
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2011
G.U.R.S. 2 marzo 2012, n. 9
Riqualificazione del personale dipendente SSR in operatore socio sanitario.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3-octies comma 3, inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;
Visto l'accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'operatore socio sanitario (OSS);
Visto in particolare l'art. 2 del suddetto accordo ai sensi del quale:
"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.";
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l'art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2001 che, ad integrazione del precedente contratto del personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario;
Visto il C.C.N.L. parte normativa 2002-2005 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla fondazione Don Carlo Gnocchi;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la nota n. 696 del 23 novembre 2009 dell'Area interdipartimentale 7 avente ad oggetto la ricognizione del fabbisogno di figure professionali di operatore socio sanitario distinta per:
1. unità personale dipendente a tempo indeterminato con qualifica di OSS;
2. unità personale dipendente a tempo indeterminato in corso di formazione;
3. unità personale dipendente a tempo indeterminato da avviare all'attività formativa;
4. quantificazione dell'ulteriore fabbisogno di personale con qualifica di OSS;
Visto il decreto n. 1328 del 24 maggio 2010 con il quale è stata riordinata in maniera organica ed univoca la disciplina inerente l'istituzione dei corsi di formazione professionale di operatore socio sanitario nell'ambito del territorio della Regione Siciliana e, per l'effetto, sono stati annullati e sostituiti i precedenti atti;
Visto il decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stato, tra l'altro, istituito l'Albo unico regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di operatore socio sanitario (OSS);
Visto il decreto interdipartimentale n. 359 del 3 marzo 2011 con il quale si dà esecuzione ed attuazione alla convenzione stipulata in data 9 febbraio 2011 tra l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale e della quale fa parte integrante l'allegato A "Modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per operatore socio sanitario della Regione Siciliana";
Viste le note assessoriali prot. nn. 37424 del 26 aprile 2011, 80036 del 7 ottobre 2011 e 84956 del 24 ottobre 2011 con le quali vengono fornite indicazioni applicative per gli aspetti non precisati nell'allegato alla suddetta convenzione stipulata tra l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale;
Visto l'art. 13 del predetto accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, ai sensi del quale "spetta alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore sociosanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale";
Preso atto dello studio di fattibilità effettuato dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico relativo all'equiparazione delle figure professionali già formate in ambito socio-sanitario a quella dell'operatore socio sanitario, sulla base di una metodologia di comparazione dei profili professionali e dei percorsi formativi, al fine di quantificare i crediti formativi nonché gli eventuali debiti formativi da colmare con attività integrative;
Considerato nello specifico, che per il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio presso strutture sanitarie pubbliche e private, assunto in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, con qualifica OTA, OSA, ASA e ADEST, conseguita con la frequenza di specifico corso di formazione, è possibile, sulla base della suddetta metodologia, quantificare il debito formativo teorico e pratico, così come da allegato 1 al presente decreto "Linee guida per la determinazione dei crediti formativi e per l'organizzazione dei corsi di riqualificazione del personale OSA, OTA, ASA, ADEST con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Siciliana", di cui è parte integrante;
Considerato che presso le strutture sanitarie pubbliche e private potrebbe essere presente personale dipendente a tempo indeterminato, assunto in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, con qualifiche diverse da quelle sopraccitate, conseguite a seguito di specifico corso di formazione.
Considerato che ogni struttura sanitaria pubblica e privata erogatrice dell'attività formativa integrativa certificherà i crediti formativi posseduti dal personale da avviare a tale attività preliminarmente all'ammissione al corso per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario;
Ritenuto che per determinare il numero di ore di tirocinio da realizzare è necessario valutare l'attività lavorativa svolta nell'area sociale e sanitaria negli ultimi otto anni, per un totale minimo di tre anni anche non continuativi, così come specificato nell'allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante;
Ritenuto sulla base dei presupposti anzidetti, che le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Siciliana possono provvedere alla realizzazione di percorsi formativi integrativi/di riqualificazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario valido su tutto il territorio nazionale;
Decreta:
Per le motivazioni indicate in premessa, il personale, con qualifica OTA, OSA, ASA e ADEST, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Siciliana, assunto in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, che abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nell'area sociale e sanitaria negli ultimi otto anni, potrà essere riqualificato in operatore socio sanitario (OSS), secondo i percorsi formativi integrativi/di riqualificazione di cui all'allegato 1 "Linee guida per la determinazione dei crediti formativi e per l'organizzazione dei corsi di riqualificazione del personale OSA, OTA, ASA, ADEST con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Siciliana".
Gli oneri relativi alla riqualificazione del personale interno alle strutture sanitarie pubbliche e private graveranno sul bilancio delle medesime.
Per l'erogazione delle attività formative integrative, ove il numero degli soggetti da formare dovesse risultare tale da rendere diseconomica l'attivazione di un percorso formativo ad hoc, le strutture sanitarie pubbliche e private potranno consorziarsi per l'erogazione delle attività formative medesime.
L'avvio dei corsi di riqualificazione ed il numero dei soggetti coinvolti devono essere comunicati all'Assessorato della salute, dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico area 7 interdipartimentale formazione e comunicazione, al fine di monitorare la ricaduta delle presenti disposizioni, anche in funzione dell'attività programmatoria di settore.
Ogni struttura sanitaria pubblica e privata erogatrice dell'attività formativa integrativa, certificherà i crediti formativi posseduti dal personale da avviare a tale attività preliminarmente all'ammissione al corso per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
Il numero di ore di tirocinio da svolgere, calcolato secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto, per ciascun soggetto da avviare all'attività di riqualificazione è certificato dalle strutture sanitarie pubbliche e private proponenti l'attività formativa.
È compito delle strutture sanitarie pubbliche e private assicurare e verificare il buon andamento e la qualità dell'attività didattica dei corsi di formazione, in conformità alle modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per operatore socio sanitario della Regione Siciliana di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Le ore di formazione espletate nella struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate ore di servizio effettivo.
In caso si rilevi nelle strutture sanitarie pubbliche e private la presenza di personale dipendente a tempo indeterminato, assunto in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, con qualifiche diverse da quelle di OTA, OSA, ASA, ADEST, conseguite a seguito di specifico corso di formazione, l'Amministrazione, per la determinazione del credito formativo, si riserva di applicare, con apposito atto e sussistendone i presupposti, i criteri e le metodologia determinati con il presente decreto.
Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali l'Assessorato della sanità si riserva, attraverso il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, di effettuare il controllo ed il monitoraggio sullo svolgimento dei corsi, anche attraverso eventuali verifiche dirette nelle sedi formative, in applicazione di quanto disposto con il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.
Palermo, 2 dicembre 2011.
RUSSO
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE OSA, OTA, ASA, ADEST CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE SICILIANA
1. Premessa
La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ha sancito l'accordo relativo all'istituzione della figura professionale di Operatore socio sanitario quale sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale (Assistente socio assistenziale - ASA, Operatore socio assistenziale - OSA, Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST ecc.) e di quella sanitaria (Operatore tecnico ausiliario - OTA), per rispondere in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni.
La formazione dell'Operatore socio-sanitario, in virtù del succitato accordo, rientra nella competenza delle Regioni che, sulla base del proprio fabbisogno, annualmente determinato, autorizza l'organizzazione di appositi corsi (art. 2 del suddetto Accordo).
Il presente documento nasce allo scopo di disciplinare la formazione integrativa/di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) del personale con qualifica OTA, OSA, ASA e ADEST e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Siciliana, che abbia prestato servizio per tre anni, anche non continuativi, nell'area sociale e sanitaria negli ultimi otto anni dalla richiesta di riconoscimento dei crediti formativi posseduti.
Più specificamente, vengono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi posseduti dal personale summenzionato, le modalità organizzative e didattiche del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario della Regione Siciliana cui fare riferimento per la definizione del credito/debito formativo e per l'organizzazione dei percorsi formativi integrativi/di riqualificazione.
2. Riconoscimento dei Crediti Formativi
La quantificazione dei crediti formativi posseduti, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, è subordinata all'iscrizione al corso integrativo/di riqualificazione in Operatore socio sanitario.
Ogni struttura erogatrice dei percorsi formativi integrativi/di riqualificazione, certificherà i crediti formativi posseduti dal proprio personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, soltanto, successivamente provvederà all'ammissione al corso.
Per l'erogazione delle attività formative di cui sopra, ove il numero degli operatori da formare dovesse risultare tale da rendere diseconomica l'attivazione di un percorso formativo ad hoc, le Strutture potranno consorziarsi per l'erogazione delle attività formative.
2.1 Quantificazione dei Crediti Formativi
Per la valutazione dei crediti formativi posseduti si deve fare riferimento alla Tabella A e al punto 3.4 "Piano didattico" che contiene le specifiche relative ai contenuti del corso per OSS della Regione Siciliana, riferimento imprescindibile per la comparazione dei programmi formativi pregressi e per la modulazione delle misure integrative.
2.2. Correttivi alla Tabella A
Per quanto concerne le qualifiche conseguite attraverso corsi di formazione con un numero di ore inferiore a quello indicato nella colonna 2, il credito formativo deve essere espresso in ore di frequenza per le attività formative teoriche e di tirocinio svolte.
Le attività di formazione integrative dovranno tenere conto delle specificità del profilo professionale dell'OSS (vedi punto 3.4).
2.2.1. Formazione di tipo teorico
Per ciascuna ora di frequenza teorica considerata utile ai fini del conseguimento della qualifica di OSS, viene riconosciuta n.1 ora di credito formativo.
Il credito formativo riconosciuto non è assimilabile ai crediti formativi universitari ed è spendibile limitatamente alle attività formative in oggetto e nell'ambito della Regione Siciliana.
Nel caso in cui:
- il numero dei crediti/ore riconosciuti per singolo contenuto tematico equivalga al numero delle ore previste, per lo stesso modulo, al paragrafo 3.4 del presente documento, il debito formativo si intende estinto limitatamente a quel modulo;
- il numero delle ore risulti inferiore a quello previsto nel modulo, il debito risultante dovrà essere colmato, sia per quanto riguarda il numero delle ore che per quanto riguarda i contenuti;
- il numero di ore risulti pari o superiore a quello previsto nel singolo modulo, ma carente nei contenuti, il debito dovrà essere colmato per la parte di contenuti mancanti indipendentemente dalle ore di formazione già svolte relativamente a quel modulo.2.2.2. Tirocinio
Per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di tirocinio, l'esperienza lavorativa successiva all'acquisizione del titolo (OSA, OTA, ATA, ADEST) e svolta presso strutture socio sanitarie pubbliche e private, deve essere opportunamente documentata dal richiedente ed assimilabile almeno ad una delle aree di intervento dell'Operatore Socio Sanitario. Il servizio prestato per almeno tre anni, anche non continuativi, entro gli otto anni precedenti alla richiesta di riconoscimento del credito, requisito per l'accesso al corso, consente l'acquisizione di un credito pari al 50% delle ore di tirocinio previste nell'ambito del corso OSS.
E' fatto obbligo alle Aziende di prevedere attività di tirocinio nelle aree di degenza per coloro che non certificano attività lavorative e di tirocinio pregresse in tale area.
3. IL PIANO FORMATIVO - Corso Operatore Socio Sanitario Regione Siciliana
3.1. Profili professionali
L'impianto organizzativo progettuale prevede il coinvolgimento di molteplici figure professionali, ovvero:
Direttore del corso
Il Direttore del corso, individuato all'interno della Struttura che eroga l'attività formativa, è il responsabile del processo formativo e del conseguimento degli obiettivi:
- garantisce la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale;
- promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio in conformità agli indirizzi regionali, in collaborazione con il coordinatore didattico;
- affida l'insegnamento tecnico-pratico ai tutor di tirocinio;
- vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico-pratica;
- promuove l'attività di sperimentazione formativa al fine di garantire l'adeguamento continuo del corso all'evoluzione dei servizi e al progresso tecnico-scientifico;
- garantisce il corretto funzionamento dell'attività di segreteria.
- controfirma il registro delle presenze, il registro di tirocinio dello studente e il libretto personale dello studente;
- trasmette all'Assessorato della salute gli attestati di partecipazione al corso;
- gestisce gli aspetti amministrativi connessi alla realizzazione delle attività formative (affidamento incarico, pagamento compensi e rimborsi spese ai docenti ecc.) con conseguente predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
Coordinatore didattico
Il Coordinatore didattico, individuato all'interno della Struttura che eroga l'attività formativa, è un infermiere con Master/D.A.I./Laurea magistrale di profilo.
Svolge principalmente le seguenti funzioni:
- richiede ai docenti il materiale didattico anche in formato elettronico;
- promuove e assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i tutor;
- coordina e supervisiona lo svolgimento delle attività formative;
- individua le aule per lo svolgimento delle attività didattiche.
Docenti
I docenti, di elevata qualificazione professionale e scientifica, saranno individuati dalla Struttura che eroga l'attività formativa in base a:
- curriculum formativo;
- esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dall'insegnamento e specificati nel programma formativo.
Il personale docente è tenuto in particolare a:
- programmare l'insegnamento della materia attribuita in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
- proporre la bibliografia e fornire materiale di supporto allo studio.
Il docente è sottoposto ad una valutazione individuale attraverso la determinazione dell'indice di soddisfazione dei corsisti.
Tutor didattico
Il Tutor didattico è individuato all'interno del personale della Struttura sulla base di titoli ed esperienze specifiche attinenti al ruolo e/o sulla base di esperienze professionali in ambito sociale e sanitario.
Svolge principalmente le seguenti funzioni:
1. funzioni di raccordo tra le diverse aree previste nel percorso formativo e collabora specificamente con il Coordinatore didattico del corso a:
- promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico-pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
- attivare il confronto tra i docenti e coordinarli per garantire che si arrivi progressivamente ad un'unica valutazione certificativa;
- coordinare la preparazione delle prove di valutazione delle unità di apprendimento e la valutazione certificativa del profilo individuale dello studente.
2. funzioni didattico/organizzativa e pedagogica:
- certifica la frequenza giornaliera del discente alla didattica d'aula sul registro presenze;
- compila il libretto personale dello studente in ogni sua parte e lo aggiorna costantemente, riportando integralmente i giudizi e le valutazioni;
- sovraintende alla compilazione giornaliera del registro delle presenze da parte del docente (apposizione della firma e stesura del programma);
- fornisce ai discenti il materiale didattico, precedentemente acquisito dai docenti;
- gestisce e garantisce il setting di apprendimento;
- facilita l'apprendimento delle competenze intellettive, relazionali, gestuali;
- garantisce la valutazione sia finale che in itinere per monitorare, con appositi strumenti, il processo di apprendimento coinvolgendo i soggetti interessati;
- rappresenta una guida per il corsista;
- sostiene il corsista nelle difficoltà.
Tutor di tirocinio
Il tutor di tirocinio, individuato all'interno del personale delle Strutture sanitarie pubbliche e private in base ai requisiti di carattere professionale, è un infermiere con Master/D.A.I./Laurea magistrale di profilo.
Ha il compito di favorire l'accoglimento e l'inserimento dei formandi all'interno delle strutture in cui si svolgerà l'attività medesima e collabora specificamente con il Coordinatore Didattico a:
- individuare le strutture idonee come sedi di tirocinio;
- identificare presso tali sedi operatori qualificati cui attribuire il ruolo di "guida" per il tirocinante.
Svolge inoltre le seguenti funzioni:
funzioni didattico/organizzativa e pedagogica:
- certifica la frequenza al tirocinio sul registro personale del tirocinante;
- compila il libretto personale dello studente in ogni sua parte e lo aggiorna costantemente, riportando integralmente i giudizi e le valutazioni;
- contribuisce alla realizzazione dei percorsi di tirocinio (obiettivi, valutazione), accoglie, inserisce il tirocinante nell'équipe, crea le con-dizioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio (motiva l'équipe, identifica i percorsi di accoglimento e inserimento del corsista, etc.);
- facilita l'apprendimento delle competenze previste dal profilo OSS;
- contribuisce alla valutazione dell'apprendimento e fornisce feedback sistematico al tirocinante;
- crea le condizioni necessarie affinché il tirocinio sia formativo;
- individua le attività da far sperimentare in coerenza con gli obiettivi;
- supporta il tirocinante durante il processo di apprendimento;
- presidia la gradualità dell'apprendimento e l'uniformità dell'esperienza tra i tirocinanti;
- stimola il tirocinante alla rielaborazione dell'esperienza;
- favorisce nel corsista la comprensione del proprio ruolo, lo guida in comportamenti eticamente corretti e di responsabilità.
