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DECISIONE N. 2011/753/UE DELLA COMMISSIONE, 18 novembre 2011

G.U.U.E. 25 novembre 2011, n. L 310

Decisione che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Per assicurare un'attuazione efficace degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, è opportuno definire una serie di regole per l'applicazione degli obiettivi in questione.

2) E' inoltre necessario determinare modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

3) L'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE lascia agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i flussi di rifiuti urbani ai quali gli obiettivi sono applicati. Tuttavia, è opportuno definire una serie di opzioni per gli Stati membri al fine di chiarire l'applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi in questione.

4) Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE è opportuno utilizzare per quanto possibile i dati sulle statistiche riguardanti i rifiuti comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (2).

5) In caso di esportazione di rifiuti al di fuori dell'Unione e in presenza di prove attendibili attestanti che la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero è avvenuta a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla legislazione dell'Unione, i rifiuti in questione devono essere presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

6) Qualora siano adottate misure per rendere più rigorosi gli obiettivi oppure siano fissati obiettivi per altri flussi di rifiuti può essere necessario rivedere la presente decisione.

7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 312 del 22.11.2008.

(2)

GU L 332 del 9.12.2002.

Art. 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) "rifiuti domestici", i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;

2) "rifiuti simili", i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura;

3) "rifiuti urbani", i rifiuti domestici e i rifiuti simili;

4) "rifiuti da costruzioni e demolizioni", i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione (1), esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504;

5) "recupero di materiale", qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;

6) "riempimento", un'operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.

(1)

GU L 226 del 6.9.2000.

Art. 2

Requisiti generali

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE si applicano le regole seguenti:

1) gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;

2) il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un'operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un'operazione finale di riciclaggio né un'altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale;

3) la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente;

4) i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;

5) i rifiuti esportati fuori dell'Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l'invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare dell'articolo 49, paragrafo 2;

6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

(1)

GU L 190 del 12.7.2006.

Art. 3

Rifiuti urbani

1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l'obiettivo a una delle operazioni seguenti:

a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;

b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;

c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;

d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.

2. L'obiettivo si applica alla quantità totale di rifiuti dei flussi di rifiuti inerenti all'opzione scelta dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all'allegato I della presente decisione corrispondente all'opzione da essi prescelta conformemente al paragrafo 1.

4. Le relazioni degli Stati membri sull'applicazione delle misure in materia di rifiuti urbani sono conformi ai requisiti specifici di cui agli allegati I e II.

5. Nella prima relazione riguardante l'applicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri informano la Commissione in merito all'opzione prescelta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Uno Stato membro può cambiare l'opzione fino alla presentazione della relazione riguardante l'applicazione per l'anno 2020, a condizione che sia in grado di assicurare la coerenza dei dati trasmessi.

Art. 4

Rifiuti da costruzioni e demolizioni

1. Per il calcolo dell'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE in merito ai rifiuti da costruzioni e demolizioni, gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all'allegato III della presente decisione.

2. Le relazioni degli Stati membri sull'applicazione delle misure in materia di rifiuti da costruzioni e demolizione sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III.

3. La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Anche il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione deve essere dichiarato quale colmatazione.

Art. 5

Relazioni degli Stati membri

1. Gli Stati membri informano la Commissione sui progressi compiuti in merito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE mediante la relazione sull'applicazione di cui all'articolo 37 della stessa direttiva.

2. Nelle relazioni sull'applicazione gli Stati membri trasmettono dati riguardanti lo stato di preparazione dei rispettivi flussi di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materiale per ogni singolo anno del periodo di tre anni oggetto della relazione oppure per gli anni dei periodi oggetto della relazione di cui all'allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002.

3. Nella relazione riguardante l'applicazione per l'anno 2020 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE per le quantità dei rispettivi flussi di rifiuti prodotti e riciclati o recuperati nel 2020.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dalla presente decisione in formato elettronico, mediante la norma di interscambio definita da Eurostat.

Art. 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione