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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 ottobre 2011

G.U.R.S. 18 novembre 2011, n. 48

Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 2001, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività vivaistica nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

Visto il comma 7 bis dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che dispone che la Regione Siciliana si avvale del dipartimento regionale delle foreste, oggi Comando del corpo forestale, per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 386/2003;

Visto il decreto del dirigente generale pro tempore dell'ex dipartimento regionale delle foreste 31 gennaio 2007, n. 14, recante criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione con relativa modulistica annessa;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'intera Amministrazione regionale attribuendo, altresì, all'ex dipartimento regionale foreste, incardinato presso l'Assessorato dell'agricoltura e foreste, la nuova denominazione di "Comando del corpo forestale" adesso facente capo all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.P. Reg. n. 1180 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Comando del corpo forestale all'arch. Pietro Tolomeo;

Visto il decreto del dirigente generale del Comando del corpo forestale 20 maggio 2009, n. 425 che dispone: "Elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di propagazione nella Regione Sicilia";

Visto il decreto del dirigente generale del Comando del corpo forestale 20 maggio 2009, n. 426, che modifica, parzialmente, il sopra richiamato decreto n. 14/2007;

Visto il decreto del dirigente generale del Comando del corpo forestale 15 dicembre 2009, n. 1053, che dispone: "Ulteriore elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale di propagazione nella Regione Sicilia";

Visto il decreto del dirigente generale del Comando del corpo forestale 17 giugno 2011, n 416, con il quale sono state incluse ulteriori specie forestali di interesse regionale tra quelle soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 386/2003;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che dispone in ordine a: "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il decreto ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 novembre 2009 concernente:

"Determinazione dei requisisti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali";

Visto l'art.2 del decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 1770/2010, con il quale si determina che il dipartimento interventi strutturali provveda ad emanare le disposizioni regionali di attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari n. 1748 del 27 giugno 2011, nonché il relativo allegato al citato decreto n. 1748/2011, con il quale sono state emanate: "Disposizioni per il recepimento del decreto legislativo n. 214/2005 e la riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale";

Vista la "consulenza giuridica" espressa dalla competente Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - Settore servizi e consulenza - n. 50147 del 20 luglio 2011, con la quale l'Agenzia medesima ha espresso il proprio avviso in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo sui "certificati principali di identità" di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 386/2003;

Ritenuto di dovere uniformare, aggiornare e rimodulare i criteri e le modalità tecniche per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale di moltiplicazione nonché la relativa modulistica anche in considerazione della nuova struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale introdotta dalla citata legge regionale n. 19/2008; Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

E' abrogato il decreto del dirigente generale del Comando del corpo forestale n. 14 del 31 gennaio 2007 ad eccezione dell'allegato "B" contenente "l'elenco delle ulteriori specie arboree soggette alle medesime disposizioni delle specie di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 386/2003".

Art. 2

E' abrogato il decreto del dirigente generale del Comando del corpo forestale n. 426 del 20 maggio 2009, che dispone la modifica della modulistica inerente la domanda di licenze di cui al decreto 31 gennaio 2007 recante "criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione".

Art. 3

In conformità alle premesse sono uniformati, aggiornati e rimodulati i criteri e le modalità tecniche per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale di moltiplicazione nonché la relativa modulistica in considerazione della nuova struttura organizzativa introdotta dalla citata legge regionale n. 19/2008 nonché da quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005 e dal D.M. delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 novembre 2009 come indicato nelle allegate "prescrizioni".

Art. 4

Il presente decreto, che verrà pubblicato anche nel sito istituzionale del Comando del corpo forestale, entrerà in vigore in data 1 gennaio 2012.

ALLEGATI

Prescrizioni

"Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione", con annessi modelli di seguito elencati:

Modello 1 "Domanda di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione";

Modello 2 "Relazione tecnica ed economica";

Modello 3 "Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione del materiale forestale di moltiplicazione";

Modello 4 "Registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 386/2003";

Modello 5 "Cartellino del produttore per le piante";

Modello 5 bis "Cartellino del produttore per i semi";

Modello 6 "Cartellino di identificazione del materiale di moltiplicazione in campo";

Modello 7 "Comunicazione per la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione";

Modello 8 "Bolletta di accompagnamento";

Modello 9 "Istanza per il rilascio del certificato principale di identità";

Modello 10 "Certificato principale di identità";

Modello 11 "Consistenza fine anno".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 ottobre 2011.

TOLOMEO

Allegato

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMANDO CORPO FORESTALE

Il dirigente generale

Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386

"Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

"Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione"

PRESCRIZIONI di cui al decreto n. 711 del 19 ottobre 2011.

