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N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 10 gennaio 2022.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2011

G.U.R.I. 31 ottobre 2011, n. 254

Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 10 gennaio 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "Testo unico"), e in particolare l'articolo 3;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 5 del Testo unico, come modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il secondo periodo del citato articolo 5, comma 5 del Testo unico, che prevede che con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti;

Vista la convenzione (di seguito "Convenzione") tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") del 22 marzo 2011 per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili (di seguito "Conto") approvata con il Decreto del Ministro del 29 luglio 2011;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 10, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 10 gennaio 2022.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul Conto e di selezione delle controparti con le quali saranno effettuate le operazioni sui mercati finanziari.

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Art. 2

Operazioni di gestione della liquidità

1. Il Conto è movimentato con operazioni di raccolta o impiego sul mercato monetario nonchè attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari.

2. Il Ministero ha altresì facoltà di impiegare presso la Banca la liquidità giacente sul Conto, in depositi vincolati a scadenza predeterminata, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione.

3. Con le operazioni di cui ai precedenti commi, il Ministero persegue l'obiettivo di mantenere il saldo giornaliero del Conto ad un valore prossimo a quello indicato all'articolo 2, comma 2 della Convenzione. Resta ferma comunque la facoltà del Ministero di sospendere l'operatività, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

4. I dettagli tecnici relativi alle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5 della Convenzione e nei provvedimenti attuativi di cui al successivo articolo 6, comma 2.

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Art. 3

Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidità

1. Le operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento lordo TARGET2 (di seguito "TARGET2") e avranno, di norma, durata pari ad un giorno lavorativo (cosiddetta durata "overnight").

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla Banca e non danno luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero.

3. Il Ministero può altresì eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale. Al fine di coordinare il complesso delle operazioni svolte, il Ministero informa preventivamente la Banca di tale operatività. Il Ministero comunica inoltre gli estremi delle operazioni concluse alla Banca, che ne cura gli adempimenti relativi al regolamento per il tramite di TARGET2.

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Art. 4

Controparti ammesse alle operazioni

1. Alle operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono partecipare gli Specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, nonchè le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello Specialista.

2. Possono inoltre essere ammesse alle operazioni di cui al comma precedente altre controparti selezionate dal Ministero sulla base di criteri di struttura e di affidabilità, tra cui il merito di credito e la patrimonializzazione ed eventuali altri criteri utili a garantire l'efficienza delle operazioni.

3. Per la partecipazione alle aste la Banca può richiedere alle controparti la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico.

4. Le operazioni mediante negoziazione bilaterale, di cui al precedente articolo 3, possono essere effettuate con le controparti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonchè con istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidità degli Stati Membri dell'Unione Europea. Sono assimilate a tali istituzioni anche le entità costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia della stabilità dell'Area dell'Euro, a cui abbia aderito la Repubblica Italiana.

5. L'elenco delle controparti di cui al presente articolo è pubblico ed è gestito dal Ministero, che comunica anticipatamente alla Banca i relativi aggiornamenti.

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Art. 5

Rischio di credito nelle operazioni di impiego della liquidità

1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di impiego della liquidità, è assicurato attraverso limiti di credito, assegnati dal Ministero a ciascuna controparte, o attraverso la richiesta di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni (cosiddetti "collateral").

2. Con successivo decreto del Ministero sono stabilite le categorie delle attività finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle operazioni d'impiego con le controparti e i criteri di gestione delle garanzie.

3. La gestione operativa delle linee di credito e delle garanzie è affidata alla Banca d'Italia.

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Art. 6

Disposizione delle operazioni di gestione della liquidità

1. Le operazioni finanziarie di cui al presente decreto sono disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico.

2. Il Ministero adotta provvedimenti attuativi del presente decreto, nei quali sono definiti i dettagli tecnici relativi alle modalità di svolgimento, di partecipazione delle controparti e di contabilizzazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2.

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Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Da tale data è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2005, n. 83002, recante "Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria".

2. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il Ministro: TREMONTI