
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 23 novembre 2011
G.U.R.S. 9 dicembre 2011, n. 51
Modifica del decreto 28 settembre 2011, concernente riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 (1), n. 11.
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
Vista legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartirnenti regionali: Ordinamento e del Governo e dell'amministrazione della regione";
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";
Visto il decreto presidenziale n. 544/Area 1^/S.G. del primo ottobre 2010, con il quale l'Assessore regionale prof. avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;
Visto il decreto n. 1720 del 28 settembre 2011 di questo Assessorato relativo al riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Vista la nota prot. n. 8970/CP-PG del 9 novembre 2011 con la quale la II Commissione legislativa "Bilancio e Programmazione" chiarisce che con riferimento al parere vincolante dalla stessa reso ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, in merito alla proposta di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, con specifico riferimento all'area strategica Servizi ausiliari, nell'identificare nella rinnovata società Beni Culturali S.p.A. la società pubblica di riferimento del settore, chiamata a gestire i contratti oggi vigenti presso le tre società Beni Culturali S.p.A., Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., ha inteso evidenziare, sotto il profilo dell'assetto occupazionale, la necessità di favorire, attraverso la via transattiva la risoluzione del contenzioso in atto esistente presso le tre menzionate compagini, soluzione questa da valutare in maniera rigorosa e puntuale e su presupposti di ragionevolezza e convenienza, dalle stesse società in essere nella fase antecedente l'accorpamento al fine di evitare, ove possibile, alla società risultante di ereditare situazioni irrisolte che determinerebbero indubitabilmente un aggravio fin dalla fase di avvio;
Ravvisata la necessità di dover sottolineare che la risoluzione dei contenziosi di cui sopra va riferita a quelli insorti anteriormente alla data di pubblicazione (avvenuta il 3 ottobre 2011) nel sito istituzionale della Regione Siciliana del su richiamato decreto n. 1720 del 28 settembre 2011;
Ritenuto inoltre necessario richiamare i principi enunciati dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed in particolare dall'art. 31, in materia di "personale";
Ravvisata la necessità di dover chiarire che dal tetto massimo di spesa previsto dal comma 12, art. 8 del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, si ritiene esclusa la spesa eventualmente sostenuta dalle società per la pubblicazione degli estratti dei bilanci annuali, laddove, per tale fattispecie di spesa, sia ritenuta preminente l'informazione ai cittadini rispetto al principio di contenimento della spesa;
Ritenuto necessario modificare ed integrare il comma 2 dell'art. 2 nonché il comma 12 dell'art. 8 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa richiamate, il comma 2 dell'art. 2 del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, è così modificato:
Nell'area strategica "servizi ausiliari" (art. 20, comma 2, lett. b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la Società Beni Culturali S.p.A. che sarà trasformata in una Società consortile per azioni con la denominazione "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.)" che opererà secondo le modalità dell'in house providing. La nuova società sarà organizzata in tre rami di azienda (Servizi strumentali alla Regione, sanità e territorio), dotati ciascuno di autonomia e di organizzazione unitaria, ed acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando, ove possibile, un unico contratto di lavoro che verrà applicato senza che ciò determini alcun incremento dei costi in essere alla data di
presentazione del progetto di riordino dal Governo regionale di cui in premessa. La nuova società per il perseguimento degli scopi sociali procederà, nel rispetto delle normative vigenti in materia, all'assunzione del personale delle due società in liquidazione Biosphera e Multiservizi. La Società consortile nell'attivazione delle procedure di assunzione terrà conto del principio secondo il quale il trattamento giuridico ed economico non potrà essere superiore al limite stabilito per i dipendenti regionali, nonché alle modalità di trattamento di eventuali eccedenze, nel caso in cui il maturato economico sia superiore al predetto limite.
Sotto il profilo dell'assetto occupazionale, si rende necessario favorire attraverso la via transattiva la risoluzione dei contenziosi in atto esistenti alla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, presso le tre su menzionate compagini. Tale soluzione, valutata in maniera rigorosa e puntuale e su presupposti di ragionevolezza va esperita, ove possibile e conveniente, considerando tutti i benefici, onde evitare, qualora possibile, che la rinnovata società, erediti situazioni irrisolte che determinerebbero senza dubbio un aggravio fin dalla fase di avvio della nuova compagine societaria. Restano salve le posizioni creditorie vantate dalle società interessate dal processo di concentrazione nei confronti dei diversi rami dell'Amministrazione regionale.
Per le motivazioni in premessa richiamate, il comma 12 dell'art. 8 del decreto n. 1720 de 28 settembre 2011, è così modificato:
Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, salvo diversi e più rigorosi orientamenti normativi ed atti governativi di indirizzo. Si intende esclusa dal predetto limite la spesa eventualmente sostenuta dalle suindicate società per la pubblicazione di estratti di bilanci annuali, ove - con riguardo a tale fattispecie - ritengano preminente l'informazione ai cittadini rispetto al principio di contenimento della spesa.