
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 8 novembre 2011
G.U.R.S. 9 dicembre 2011, n. 51
Indirizzi operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;
Visto l'art. 1, comma 796, lett. o, della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante l'applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private accreditate che erogano assistenza specialistica;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2010 e fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per la valute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l'art. l6, con il quale sono stati riaperti i termini previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674 del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Considerato che, al fine della esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l'esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Ritenuto, coerentemente, di dovere uniformare alle presenti disposizioni le procedure autorizzative a carico delle aziende sanitarie provinciali ai fini del conseguente accreditamento;
Ritenuto altresì che, fermo restando i termini già fissati per l'esercizio del diritto di recesso, potranno essere eccezionalmente consentiti, per una sola volta e previa domanda motivata e documentata, al dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute, transiti di singoli componenti degli aggregati da un "soggetto gestore" ad un altro con trasferimento della relativa quota di budget, anche fuori da eventuali termini di scadenza previsti dal processo aggregativo;
Decreta:
Ai fini dell'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti n. 1933/09 e n. 2674/09, dovranno contenere l'esatta configurazione della struttura ed in particolare:
a. la denominazione esatta e la sede legale del soggetto gestore dell'Aggregato;
b. l'ubicazione del laboratorio centralizzato dell'Aggregato;
e. il numero e le esatte ubicazioni dei punti di accesso dell'Aggregato.
Le aziende sanitarie provinciali dovranno inoltrare all'Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico i provvedimenti autorizzativi emessi, corredati dalla relativa documentazione di rito, per l'emissione del provvedimento di accreditamento.
Per le autorizzazioni già emesse entro 45 giorni dal presente provvedimento l'ASP competente dovrà provvedere all'adeguamento ai superiori indirizzi di cui all'art. 1, ed alla riproposizione degli atti all'Assessorato della salute per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Ogni variazione nella configurazione organizzativa e nella dislocazione sul territorio della struttura degli "Aggregati" cosiddetti "soggetti gestori" è vincolata a nuova autorizzazione ed al conseguente accreditamento secondo le procedure in vigore.
Fermo restando i termini già fissati per l'esercizio del diritto di recesso, che partono dal momento della prima manifestata volontà di aggregazione, potranno essere eccezionalmente consentiti, per una sola volta e previa domanda motivata e documentata, al dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute, transiti di singoli componenti degli Aggregati da un "soggetto gestore" ad un altro con trasferimento della relativa quota di budget, anche fuori da eventuali termini di scadenza previsti dal processo aggregativo.
La domanda motivata e documentata dovrà essere corredata da atto formale di accordo sul recesso rilasciato dagli organi statutari del "Soggetto gestore", che includa anche la menzione della relativa quota di budget in carico al recedente.
Il calcolo delle premialità residue seguirà le regole già stabilite e per l'anno 2011 sarà vincolato a quanto previsto dal decreto n. 1180 del 22 giugno 2011.
Resta ben inteso che l'autorizzazione al trasferimento, di cui al precedente articolo n. 5, è in ogni caso condizionata al mantenimento, dopo il trasferimento, di:
- una buona copertura del territorio in termini di fruibilità del servizio e numero di punti di accesso disponibili;
- livelli di produzione dell'Aggregato consoni a quanto definito con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - rep. atti n. 61/CSR così come anticipato con l'art. 17 del decreto n. 1180 del 22 giugno 2011.
Al fine di supportare la gestione territoriale dei pazienti sottoposti a terapia anti-coagulante orale (TAO), con il presente decreto, le ASP tenuto conto dell'offerta pubblica e privata sul territorio, possono autorizzare i punti di accesso dei nuovi soggetti aggregati all'uso di coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR in collegamento con centri F.C.S.A. (Federazione centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie antitrombotiche) o con la struttura laboratoristica centrale.
Ai fini dell'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio, le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti n. 1933/09 e n. 2674/09, dovranno espressamente citare il possesso della dotazione di cui al precedente art. 9 e comportano riproposizione degli atti all'Assessorato della salute per l'adozione dei provvedimenti di accreditamento di competenza.
Palermo, 8 novembre 2011.
RUSSO