quello di Roma.
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.
Palermo, 21 dicembre 2011.
L'Assessore regionale per la salute: RUSSO
Il legale rappresentante della CRI - Comitato regionale della Sicilia: CIRIMINNA