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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 ottobre 2011

G.U.R.I. 22 ottobre 2011, n. 247

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2006, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche";

Visto il ricorso al TAR per il Lazio n. 2640/2008, proposto dall'ANCE -Associazione nazionale costruttori edili, con l'intervento ad adiuvandium delle società Baldassini - Tognozzi Pontello S.p.A. e TOTO S.p.A., contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'accertamento dell'illegittimità e l'integrazione, nei limiti esposti da parte ricorrente, del decreto 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relative ai materiali di costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche";

Vista la sentenza n. 1707 del 20 febbraio 2009, con la quale il TAR per il Lazio, Sez. III, ha accolto in parte, come da motivazione, il suindicato ricorso, per l'effetto annullando, negli stretti limiti dell'interesse della ricorrente, gli atti impugnati;

Visto il ricorso in appello n. 3638/2008 proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro ÌANCE - Associazione nazionale costruttori edili, la società Baldassini - Tognozzi - Pontello S.p.A. e la società TOTO S.p.A., per l'annullamento della sentenza del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 1707 del 20 febbraio 2009;

Vista l'ordinanza n. 2584 del 26 maggio 2009, per mezzo della quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha accolto l'istanza cautelare proposta in via incidentale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospendendo l'efficacia della sentenza di primo grado;

Vista la sentenza n. 2961 del 16 maggio 2011, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, accogliendo in parte l'appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da un lato, ha rilevato una carenza di istruttoria in relazione ai seguenti materiali da costruzioni: "rete elettrosaldata", voce n. 2 della tabella riepilogativa: "lamiere zincate", voce n. 5; "ferro profilato", voce n. 3; "lamiere in ferro", voce n. 4; "tubazioni in materiale plastico", voce n. 17; "pietrame in scampoli", voce n. 28); dall'altro lato, ha riconosciuto la legittimità del criterio utilizzato ai fine di valutare il requisito dell'eccezionalità delle circostanze sottese alle variazioni dei prezzi a mente dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Preso atto della necessità di dare esecuzione al giudicato amministrativo e, pertanto, di procedere ad un nuovo approfondimento istruttorio relativamente ai sopra citati materiali da costruzione alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato;

Visto il parere reso all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, nella seduta del 15 settembre 2011, con il quale, a seguito di nuova approfondita istruttoria effettuata in conformità a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2961 del 16 maggio 201l, sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2005 e le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2006, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Rilevato che la espletata nuova attività istruttoria ha evidenziato che le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2006 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, camma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2005, hanno riguardato, esclusivamente, i medesimi materiali da costruzione, indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008 (segnatamente: filo rame conduttore dn 0,5, mm; condutture e tubi in rame);

Preso atto, quindi, della necessità di confermare integralmente il contenuto del decreto ministeriale 2 gennaio 2008.

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rilevati nella seguente tabella:

a) i prezzi medi per l'anno 2005 relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2006 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;

b) le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2006 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2005.

TABELLA

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Materiali

(euro al Kg.)

Prezzo medio

2005

Variazione percentuale

annuale 2006

1

Filo rame conduttore dn 0,5 mm

4,245

41,64

2

Condutture e tubi in rame

12,072

43,93

Art. 2

Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2006, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro: MATTEOLI