
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2011
G.U.R.S. 2 dicembre 2011, n. 50
Approvazione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto, in particolare, l'art. 2, c. 2 septies, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, il quale dispone che le Regioni istituiscano l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, concorrendo con le istituzioni pubbliche ed equiparate alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà e dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lettera t), modificato dall'art. 2, c. 100, della legge n. 191/2009 e dall'art. 2, c. 35, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 che regolamenta gli interventi di cure di supporto (domiciliari, ospedaliere e residenziali) in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e terminale;
Vista la legge n. 39 del 26 febbraio 1999 "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998/2000" con cui viene finanziata la realizzazione sul territorio nazionale di strutture "Hospice" dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali;
Visto il Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, che indica nelle Regioni e nelle Province autonome i soggetti titolati a dettare gli "Indirizzi per la promozione di forme di collaborazione tra le strutture preposte e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale nel settore specifico delle cure palliative", assegnando alle stesse l'obiettivo di promuovere forme di collaborazione tra le strutture preposte, le organizzazioni Onlus di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore specifico delle cure palliative;
Visto il D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i cen-tri residenziali di cure palliative, nonché le modalità di verifica dei risultati dell'attività svolta presso le strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;
Visto il decreto sanità 9 ottobre 2000 "Approvazione del Programma regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale" che prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni non lucrative di utilità sociale, attive da almeno cinque anni nel settore delle cure palliative ed in possesso di documentata attività clinico-scientifica, proporzionata all'attività da espletare, nella organizzazione della rete assistenziale per le categorie nosologiche individuate nell'allegato al citato decreto;
Visto il decreto sanità 5 dicembre 2001 concernente "Linee guida per la realizzazione del Programma regiona-le di cure palliative" che all'art. 7 "Livelli assistenziali" dispone che per dare concreta operatività alla rete venga assicurata una collaborazione con le organizzazioni non profit così come previsto dall'art. 1, comma 18, del decre-to legislativo n. 229/99;
Visto il DPCM 14 febbraio 2001, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 19 aprile 2001 di approvazione delle "Linee guida sulla realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative", che raccomanda, in particolare, alle Regioni di promuovere ogni possibile forma di collaborazione tra strutture pubbliche e private autorizzate ed enti ed organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio al fine di garantire una reale continuità assistenziale e terapeutica;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, tra cui l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semi residenziale nei centri residenziali di cure palliative dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero e gli interventi ospedalieri a domicilio;
Visto l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2003, con il quale sono stati definiti gli indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla Rete di assistenza ai pazienti terminali e per la valutazione delle prestazioni erogate;
Visto il parere reso dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 27 novembre e del 16 dicembre 2003, con il quale, nell'intento di fornire punti di riferimento per una ottimale valutazione dei risultati ottenuti, sono stati indicati i valori-soglia dei più significativi indicatori inclusi nell'elenco che forma oggetto del citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003;
Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" che, all'art. 4 comma c) prevede che le Regioni si impegnino ad "..assicurare adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e semiresidenziale ospedaliera...";
Visto il documento "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio" approvato dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA 18 ottobre 2006;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il decreto n. 890/2002;
Visto il Piano sanitario nazionale 2011-2013 che prevede - al punto B.10 - la definizione, in coerenza con i modelli organizzativi regionali esistenti, dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative domiciliari, nonché l'individuazione e la valorizzazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, anche per l'età pediatrica e che, in sede di organizzazione della propria rete di cure palliative, le regioni stimolino l'integrazione delle associazioni non profit, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard precedentemente definiti a livello nazionale e regionale;
Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 di adozione del regolamento recante "la definizione degli standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate alle cure palliative e della Rete di assistenza ai pazienti terminali";
Visto il decreto 2 luglio 2008 "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio";
Visto il decreto 8 maggio 2009, con cui viene disciplinata la "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";
Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010 di approvazione del Programma operativo regionale 2010/2012;
Visto il decreto 3 gennaio 2011 di approvazione del "Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana" e del "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana" che stimola e favorisce particolarmente il ricorso alla sinergia collaborativa ed alla integrazione tra il sistema pubblico e gli organismi non profit attivi da anni nel campo delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare palliativa e negli hospice;
Visto il D.P.R.S. del 26 gennaio 2011 di approvazione delle "linee guida regionali per l'accesso ed il governo del sistema integrato delle cure domiciliari";
Visto il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011/2013" approvato con D.P.R.S n. 282 del 18 luglio 2011, che prevede la definizione di un sistema di accreditamento istituzionale e di qualità per tutte le strutture della rete ivi comprese le associazioni non profit che operano nel settore;
Considerato che l'art. 11 del decreto legislativo n. 460/97 istituisce presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle Onlus, disponendo che i soggetti in possesso dei requisiti diano comunicazione dell'inizio dell'attività alla Direzione generale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale;
Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali", afferma, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al decreto legislativo n. 59/97 (c.d legge Bassanini) che "alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, gli organismi non lucrativi di utilità sociale (omissis)... ed altri soggetti privati";
Rilevato che presso le aziende sanitarie della Regione l'attività di assistenza domiciliare di cure palliative è per lo più assicurata tramite l'esecutività di contratti stipulati con gli organismi non lucrativi di utilità sociale, di seguito denominati Onlus, selezionate attraverso l'affidamento diretto o l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
Rilevato che l'attuale modello di servizio di assistenza domiciliare palliativa garantito dalle AA.SS.PP. risulta non sufficiente per una copertura capillare della rete domiciliare di cure palliative, sempre più concentrata nei grandi centri della Regione e non in grado di conciliare le crescenti aspettative di tutte le periferie provinciali;
Considerato che, malgrado le criticità sistemiche riscontrate nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare palliativa, le Onlus hanno comunque espresso un notevole sviluppo quali-quantitativo e di complessità dei servizi forniti;
Ritenuto di dovere ricorrere ad un sistema di autorizzazione e di accreditamento, per fornire in ogni provincia, in relazione al proprio fabbisogno sanitario rilevato, un servizio di cure palliative domiciliari che assicuri continuità ed uniformità assistenziale oltre che una elevata e qualificata professionalità anche in termini di appropriatezza organizzativa per garantire la tutela della dignità del malato alla fine del suo percorso di vita;
Considerato che obiettivo del suddetto sistema è assicurare le cure palliative a tutte le persone in fase terminale, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla patologia;
Ravvisata la necessità di organizzare, a completamento del processo programmatorio già intrapreso con i precedenti decreti assessoriali, un sistema autorizzativo e di accreditamento istituzionale delle Onlus di cui all'art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni che intendano operare nel territorio regionale nel campo dell'assistenza sanitaria domiciliare di cure palliative, con qualificata e documentata attività quinquennale svolta, in via esclusiva o prevalente in questo settore;
Considerato che l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di eventuali rapporti contrattuali ed economici tra le Onlus e le aziende sanitarie per l'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti in fase avanzata e terminale di malattia, che necessitano di cure palliative;
Considerato che la tutela della dignità del malato, alla fine del suo percorso di vita, giustifica la particolare attenzione del presente provvedimento al carattere interdisciplinare degli interventi, alla necessità di una reciproca integrazione tra servizio pubblico e privato nell'ottica della parità, trasparenza e correttezza a cui deve ispirarsi il rapporto con gli utenti, ai momenti di valutazione e di verifica dell'efficacia degli interventi;
Considerato, altresì, che la scelta della collaborazione con le Onlus, per l'attivazione del sistema di accreditamento in grado di garantire il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie nell'assistenza dei malati che necessitano di cure palliative domiciliari, trova le sue ragioni motivazionali in termini di opportunità e convenienza, di salvaguardia dell'interesse pubblico, di tutela della qualità del servizio e rispetto delle norme nella scelta dei soggetti con i quali realizzare dette esperienze, secondo principi di imparzialità e trasparenza;