1) Chiunque intenda produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386/2003, oltre alle ulteriori specie forestali di interesse regionale elencate nell'allegato "B" del decreto n. 14 del 31 gennaio 2007, nell'allegato "A" del decreto n. 425 del 20 maggio 2009 nonché nel decreto n. 416 del 17 giugno 2011, deve chiedere apposita licenza alla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - COMANDO DEL CORPO FORESTALE - Servizio 5 Tutela - U.O. 29 - "Organismo ufficiale" -, in conformità allo schema (Modello 1). Tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo.

2) Il richiedente la licenza deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata da uno o più titoli tra i seguenti:

a) avere prestato attività lavorativa a tempo pieno, per almeno un triennio, presso una ditta vivaistico-forestale;

b) avere prestato attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio presso un ente pubblico operante nel settore forestale;

c) essere in possesso di laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;

d) essere in possesso di diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

3) Qualora si tratti di vivaio, il soggetto richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica anche per il comparto forestale, rilasciata dall'ufficio fitosanitario provinciale, territorialmente competente, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

4) Nel caso invece non si tratti di vivaio, ma di attività commerciale di vendita al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali, non è richiesta l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di cui al punto precedente.

5) La domanda (modello 1) deve essere accompagnata da una relazione tecnica ed economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche, strutturali e catastali dell'azienda (modello 2) e dalla planimetria con l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio e del magazzino-deposito per le attività di produzione, conservazione, lavorazione e commercializzazione. Alla domanda dovrà altresì allegarsi copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui al precedente punto 3, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.

6) Per le attività di conservazione e commercializzazione, il richiedente dovrà comunque possedere uno dei requisiti di cui al precedente punto 2 e la relazione tecnica dovrà riguardare i locali (capannoni, magazzini, punti vendita ecc.) dove si svolgono le operazioni autorizzate.

7) Entro 60 gg. dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa dei requisiti tecnico-professionali e visita di accertamento con esito favorevole, da parte del tecnico regionale incaricato, sarà rilasciata la licenza (modello 3). In caso di richiesta di documenti integrativi sono sospesi i termini di rilascio della licenza, fino al ricevimento della documentazione; il rilascio della licenza è soggetto alla normativa sull'imposta di bollo.

8) I soggetti muniti di licenza sono obbligati a comunicare all'"organismo ufficiale", ogni variazione dei dati indicati nella domanda di licenza entro 60 gg. dal verificarsi della variazione stessa.

9) Il titolare della licenza è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria e, altresì, alla compilazione e predisposizione dei seguenti documenti:

a) Registro unico di carico e scarico degli strobili, dei semi e delle piantine - Art. 5, decreto legislativo n. 386/2003 -. Il registro unico, definito dall'"Organismo ufficiale" secondo l'allegato modello 4, è articolato in n. 3 "Sezioni". In particolare: la "Sezione n. 1" riguarda strobili, infruttescenze e frutti forestali; la "Sezione n. 2" riguarda i semi destinati alla produzione di postime; la "Sezione n. 3" riguarda le piantine forestali e parti di piante.

Il registro unico di carico e scarico, sotto forma cartacea, dovrà essere preventivamente vidimato dal dirigente responsabile del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. Al fine di agevolare le ditte interessate sarà possibile scaricare il modello del registro presso il sito istituzionale del Comando del corpo forestale. "L'organismo ufficiale" dispone comunque, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 386/2003, che la modalità ufficiale di tenuta di detto registro unico debba essere, esclusivamente, sotto forma cartacea;

b) Consistenza di fine anno, da inviare entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - COMANDO CORPO FORESTALE - Servizio 5 tutela - U.O. 29 -"Organismo ufficiale". Gli elenchi, utilizzati per la verifica annuale della movimentazione del materiale forestale di moltiplicazione, conterranno i dati sulla loro consistenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Gli elenchi riguarderanno esclusivamente il materiale di propagazione relativo alle specie soggette al decreto legislativo n. 386/2003, dovranno essere compilati secondo l'allegato modello 11 e dovranno contenere le seguenti informazioni:

- nome botanico della specie;

- tipologia del materiale di propagazione (unità seminale, parti di pianta, postime);

- estremi del certificato principale di provenienza e di identità clonale o, in subordine, della bolletta di accompagnamento;

- consistenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

c) Cartellino compilato in tutte le sue parti che individuino le partite omogenee di materiale forestale di moltiplicazione, sia in deposito che durante le movimentazioni (modelli 5 e 5 bis) nonché in campo (aiuola - appezzamento) (modello 6), contenente le seguenti informazioni:

- numero del certificato principale;

- nome del fornitore;

- quantitativo;

- nome botanico della specie e in lingua corrente;

- la regione di provenienza;

- se il materiale è stato propagato per via vegetativa (clone);

- tipologia del contenitore di allevamento.

10) Revoca per rinuncia: il titolare della licenza può, in qualsiasi momento, chiedere la revoca della licenza per rinuncia. In tal caso egli dovrà:

a) provvedere alla commercializzazione, distribuzione e/o cessione dell'eventuale materiale forestale già certificato (o fornito di bolletta di accompagnamento) presente in azienda;

b) comunicare, all'"Organismo ufficiale", la decisione di rinuncia alla licenza.

