
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 2 novembre 2011, n. 10
G.U.R.S. 18 novembre 2011, n. 48
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011. Attuazione dei punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo.
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI REGIONALI, AZIENDE REGIONALI, ISTITUTI, AGENZIE, CONSORZI ED ORGANISMI VIGILATI E FINANZIATI DALLA REGIONE
AGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI REGIONALI, ISTITUTI, AGENZIE, CONSORZI ED ORGANISMI VIGILATI E FINANZIATI DALLA REGIONE
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA COMMISSIONE BILANCIO DELL'A.R.S.
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Premessa
Con deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, sono stati individuati gli ambiti nei quali intervenire per apportare significative riduzioni della spesa pubblica.
Qui di seguito si impartiscono specifiche indicazioni rispetto ai punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo in esame.
Punto 11
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Il punto 11 del sopracitato atto di indirizzo (delibera di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011) si rivolge all'Amministrazione regionale ma anche ad istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o a maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale (successivamente denominati genericamente enti regionali). Per i suddetti soggetti viene stabilito, che "a decorrere dal 2012, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% dell'ammontare della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009".
Si chiarisce che la riduzione degli stanziamenti dovrà avvenire su ciascuna voce e non sul complessivo stanziamento.
Con tale norma la Giunta regionale intende proseguire quanto già individuato, in termini di contenimento di taluni ambiti della spesa pubblica, con la legge regionale n. 11 del 2010 (Disposizioni correttive e programmatiche per l'anno 2010), ove l'art. 23 aveva stabilito per le medesime tipologie di spesa una riduzione del 20% sugli stanziamenti del 2009.
Con riguardo agli enti regionali, gli organi di controllo interno e gli organi tutori che esercitano la vigilanza avranno cura, ciascuno per la parte di competenza, di verificare l'attuazione del citato punto dell'atto di indirizzo.
Punto 12
Spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali
Il punto 12 dell'atto di indirizzo pone, con decorrenza immediata, un divieto a non effettuare, per tutti i soggetti individuati all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, spese per sponsorizzazioni e che non si possano ritenere indispensabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale. In particolare si intende per spesa non necessaria la spesa non strettamente connessa all'oggetto di attività dell'ente. Non potranno essere considerate come non necessarie le spese connotate dai caratteri di indifferibilità ed urgenza, per come tali qualificate da parte della dirigenza degli enti presi in considerazione, che valuteranno caso per caso, applicando criteri ispirati principalmente al buon senso ed usufruendo eventualmente dell'ausilio degli organi di controllo, la sussistenza dei requisiti sopra individuati di indifferibilità ed urgenza in capo alle spese di volta in volta individuate.
In conclusione, si chiarisce che le tipologie di spesa (al di fuori del carattere di indifferibilità ed urgenza) non possono essere previste e specificate a priori ma, considerato il tenore dell'atto di Giunta, volto ad una riduzione drastica delle spese, l'interpretazione deve essere intesa in senso fortemente restrittivo.
L'ambito di applicazione della disposizione è costituito, in questo caso, dagli enti pubblici non economici.
Punto 14
Attribuzione di incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o controllo ai dirigenti generali ed al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o a maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, se non a titolo gratuito
La presente disposizione sancisce il principio della non remunerabilità della prestazione svolta, in qualità di componente di organo di amministrazione o di controllo per i dirigenti generali o per il personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale. Restano, pertanto, ferme le disposizioni sui compensi per il personale che non rientra nelle due suddette tipologie. Con riguardo alla decorrenza della disposizione, la stessa si intende vigente (nel senso di prevedere la gratuità dell'incarico per i soggetti individuati) dalle nomine che saranno effettuate successivamente alla scadenza degli incarichi in essere. Gli organi che esercitano il controllo interno dovranno comunicare ai rispettivi organi tutori l'assolvimento della disposizione.
Punto 16
Tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale
Il punto 16 prevede che gli Assessori regionali competenti forniscano indicazioni mediante apposite direttive agli enti, sui quali esercitano la vigilanza ed il controllo, al fine di ridurre la retribuzione dei dirigenti generali degli enti nella "misura pari alla retribuzione minima omni-comprensiva corrisposta ai dirigenti generali della Regione, ridotta del 30%" e questo successivamente alla scadenza naturale dei contratti in essere, verificando eventuali incompatibilità con il CCRL vigente. Si ribadisce quanto sancito al punto 19 dell'atto di indirizzo, nel quale sono "fatti salvi tutti i contratti in essere alla data di adozione della presente deliberazione che, conseguentemente, mantengono inalterati i propri effetti sino alla loro naturale scadenza".
Gli Assessorati competenti dovranno comunicare tempestivamente alla ragioneria generale della Regione servizio vigilanza la nuova quantificazione delle retribuzioni dei dirigenti generali degli enti con la decorrenza per ciascun di essi del nuovo regime retributivo.
Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare tempestiva diffusione alla presente circolare presso le strutture ed i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza e/o controllo. Gli enti regionali individuati nell'atto di indirizzo dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.
L'Assessore: ARMAO