Atteso che sulla base delle precedenti considerazioni si è intervenuti con l'adozione del decreto n.1508 dell'8 agosto 2011, con il quale sono stati approvati gli standard per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale delle Onlus;
Preso atto degli apprezzamenti già espressi sull'introdotto sistema di accreditamento regionale da parte della Direzione preposta presso il Ministero della salute, dalla Commissione nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore e dalla Società italiana di cure palliative;
Ritenuto a seguito di una attenta rivalutazione delle procedure di accesso al suddetto sistema regionale di autorizzazione e di accreditamento e sentito il coordinamento regionale di cure palliative e terapia del dolore, di dovere apportare alcune modifiche tendenti alla semplificazione del percorso autorizzativo e di accreditamento delle predette Onlus, nonché specifici indirizzi finalizzati a garantire la qualità del servizio, la pluralità dell'offerta e la libertà di scelta del cittadino;
Ritenuto pertanto, che ai fini dell'accesso al sistema regionale di autorizzazione e accreditamento istituzionale possono presentare istanza le Onlus ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, con esperienza quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente, nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa, espletata in virtù di rapporti contrattuali con il SSN e che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati nell'allegato tecnico;
Ritenuto ai fini di agevolare la fruizione del servizio da parte dell'utenza, che le predette Onlus devono conseguire, ove non già in possesso, entro i termini di conclu-sione del procedimento di accreditamento, la disponibilità di una sede operativa sul territorio provinciale ove intendono operare, con la dotazione minima di cui all'allegato tecnico;
Ritenuto che l'elenco delle Onlus che hanno completato positivamente la procedura di accreditamento istituzionale ai sensi del presente decreto debba essere annualmente oggetto di aggiornamento/revisione;
Ritenuto di dover coerentemente rimodulare l'allegato tecnico;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa viene approvato l'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, con cui sono determinati i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle Onlus che intendano erogare prestazioni di cure palliative domiciliari per conto del servizio sanitario regionale.
Le Onlus ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che intendano ottenere l'accreditamento istituzionale a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, devono possedere esperienza quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente, nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa, espletata in virtù di rapporti contrattuali con il SSN, essere in possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'ASP competente per il territorio in cui intendano operare secondo le modalità stabilite nel relativo allegato, nonché dei requisiti indicati dall'allegato tecnico. Le predette Onlus dovranno conseguire, ove non già in possesso, entro i termini di conclusione del procedimento di accreditamento, la disponibilità di una sede operativa sul territorio provinciale dove intendono operare e la dotazione strutturale, funzionale ed organizzativa di cui all'allegato tecnico.
Le AA.SS.PP., entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, dovranno concludere il procedimento di competenza.
Nelle more del completamento del sistema di accreditamento e per garantire comunque la continuità assistenziale, le AA.SS.PP. competenti per territorio dovranno conformare le procedure di affidamento del servizio di assistenza palliativa domiciliare, ivi comprese quelle eventualmente già poste in essere, ai criteri indicati nelle disposizioni transitorie di cui all'allegato tecnico, adottando gli opportuni provvedimenti entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e dandone comunicazione a questo Assessorato - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Area 5) e dipartimento pianificazione strategica (servizio 9).
Le Onlus inserite nell'elenco delle organismi accreditati non acquisiscono automaticamente alcun diritto specifico alla stipula di contratti per l'erogazione delle prestazioni, essendo tale aspetto, rimesso alla competenza delle AA.SS.PP., strettamente vincolato al reale fabbisogno riconosciuto dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
Il presente decreto che supera e sostituisce il decreto 8 agosto 2011, n. 1508 sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 novembre 2011.
RUSSO
Allegato tecnico
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE ONLUS PER L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE IN FASE TERMINALE CHE NECESSITANO DI CURE PALLIATIVE.
Il presente atto determina, ai sensi del decreto interministeriale 22 febbraio 2007, n. 43, in modo unitario, i requisiti tecnico- strutturali, igienico-sanitari e organizzativi per l'autorizzazione e per l'accreditamento istituzionale delle Onlus che intendano erogare prestazioni di cure palliative domiciliari per conto del servizio sanitario regionale nel territorio siciliano.
L'accreditamento dei servizi di cui sopra, a prescindere dalla natura socio-sanitaria dell'attività svolta, non costituisce titolo ad instaurare automaticamente rapporto contrattuale con il servizio sanitario regionale.
Requisiti autorizzativi
Le Onlus che erogano servizi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, devono essere autorizzate, nel rispetto delle modalità stabilite dal decreto 17 aprile 2003, n. 463.
L'autorizzazione abilita all'esercizio sanitario.
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio, le Onlus, che intendano operare sul territorio siciliano con qualificata e documentata attività svolta, in via esclusiva o prevalente, da almeno un quinquennio nel campo dell'assistenza palliativa ai malati in fase avanzata e terminale in virtù di rapporti contrattuali con il SSN, dovranno, previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della Onlus, richiedere apposita autorizzazione sanitaria alla ASP competente per il territorio in cui intendono operare che provvederà alle verifiche di competenza anche in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici
L'utilizzo di immobili, sebbene da correlarsi alla tipologia di servizio che s'intende esercitare presuppone, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, che questi siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi.
La sede operativa, ubicata in aree di insediamento abitativo e comunque in zona salubre, facilmente individuabile ed accessibile, anche telefonicamente ed idonea a raccogliere le richieste di intervento e fornire informazioni, deve essere dotata di:
- locali per attesa, accettazione
- locale da utilizzare per i colloqui con i familiari dei malati
- locali da adibire ad amministrazione
- archivio
- locale per le riunioni dell'equipe e per elaborare i piani terapeutici
- linee telefoniche autonome (di cui almeno 1 dedicata esclusivamente alle attività di assistenza domiciliare)
- un telefono cellulare per ogni operatore
- un telefono cellulare per le chiamate in pronta disponibilità
- borsa per il trasporto strumentazione e farmaci per ogni operatore
- servizi igienici, distinti per utenti e personale, con antibagno
- il servizio per gli utenti, collocato preferibilmente sullo stesso piano della sala d'attesa, deve essere comunque facilmente raggiungibile anche da soggetti diversamente abili
- tutti i locali devono essere adeguatamente arredati.
Requisiti minimi funzionali
Le attività devono essere svolte in conformità alla normativa vigente, al programma regionale di realizzazione della rete aziendale e locale di cure palliative, alla carta dei servizi e devono escludere ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, nei confronti dei pazienti assistiti.
Il programma di attività deve esplicitare:
a) i principi ispiratori e le metodologie degli interventi,
b) la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento,
c) le modalità di relazione con i familiari,
d) la descrizione degli interventi (di tipo sanitario, psicologico, sociale e spirituale),
e) le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature,
f) le misure intraprese ai fini della tutela della qualità di vita del paziente,
g) la tipologia e l'intensità degli interventi domiciliari,
h) le modalità di valutazione e di verifica degli interventi.
Le Onlus devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività:
- la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;
- l'utilizzo di una cartella personale dei pazienti, la quale deve indicare i dati legali, anamnestici, familiari e sociali del malato.
Tale cartella deve essere aggiornata, in relazione ai diversi tipi di interventi previsti dal programma assistenziale, ogni volta che gli stessi vengano realizzati, al fine di garantire il costante monitoraggio delle condizioni psico-fisiche del malato e le verifiche sull'appropriatezza dei programmi di intervento assistenziale;
- deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un diario giornaliero degli accessi domiciliari.
Requisiti minimi organizzativi
Le Onlus che svolgono le attività oggetto del presente provvedimento devono essere dotate di personale in numero adeguato al programma di attività e con specifica competenza ed esperienza; in ogni caso il personale da utilizzare in relazione alla tipologia di servizio da esercitare è quello individuato dal punto di vista quali-quantitativo dal decreto sanità 3 gennaio 2011 ("Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana").
L'équipe specialistica di cure palliative domiciliari è costituita dalle seguenti tipologie di operatori professionali in possesso di idonea formazione, competenza ed esperienza in cure palliative:
- medico esperto in cure palliative
- infermiere
- psicologo
- assistente sociale
- terapista della riabilitazione
- operatori socio-sanitari.
Per tutto il personale va previsto a cura dell'ente gestore, un adeguato programma di formazione e di aggiornamento.
Con cadenza semestrale gli elenchi di detto personale saranno inoltrati alle AA.SS.PP. di competenza.
La presenza del personale amministrativo nella sede di lavoro deve essere documentata da apposita registrazione.
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Prestazioni di cure palliative al domicilio (indicate nel D.M. 17 dicembre 2008 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare")
- Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzionale/sociale e monitoraggio
- Prelievo ematico
- Esami strumentali
- Trasferimento competenze/educazione del care giver/colloqui/nursering/ addestramento
- Supporto psicologico équipes-paziente-famiglia
- Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione
- Terapia infusionale SC e EV
- Emotrasfusione
- Paracentesi, toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore
- Gestione ventilazione meccanica - tracheostomia - sostituzione cannula - broncoaspirazione - ossigenoterapia
- Gestione nutrizione enterale (SNG PEG)
- Gestione nutrizione parenterale - gestione cvc
- Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie
- Gestione alvo comprese le enterostomie
- Igiene personale e mobilizzazione
- Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, cavo orale ecc.)
- Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, ecc.)
- Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici
- Trattamento di rieducazione motoria - respiratoria
- Trattamento di rieducazione del linguaggio
- Trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
Ai fini dell'accesso al sistema di accreditamento istituzionale possono presentare istanza le Onlus ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, con esperienza quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente, nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa espletata in virtù di rapporti contrattuali con il SSN.
Tale istanza di accreditamento, corredata dalla autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASP competente per il territorio in cui si intende operare, dovrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata A/R all'Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - via Mario Vaccaro 5 Palermo.
Le Onlus accreditate avranno l'obbligo, all'atto della eventuale sottoscrizione del rapporto contrattuale con il SSR di operare secondo gli standard qualificanti i LEA delle cure domiciliari, avuto riguardo dei profili di cura definiti nel decreto 3 gennaio 2011 all. 1, nonché di dotarsi del personale secondo gli standard previsti, a cui dovranno essere applicati i rispettivi CCLN di categoria.
L'attività del personale addetto all'assistenza al domicilio del paziente, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, deve essere documentata con appositi strumenti di verifica e controllo.
Alla istanza a firma autentica del legale rappresentante dovrà essere allegato:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, con il relativo Statuto, da cui sono rilevabili gli estremi di registrazione e lo scopo sociale in linea con la specificità del settore;
b) curriculum dell'Onlus dal quale si evinca l'esperienza almeno quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa espletata in virtù di rapporti contrattuali con il SSN;
c) autocertificazione attestante l'ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e a quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), e), g), h) - comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 460/97;
d) autocertificazione attestante il possesso degli standards quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete di assistenza ai malati terminali di cui al decreto salute 3 gennaio 2011, all. 1;
e) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, con larelazione dell'organo di gestione e del collegio sindacale;
f) certificato di iscrizione alla camera di commercio con annotazione antimafia;
g) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari da cui si evinca l'esclusività o prevalenza nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa;
h) indicazione della sede legale ed eventuale sede operativa (se separata dalla prima) con allegate planimetrie della sede operativa oggetto di autorizzazione, del numero telefonico, fax ed e-mail dell'ente;
i) elenco degli operatori utilizzati distinti per qualifica, con riferimento alle specifiche competenze ed esperienze nel campo delle cure palliative;
j) codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante; k) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a firma del legale rappresentante attestante:
- la sussistenza da parte della Onlus dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati dal presente allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede l'accreditamento istituzionale (assistenza di cure palliative domiciliari);
- l'impegno ad effettuare, ove necessario, interventi di adeguamento strutturale delle sedi operative, entro dodici mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento;
- di non avere subìto condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di godere della pienezza dei diritti civili;
- adozione di protocolli organizzativi in tema di tutela dei diritti del paziente e personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza;
- idonei curricula del direttore sanitario, del responsabile clinico-scientifico nel campo dell'assistenza delle cure palliative domiciliari;
- titoli o attestazioni professionali degli operatori che documentino una specifica competenza ed esperienza nello specifico ambito dell'assistenza domiciliare di cure palliative;
- documentata attività di formazione permanente (con crediti formativi ECM) di tutto il personale coinvolto nell'assistenza di durata non inferiore a 10 giorni all'anno anche non continuativi;
- adeguato sistema informativo per la raccolta e la diffusione delle informazioni;
- elenco del personale amministrativo e sanitario con l'impegno ad assumerlo, al momento dell'inizio dell'attività sanitaria svolta per conto del SSR, conformemente ai CCCNL di categoria;
- carta dei servizi;
- certificazione dell'avvenuta iscrizione della Onlus all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. presso l'Agenzia delle entrate;
- documentato sistema di gestione della Onlus basato sull'autocontrollo. Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto, non in via esclusiva, con il possesso di certificato di conformità alla ISO 9001 rilasciato da ente terzo indipendente accreditato da organismo nazionale riconosciuto in ambito europeo.