L'"Organismo ufficiale", acquisita la richiesta di rinuncia, entro i 60 giorni successivi la data di acquisizione, provvederà ad effettuare apposito sopralluogo in azienda per procedere alle operazioni di revoca della licenza. In tale sede l'"Organismo ufficiale", in caso di esito positivo del sopralluogo, provvederà ad apporre sulla documentazione (registro di carico e scarico e licenza) la dicitura "licenza revocata per rinuncia del titolare". Gli atti dovranno essere custoditi dal rinunciatario per almeno 5 anni successivi la data di revoca.

11) La raccolta del materiale forestale di propagazione delle specie soggette al decreto legislativo n. 386/2003 può essere effettuata, esclusivamente, dai soggetti muniti di licenza (per la produzione) di cui al punto 1 del presente allegato secondo le seguenti modalità:

a) la raccolta del materiale di propagazione è subordinata alla preventiva comunicazione, debitamente sottoscritta dal titolare della licenza (anche a mezzo fax), alla REGIONE SICI-LIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AM-BIENTE - COMANDO CORPO FORESTALE - Servizio 5 tutela - U.O. 29- "Organismo ufficiale" (modello 7). Prima delle operazioni di raccolta, il titolare della licenza dovrà chiedere la relativa autorizzazione all'ente gestore/proprietario del sito di raccolta. Copia di tale autorizzazione sarà esibita al distaccamento forestale competente per territorio, prima delle operazioni di raccolta. Tale comunicazione deve pervenire all'"Organismo ufficiale" almeno gg. 30 prima dalla data presunta di inizio delle operazioni di raccolta;

b) l"Organismo ufficiale", nel caso in cui dovesse riscontrare nella comunicazione di cui al punto precedente, irregolarità, inesattezze o imprecisioni, potrà chiedere l'eventuale rettifica del documento al fine di assicurare la regolarità delle operazioni di raccolta secondo le disposizioni normative vigenti;

c) dopo la raccolta il distaccamento forestale competente per territorio (che vigilerà sulle stesse operazioni di raccolta) compilerà, in duplice copia, la bolletta di accompagnamento per le specie oggetto di asportazione (modello 8). Le bollette dovranno avere una numerazione progressiva annuale, unica per ogni distaccamento forestale; un esemplare verrà consegnato alla ditta, l'altro sarà custodito presso il distaccamento forestale che ne ha curato la compilazione;

d) la raccolta del materiale forestale di propagazione da certificare è consentita solo per le specie inserite nel registro regionale dei materiali di base (allegato "C" al decreto n. 425/2009 e allegato "C" al decreto n. 1053/2009) e solo nei siti previsti per ogni specie come indicato negli allegati B al decreto n. 425/2009 e al decreto n. 1053/2009);

e) nelle more che si concluda la fase transitoria prevista dal decreto legislativo n. 386/2003, è consentita la raccolta del materiale forestale di propagazione anche per quelle specie forestali individuate nell'allegato "I" del decreto legislativo n. 386/2003 nonché quelle riportate nel decreto n. 416/2011 purché le specie in questione vengano prelevate presso uno dei siti ufficiali di raccolta di cui alla precedente lettera d). L'"Organismo ufficiale" provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comando del corpo forestale, dell'elenco completo delle specie forestali certificabili ai sensi del decreto legislativo n. 386/03. 12) Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato dai cartellini di identificazione di cui al punto 9) lettera c) che riportano, tra l'altro, gli estremi dei "certificati principali d'identità" rilasciati dall'"Organismo ufficiale" tanto al fine di comprovarne la provenienza e l'identità clonale. 13) I certificati principali di provenienza e di identità clonale, predisposti secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 386/03 (modello 10), vengono rilasciati dall'"Organismo ufficiale" entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta per il rilascio del certificato principale di provenienza e di identità clonale (modello 9) deve pervenire, all'"Organismo ufficiale", entro i 60 giorni successivi la data di raccolta. Il rilascio del certificato è soggetto alla normativa sull'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni). Alla richiesta dovranno essere allegate le bollette di accompagnamento di cui al precedente punto 11) lettera c). I certificati principali di provenienza e di identità clonale dovranno essere custoditi dal titolare della licenza secondo le prescrizioni previste dalla normativa di settore.

14) Si rammenta che i registri di carico e scarico, così come ogni altro documento ufficiale, non devono contenere cancellature, anche con liquidi coprenti, o abrasioni, le parti che devono essere corrette a causa di errori materiali devono essere barrate in modo da mantenere leggibile il testo errato e devono essere, altresì, siglate dal legale rappresentante della ditta.

N.B. - I modelli allegati possono essere consultati e/o scaricati dal sito ufficiale del Comando del corpo forestale (Assessorato del territorio e dell'ambiente), sezione "Controllo vivaismo forestale".