3.2. L'organizzazione didattica
L'ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario ha una durata complessiva pari a n. 1.000 ore e si articola in due momenti:
1. realizzazione di un percorso formativo - strutturato nei seguenti moduli:
a) modulo base che contempla la formazione di tipo teorico, della durata di 200 ore;
b) modulo professionalizzante, che comprende n. 250 ore di formazione teorica, n. 100 di esercitazioni e n. 450 di tirocinio guidato
da svolgere presso le Strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Siciliana.
2. esame finale. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, nominata dall'Assessorato della salute.
3.5 Frequenza alle attività formative
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo.
La frequenza alle lezioni e al tirocinio deve essere documentata con rilevazione sul registro delle presenze che, a cura del tutor dovranno essere trascritte sul libretto personale dello studente.
In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto.
3.6 Esame finale
L'ammissione all'esame finale è disposta dal Direttore del Corso. L'ammissione è subordinata:
- al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste;
- alla regolare frequenza di tutte le attività formative.
L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario si articola in:
- una prova orale sulle materie del programma;
- una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.
La commissione d'esame finale è nominata dall'Assessorato della salute ed è così costituita:
1. Un componente designato dall'Assessorato regionale della salute, con funzione di Presidente;
2. Un componente designato dall'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
3. Un componente designato dal Collegio IPASVI della provincia di competenza;
Il direttore del corso o un suo delegato;
Un dipendente amministrativo della Struttura con funzioni di segretario.
Alle prove viene attribuito un punteggio espresso in centesimi. Il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica, è di 60/100. Tutti gli atti delle prove d'esame rimarranno in custodia alla Struttura che ha erogato l'attività formativa. La commissione redigerà appositi verbali delle sedute di esame. Completate le operazioni, il Presidente predisporrà apposita relazione sull'andamento complessivo delle stesse. La Struttura che ha erogato l'attività formativa ha il compito di trasmettere all'Assessorato della salute:
- relazione del Presidente di Commissione;
- due copie dei verbali d'esame;
- attestati di qualifica degli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità, redatti secondo il modello predisposto dall'Assessorato della salute;
L'attestato di qualifica sarà giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, art. 12, comma 4.
3.7 Materiale didattico
Per una migliore qualità della presentazione del materiale didattico da distribuire ai discenti, il coordinatore didattico richiede ai docenti il suddetto materiale in formato elettronico, in modo che sia raccolto in un'unica dispensa, evitando fotocopie di scritti di altri autori (di questi ultimi si può consigliarne la bibliografia). Al riguardo va sottolineato che la formulazione di una bibliografia specifica per il corso costituisce uno dei supporti didattici più importanti per i partecipanti che permetterà loro di approfondire i temi trattati.
3.8 Orari e organizzazione
Gli orari d'aula sono determinati dal Direttore del Corso.
I ritardi e le uscite anticipate saranno annotati dal tutor sul registro presenze compilando la sezione "note" dei registri delle presenze.
Il tetto massimo di assenze è pari al 10% delle ore complessive.
3.9 Valutazione
Il presente corso di riqualificazione prevede un sistema di valutazione incrociato che coinvolge i discenti, i docenti e il tutor.
Al termine di ciascun modulo, seguirà una valutazione finale che rappresenta il momento conclusivo ed avrà ad oggetto l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La suddetta valutazione si articolerà su due livelli. Il primo livello riguarda l'apprendimento di nuove conoscenze mentre il secondo livello riguarda il grado di soddisfazione dei partecipanti.
Pertanto, a conclusione di ogni modulo, si utilizzeranno i seguenti strumenti:
- questionari di rilevazione del gradimento;
- questionari di apprendimento.
Il questionario di gradimento, articolato in domande chiuse ed aperte, consente di ottenere una valutazione, in forma anonima, del corso nel suo complesso con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, all'efficacia dell'intervento dei docenti, all'organizzazione delle attività.
Il questionario di apprendimento si basa sull'analisi dei risultati conseguiti dai partecipanti ed è subordinato al conseguimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste, ovvero al raggiungimento del 60% di risposte esatte.
3.10 Aule
Le aule da destinare all'attività formativa devono essere adattate ed arredate per accogliere i gruppi di circa 20 discenti e per gestire le diverse necessità didattiche in modo da valorizzare la scelta metodologica dell'apprendimento attivo.
Dal punto di vista strutturale tutte le aule devono prevedere un set di attrezzature didattiche di livello avanzato: videoproiettore, PC, collegamento Internet, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili e tavoli di lavoro.