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N.d.R. Per l'abrogazione delle presenti Linee guida, si rimanda alla Determinazione AgiD 28 febbraio 2022, n. 50.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 10 novembre 2011

SUPPPLEMENTO ORDINARIO n. 37 G.U.R.I. 27 febbraio 2012, n. 48

Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonchè delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, così come modificato con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

Visti, in particolare, l'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente l'emanazione di un decreto recante regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonchè delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso, e l'articolo 60;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 2 maggio 2006, n. 237, regolamento recante composizione e funzionamento del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 con il quale è stato costituito il suddetto Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

Visto il Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2009;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali;

Decreta:

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Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonchè delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Comitato: il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) dati territoriali: qualunque informazione geograficamente localizzata, così come definito dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) dati territoriali di interesse generale: i dati territoriali individuati come dati di interesse generale da parte del Comitato per le finalità di pubblicazione nel Repertorio, previste dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) direttiva INSPIRE: la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, cui si è data attuazione con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

e) metadati: informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare e utilizzare tali dati e servizi;

f) Repertorio: il Repertorio nazionale dei dati territoriali istituito presso DigitPA (già Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA), ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali in questione o sui metadati connessi;

h) Geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 32 del 2010;

i) amministrazione titolare del dato: la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che produce e detiene il dato originale, ovvero la versione di riferimento da cui derivano eventuali copie e che ne può disporre liberamente.

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Art. 2

Principi generali e funzioni del Repertorio

1. Il Repertorio di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce il catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali ed i servizi ad essi relativi, disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

2. Il Repertorio eroga i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

3. Il Repertorio costituisce parte integrante dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, relativamente alla raccolta dei metadati per i dati territoriali ed i relativi servizi.

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Art. 3

Contenuto del Repertorio

1. Il Repertorio contiene i metadati relativi ai dati territoriali di interesse generale individuati dal Comitato ed elencati nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Repertorio contiene altresì i metadati relativi ai dati territoriali che l'amministrazione titolare degli stessi reputi opportuno documentare.

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Art. 4

Efficacia della pubblicazione nel Repertorio

1. La pubblicazione dei metadati nel Repertorio certifica l'esistenza del relativo dato e assicura il rispetto degli adempimenti di cui al Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione e al decreto legislativo n. 32 del 2010.

2. L'amministrazione titolare dei dati territoriali resta responsabile della correttezza, della tenuta, della gestione e dell'aggiornamento dei dati medesimi. E' altresì responsabile della correttezza e dell'aggiornamento dei relativi metadati pubblicati nel Repertorio.

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Art. 5

Prima costituzione del Repertorio

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni che sono titolari o che gestiscono dati territoriali di interesse generale, e servizi ad essi relativi, provvedono ad inserire nel Repertorio i relativi metadati con le modalità di cui all'articolo 7.

2. Ai fini di cui all'articolo 10, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni provvedono a inserire nel Repertorio i metadati relativi ai dati territoriali di interesse generale che prevedono di acquisire.

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Art. 6

Aggiornamento del Repertorio

1. Entro tre mesi dall'acquisizione di nuovi dati territoriali di interesse generale, e servizi ad essi relativi, le amministrazioni titolari provvedono alla pubblicazione dei relativi metadati nel Repertorio.

2. Ai fini di cui all'articolo 10, le amministrazioni provvedono, altresì, ad inserire nel Repertorio, almeno con cadenza annuale, i metadati relativi ai dati che prevedono di acquisire.

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Art. 7

Modalità di sviluppo del Repertorio

1. Le amministrazioni provvedono ad incrementare e aggiornare il Repertorio in conformità alle specifiche tecniche per la formazione e l'alimentazione del Repertorio di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e l'elenco dei dati di interesse generale di cui all'allegato 1 sono aggiornati periodicamente con decisione del Comitato, anche su proposta delle amministrazioni interessate e sono approvate con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali e sono pubblicati sul sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale.

3. Previa comunicazione a DigitPA e, ferma restando la responsabilità diretta dell'amministrazione titolare, per tutte le attività di incremento e aggiornamento del Repertorio, le amministrazioni titolari dei dati, e dei relativi servizi, possono avvalersi di altra pubblica amministrazione ovvero di altro soggetto individuato ai sensi della normativa vigente.

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Art. 8

Gestione del Repertorio

1. Nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dal Comitato, DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione organizzativa e tecnologica del Repertorio in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

2. Per tutte le attività di realizzazione e gestione del Repertorio, DigitPA può avvalersi di soggetti terzi.

3. Agli oneri finanziari per la gestione del Repertorio si provvede ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

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Art. 9

Accesso al Repertorio

1. L'accesso al Repertorio, limitatamente ai metadati di cui all'articolo 3, è pubblico e gratuito.

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Art. 10

Pianificazione

1. I metadati contenuti nel Repertorio costituiscono la base informativa attraverso la quale le amministrazioni verificano l'eventuale esistenza di esigenze comuni o analoghe e pianificano l'attività di acquisizione dei dati in maniera congiunta, con l'obiettivo di minimizzare i costi sostenuti dalle singole Amministrazioni, informandone il Comitato.

2. Nella relazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 il Comitato espone i risultati dell'attività di cui al comma 1 evidenziando, in particolare, le economie raggiunte.

3. Il Comitato concorda con le amministrazioni interessate la definizione di proposte per un eventuale reinvestimento delle economie realizzate con le attività di cui al comma 1 in progetti di interesse nel settore dell'informazione geografica.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

BRUNETTA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011

Registro n. 2, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 86

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