Rilevazione dati
Le Onlus accreditate, laddove successivamente contrattualizzate dalle AA.SS.PP., avranno l'obbligo di dotarsi di idonei sistemi che consentano alle aziende sanitarie di assolvere gli obblighi in ordine ai flussi informativi dello specifico settore di assistenza.
Disposizioni transitorie
Nelle more del completamento del sistema di accreditamento e per garantire comunque la continuità assistenziale, le AA.SS.PP. competenti per territorio dovranno conformare le procedure di affidamento del servizio di assistenza palliativa domiciliare ai criteri indicati nelle presenti disposizioni transitorie adottando gli opportuni provvedimenti entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dandone comunicazione a questo Assessorato - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (area 5) e dipartimento pianificazione strategica (servizio 9).
Le AA.SS.PP. possono stipulare accordi contrattuali con le Onlus in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente, nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa espletata in virtù di rapporti contrattuali con il SSN;
b) avere assistito nell'ultimo triennio un numero di soggetti che necessitano di cure palliative domiciliari pari o superiore al valore soglia come di seguito definito:
tale valore viene stimato, convenzionalmente, nella misura di un terzo del numero medio dei decessi osservati per tumore maligno nel periodo 2004-2010, riferito al contesto provinciale ove si intende espletare l'attività (Fonti: Re.N.Ca.M Sicilia 2004-2010; Documento del Comitato per le cure palliative Ministero della salute). Tale valore soglia, attestante l'esperienza maturata/capacità operativa, costituisce il requisito minimo per accedere al sistema regionale di erogazione delle cure palliative domiciliari;
c) comprovata erogazione di assistenza palliativa domiciliare in linea di almeno n. 50 pazienti con coefficiente di intensità assistenziale pari o superiore a 0,60;
d) certificazione dell'avvenuta iscrizione della Onlus all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. presso l'Agenzia delle entrate;
e) possesso di un documentato sistema di gestione basato sull'autocontrollo, che si intende soddisfatto non in via esclusiva, con il possesso di certificato di conformità alla ISO 9001 rilasciato da ente terzo indipendente accreditato da organismo nazionale riconosciuto in ambito europeo;
f) idonea certificazione attestante la propria capacità economica e finanziaria (art. 41 decreto legislativo n. 163/06);
g) carta dei servizi;
h) operatori sanitari in possesso di documentati e specifici requisiti professionali per le attività di che trattasi;
i) documentata attività formativa ECM del personale utilizzato nell'assistenza, non inferiore a dieci giorni su base annua anche non consecutivi;
j) trattamento economico minimo riconosciuto agli operatori nel rispetto dei CCNL; k) possesso di un adeguato sistema per assicurare l'alimentazione dello specifico flusso informativo.
CONDIZIONI GENERALI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Le procedure che i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali dovranno osservare in riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto sono quelle previste dalla vigente normativa in tema di affidamento di servizi; andranno comunque adottati gli opportuni provvedimenti per garantire la qualità e la tempestività dell'assistenza resa a domicilio alle persone in fase terminale, tenuto conto delle presenti disposizioni e della direttiva assessoriale prot. n. 48463 del 22 novembre 2010.