Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2011

G.U.R.I. 12 novembre 2011, n. 264

De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria).

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 27 febbraio 2025 e con annotazioni alla data 30 dicembre 2020)

IL RAGIONIERE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalità di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;

Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo;

Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, attuativo del citato DPCM 26 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del 15 luglio 2004 del Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 1, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 2008 e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86 di modifica del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta medica a carico del SSN e SASN;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per reddito;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma 5 del citato art. 50, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle ricette da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;

Considerato di dover definire la tempistica e le modalità di trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici prescrittori del SSN e dei SASN, nonchè da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocità di erogazione della prestazione a fronte di ciascuna ricetta elettronica;

Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia rende disponibili i dati delle ricette alle ASL, regioni e province autonome e al Ministero della salute;

Ritenuto di poter procedere all'attuazione nelle regioni delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tramite accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, nonchè con i SASN, come previsto dal citato decreto 26 febbraio 2010;

Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede, tra l'altro, che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative, tenuto conto degli eventuali progetti regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4;

Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie;

Decreta:

Art. 1

Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2020)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del presente decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende sanitarie locali, ai medici prescrittori e alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, i servizi definiti nell'Allegato 1.

3. Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008, i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse.

4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'articolo 3-bis del presente decreto.

5. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo 2008.

6. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis del presente decreto.

7. In caso di indisponibilità dei dati di cui al comma 6, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria di cui al comma 4, reso disponibile dall'assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di cui al comma 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis del presente decreto.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi del comma 11 del predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione erogata, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.

9. Ai sensi del comma 10 del citato art. 50, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8.

Art. 1

Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA

(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2020)

1. Il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica di cui all'articolo 1 per la prescrizione di farmaci con piano terapeutico AIFA, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche il numero del relativo piano terapeutico elettronico (PTE), fermo restando il controllo da parte del SAC sulle prescrizioni del medesimo farmaco già eventualmente effettuate al medesimo paziente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Piani terapeutici (PT) AIFA sono sostituiti dai piani terapeutici elettronici (PTE) generati dai medici o dai centri autorizzati alla compilazione dei PT, attraverso le funzionalità rese disponibili dal SAC.

3. L'AIFA rende disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei PT, unitamente alle relative regole di compilazione, ai fini dei relativi controlli.

4. Il medico autorizzato accede al SAC, anche tramite SAR, per la generazione del PTE, inviando al SAC i dati del medesimo PT, comprensivi del numero univoco a livello nazionale identificativo del piano terapeutico elettronico (PTE), nonchè del codice fiscale dell'assistito titolare del piano terapeutico.

5. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico autorizzato rilascia all'assistito il promemoria cartaceo del PTE, secondo il modello pubblicato sul portale dell'AIFA e del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del presente decreto.

6. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico segnala tale anomalia al SAC, secondo le modalità di cui all'allegato 3 e provvede alla compilazione del PT cartaceo, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico al SAC dei relativi dati al fine di consentire la generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati di cui al comma 4 e all'AIFA, nonchè al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati con forme di pseudonimizzazione, secondo modalità da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 1

Dematerializzazione prescrizione farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale

(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2020)

1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale, si applicano le medesime modalità di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 novembre 2015:

a) il Sistema tessera sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali e provinciali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, all'atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l'eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione e provincia autonoma cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito;

b) la farmacia che ha erogato i medicinali di cui alla lettera b) del citato art. 4 del DPCM 14 novembre 2015 prescritti su ricetta dematerializzata chiede la remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale o il rimborso dei medicinali distribuiti attraverso il regime convenzionale alla ASL territorialmente competente nel rispetto delle regole negoziali valide nella regione e provincia autonoma di erogazione e secondo le disposizioni vigenti;

c) la compensazione tra la regione e provincia autonoma che ha erogato il farmaco e la regione e provincia autonoma di residenza dell'assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui al presente decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute e le regioni e province autonome rendono disponibili al SAC, con modalità telematiche, i dati di cui al decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007 concernenti il costo di acquisto dei farmaci da parte delle regioni e province autonome ed eventuale remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso le modalità diverse dal regime convenzionale.

Art. 1

Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa

(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2020)

1. Ai fini della dematerializzazione prescrizione dei farmaci con ricetta medica limitativa, si applicano le medesime modalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, comunica al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche la propria specializzazione o l'informazione del centro in cui opera, ai fini dei controlli di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'AIFA e le regioni, per le parti di rispettiva competenza, rendono disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei farmaci limitativi con indicazione della specializzazione del medico o del centro che può effettuare la prescrizione, ai fini dei relativi controlli.

Art. 2

Piano di diffusione nelle regioni della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN

1. Ai sensi del decreto 26 febbraio 2010, richiamato nelle premesse, la diffusione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali SAR, nonchè delle specificità delle prescrizioni mediche e della loro valenza sul territorio nazionale.

2. Con specifici accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute sarà definita la diffusione e la messa regime delle disposizioni di cui al presente decreto per i SASN.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 inerenti la diffusione presso le singole regioni, le province autonome e i SASN delle disposizioni di cui al presente decreto, sono da concludersi entro settembre 2012.

4. In relazione agli accordi di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute è stabilito il programma di messa a regime in ogni singola regione e provincia autonoma, circa il completamento delle attività concordate.

Art. 3

Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 e successive modificazioni citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

CANZIO

Il capo dipartimento della qualità del Ministero della salute

PALUMBO

Art. 3

Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali

(introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2020)

1. Al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al presente decreto, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, ovvero, lo rende disponibile in modalità alternativa secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di rilascio del promemoria attraverso i seguenti canali: (1)

a) nel portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR;

b) nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;

c) tramite posta elettronica;

d) tramite SMS.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Economia e Finanze 30 dicembre 2020.

Art. 3

Autenticazione a due o più fattori

(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 febbraio 2025)

1. L'accesso alle funzionalità della ricetta elettronica di cui al presente decreto avviene mediante l'autenticazione a due o più fattori secondo le modalità di cui all'allegato 2 del decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni.

2. Il cronoprogramma di attivazione delle modalità di cui al presente articolo è definito congiuntamente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, previo nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali.

(1)

Per l'eliminazione del paragrafo 4.1 e l'integrazione al paragrafo 3.5.1 del presente allegato, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), del D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2020.