
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 5 dicembre 2011
G.U.R.S. 30 dicembre 2011, n. 54
Individuazione dei requisiti specifici relativi alle categorie sociali individuate dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;
Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;
Visto il DPCM 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa";
Considerato che l'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ha individuato le categorie sociali alle quali dovranno essere destinati prioritariamente gli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 e che tali categorie risultano essere:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari;
Considerato che con nota in data 26 gennaio 2011, prot. 729, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rammentare le prescrizioni del citato art. 11 - comma 2 del decreto legge n. 112/2008, ha rappresentato la necessità di individuare, articolare e conseguentemente trasmettere alla direzione generale per le politiche abitative, a cura delle Regioni e delle Province autonome, i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai singoli soggetti appartenenti a ciascuna delle classi sociali nello stesso decreto legge indicate e sopra dettagliate;
Vista la nota n. 47423 del 20 maggio 2011, con la quale questo dipartimento ha trasmesso i provvedimenti relativi ai requisiti di ordine economico e sociale vigenti nel territorio della Regione, richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 729 sopra richiamata;
Considerato che con nota n. 4647 dell'11 maggio 2011 sono stati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori chiarimenti in merito alle categorie sociali cui destinare gli alloggi da realizzare nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa;
Considerato che, conseguentemente a ciò, risulta necessario procedere alla definizione dei predetti requisiti, che devono essere posseduti dai soggetti conduttori in locazione degli alloggi realizzati nel citato Piano nazionale di edilizia abitativa;
Ritenuto di individuare i requisiti specifici relativi alle diverse categorie sociali, individuate dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come appresso indicato:
A) nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali o monoreddito
- nessun ulteriore requisito specifico;
B) giovani coppie a basso reddito
- entrambi i membri della coppia devono non avere compiuto 35 anni alla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio;
- la coppia deve avere contratto matrimonio da non oltre due anni antecedenti alla data di data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio o deve contrarlo non oltre un anno dopo la data medesima.
Si considerano, altresì, ai fini del presente decreto, giovani coppie le altre forme di unione, ove disciplinate o riconosciute dalla Regione Siciliana;
C) anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate
- aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio; nel caso di coniugi tale limite deve essere posseduto da almeno uno dei due componenti; D) studenti fuori sede
- residenza anagrafica in alloggio ubicato ad una distanza non inferiore a quaranta chilometri dalla sede della facoltà universitaria frequentata;
E) soggetti sottoposti a procedura esecutiva di rilascio
- essere sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio, intimata esclusivamente per finita locazione;
F) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9/2007
- presenza, nel nucleo familiare, di malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, certificato dagli organi competenti;
G) immigrati regolari
- cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Siciliana, anteriore di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio.
Ritenuto che i soggetti appartenenti alle categorie sociali come sopra individuate devono possedere inoltre i requisiti individuati con precedenti provvedimenti, e precisamente: circolare 12 maggio 2005 "Adempimenti da porre in essere per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata e agevolata e programmi ad essa assimilabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 3 giugno 2005; decreto 16 marzo 2011 "Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 25 marzo 2011 e decreto 20 aprile 2011 "Aggiornamento per l'anno 2011 del limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Siciliana", pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 10 giugno 2011;
Decreta:
I requisiti di ordine sociale ed economico di cui devono essere in possesso i soggetti appartenenti ad ognuna delle categorie sociali individuate dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, sono:
A) nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali o monoreddito
- nessun ulteriore requisito specifico;
B) giovani coppie a basso reddito
- entrambi i membri della coppia devono non avere compiuto 35 anni alla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio;
- la coppia deve avere contratto matrimonio da non oltre due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio o deve contrarlo non oltre un anno dopo la data medesima.
Si considerano, altresì, ai fini del presente decreto, giovani coppie le altre forme di unione, ove disciplinate o riconosciute dalla Regione Siciliana.
C) anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate
- aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio; nel caso di coniugi tale limite deve essere posseduto da almeno uno dei due componenti;
D) studenti fuori sede
-residenza anagrafica in alloggio ubicato ad una distanza non inferiore a quaranta chilometri dalla sede della facoltà universitaria frequentata;
E) soggetti sottoposti a procedura esecutiva di rilascio
- essere sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio, intimata esclusivamente per finita locazione;
F) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9/2007
- presenza, nel nucleo familiare, di malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, certificato dagli organi competenti;
G) immigrati regolari
- cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Siciliana, anteriore di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per la concessione del beneficio.
I soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto devono essere, altresì in possesso degli ulteriori requisiti già previsti dalla circolare 12 maggio 2005 "Adempimenti da porre in essere per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata e agevolata e programmi ad essa assimilabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 3 giugno 2005; decreto 16 marzo 2011 "Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 25 marzo 2011 e decreto 20 aprile 2011 "Aggiornamento per l'anno 2011 del limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Siciliana", pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 10 giugno 2011.