Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2011

G.U.R.I. 26 novembre 2011, n. 276

Modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "testo unico"), ed in particolare l'art. 5, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito "conto disponibilità");

Vista la Convenzione stipulata il 22 marzo 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del testo unico come modificato dall'art. 47, comma 1 della legge del 31 dicembre 2009 n. 196, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili (di seguito "Convenzione"), che individua gli strumenti operativi per la gestione della liquidità depositata sul conto disponibilità e sui conti assimilabili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2011, che approva la Convenzione, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2011;

Visto l'art. 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti le modalità e i criteri di contabilizzazione delle operazioni di gestione delle disponibilità liquide, nonchè le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994, che all'art. 2 stabilisce i tempi per l'accreditamento della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilità e individua i periodi di riferimento per il calcolo dei relativi interessi;

Considerata l'esigenza di regolare gli aspetti tecnico-contabili che consentano il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova operatività prevista dalla Convenzione e di adeguare i termini per la corresponsione degli interessi sul conto disponibilità a quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione stessa;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni per la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni di movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità e sui conti assimilabili e individua i tempi di riferimento per il calcolo e la corresponsione della remunerazione sul conto disponibilità.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

Art. 2

Versamento delle giacenze depositate sui conti assimilabili al conto disponibilità

1. Come previsto dall'art. 1, comma 3, della Convenzione, per il versamento al conto disponibilità delle somme depositate sui conti ad esso assimilabili, presso la Tesoreria statale sono istituite apposite contabilità speciali denominate "Conto disponibilità - consolidamento spese fisse" e "Conto disponibilità - consolidamento tesoreria telematica",.

Alle contabilità di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata, è attribuita la struttura tecnica di conti di tesoreria unica.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

Art. 3

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di movimentazione della liquidità

1. Per le operazioni sul mercato monetario, di cui all'art. 5, comma 2, della Convenzione, e per le operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato la Banca d'Italia è autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilità, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi:

a. nel caso di operazioni di impiego: gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale;

b. nel caso di operazioni di raccolta: gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono b. eliminati dal conto collettivi con l'emissione di appositi ordini di pagare, a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di spesa.

2. Le operazioni di raccolta, sono contabilizzate sul conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati finanziari". Il conto registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e la relativa movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata. Al conto è attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.

3. La Banca d'Italia invia al Dipartimento del tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, un resoconto delle operazioni di raccolta e impiego di cui al comma 1, effettuate nel mese precedente.

4. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di raccolta e impiego di cui al comma 1 sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

Art. 4

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di impiego in depositi vincolati

1. Per le operazioni di movimentazione della liquidità, di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione, che comportano l'impiego della liquidità in depositi vincolati presso la Banca d'Italia a scadenza predeterminata, la Banca medesima è autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilità gli importi necessari a porre in essere dette operazioni, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi. Alla scadenza delle operazioni o, più in generale, al rientro dei depositi, la Banca d'Italia utilizza gli importi svincolati per chiudere le partite iscritte al conto sospeso collettivi e versa i relativi ricavi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

2. La Banca d'Italia rendiconta al Dipartimento del Tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, le operazioni d'impiego in depositi vincolati, effettuate nel mese precedente.

3. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di impiego in depositi vincolati sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.

N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2021.

Art. 5

Corresponsione della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilità

1. La Banca d'Italia corrisponde la remunerazione sulle giacenze depositate sul conto disponibilità con cadenza semestrale - valuta 1° gennaio, 1° luglio - entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, con riferimento al semestre solare chiuso rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno.

2. I tempi e le modalità di corresponsione della remunerazione per il periodo 22 giugno - 31 dicembre 2011 sono concordati con scambio di lettere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, assicurando in ogni caso entro l'esercizio 2011 il versamento della quota di remunerazione maturata fino all'entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI