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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2011

G.U.R.I. 13 dicembre 2011, n. 289

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a 0,4 anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,48 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 5 mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti siano incrementati in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, e che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare i tre mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato

CANZIO

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

GAMBACCIANI