
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 28 settembre 2011
G.U.R.S. 14 ottobre 2011, n. 43
Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali";
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali: Ordinamento e del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. n. 544/Area 1^/S.G. del primo ottobre 2010, con il quale l'Assessore regionale prof. avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, contenente "Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" ed in particolare l'articolo 13 relativo al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";
Vista la circolare n. 15 del 28 settembre 2010 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione recante disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 rispettivamente sulle spese per collaborazioni e consulenze e sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni;
Vista la circolare n. 19 del 9 dicembre 2010 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione recante disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sul Patto di stabilità regionale;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 10081/13.11.11 del 1° aprile 2011 recante "Ente pubblico e privato. Partecipazioni regionali. Competenza Assessorato regionale dell'economia. Fondazioni di partecipazione e S.E.U.S.. Profili di responsabilità", reso su richiesta formulata dall'Assessore per l'economia giusta nota prot. n. 782/Gab dell'11 febbraio 2011;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso nonché per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Vista la circolare n. 5 del 6 maggio 2011 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione recante atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2011;
Vista la nota prot. n. 31648 del 18 maggio 2011 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione recante direttive sull'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
Vista la nota prot. n. 37678 del 15 giugno 2011 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione recante direttive assessoriali sul-l'applicazione della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 alle società partecipate dalla Regione Siciliana;
Vista la nota prot. n. 38245 del 17 giugno 2011 del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione recante direttive assessoriali sul componimento bonario nei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle convenzioni e dei contratti di servizio stipulati dalle società partecipate dalla Regione Siciliana con la Regione stessa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011 contenente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica - Atto di indirizzo";
Visto l'art. 20, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che dispone che al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della II^ Commissione legislativa "Bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 dello stesso articolo corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica;
Vista la nota prot. n. 62771 del 19 novembre 2010, contenente la proposta di riordino delle società partecipate dalla Regione, formulata dal dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Vista la nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010 con la quale, per il successivo inoltro alla II^ Commissione legislativa "Bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana ai fini dell'acquisizione del prescritto parere vincolante, è stata trasmessa al Presidente della Regione la relazione assessoriale relativa al riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale secondo le aree strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Sentita sulla materia la Giunta regionale;
Considerato che nella nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010 è stata proposta, ai sensi dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'istituzione di una nuova area strategica denominata "Politiche attive del lavoro";
Visto il parere vincolante reso dalla II^ Commissione legislativa "Bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011, pervenuto con nota n. 4545/GAB del 28 luglio 2011 dall'Assessore regionale per l'economia;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1510 dell'11 agosto 2011 che autorizza l'individuazione di una nuova area strategica denominata "Politiche attive del lavoro";
Ritenuto di dovere provvedere ad adottare le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione;
Ritenuta l'esigenza di realizzare le condizioni per un legittimo controllo attivo ed incisivo della Regione nelle attività effettuate dalle società partecipate, in special modo in quelle destinatarie di affidamenti in house nei servizi strumentali di cui all'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto al fine di delineare la disciplina delle società partecipate, di inserire nel presente decreto disposizioni già diramate con precedenti direttive o circolari, al fine di costituire un unico corpus regolamentare a garanzia di una più agevole applicazione da parte dei destinatari;
Decreta:
Riordino delle società partecipate dalla Regione
1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, acquisito il parere vincolante, reso dalla II Commissione legislativa "Bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011, sulla proposta di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale, formulata con nota prot. n. 5851/Gab. del 30 novembre 2010, le società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, corrispondenti alle aree strategiche individuate dal comma 2 dello stesso articolo 20 e rilevanti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione sono le seguenti:
SOCIETA' A TOTALE O MAGGIORITARIA PARTECIPAZIONE REGIONALE
. |
Area strategica |
Società |
Attuale percentuale di partecipazione regionale |
a) |
Trasporti pubblici |
AST S.p.A. |
100,00 |
b) |
Servizi ausiliari |
Beni Culturali S.p.A. |
100,00 |
c) |
Promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato |
Cinesicilia S.r.l. |
100,00 |
d) |
Sviluppo e innovazione |
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. |
100,00 |
e) |
Attività informatiche e I.C.T. della Regione |
Sicilia e-Servizi S.p.A. |
51,00 |
f) |
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale |
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. |
75,00 |
g) |
Servizi di emergenza sanitaria |
Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A. |
53,25 |
h) |
Servizio di riscossione dei tributi |
Serit Sicilia S.p.A. |
|
i) |
Credito |
IRFIS S.p.A. |
21,00 |
j) |
Ricerca |
Sicilia e-Ricerca S.p.A. |
100,00 |
k) |
Attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale |
Siciliacque S.p.A. |
25,00 |
l) |
Settore agroalimentare |
Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A. |
94,41 |
m) |
Salvaguardia del territorio e dell'ambiente |
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.Cp.A. |
87,90 |
n) |
Energia |
- |
|
o) |
Politiche attive del lavoro |
Lavoro Sicilia S.p.A. |
100,00 |
2. Le società oggetto di riordino delle quali sono rilevate le competenze sono dismesse con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
3. Al fine di garantire i livelli occupazionali delle società oggetto di riordino, il personale delle società dismesse di cui al precedente comma, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, viene progressivamente trasferito nelle società di cui al prospetto del comma 1 senza determinare aggravio di costi rispetto a quelli complessivamente sostenuti e nel rispetto del fabbisogno di risorse umane. Alla stregua di quanto previsto dalla norma di riferimento, è fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della legge di riferimento.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono impartite alla Ragioneria generale della Regione Siciliana le direttive e le prescrizioni per l'attuazione del presente decreto nel rispetto de principi di contenimento della spesa pubblica.
Modalità di attuazione del piano di riordino
1. Nell'area strategica "trasporti pubblici" (art. 20, comma 2 lett. a), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta - con l'attuale configurazione giuridica integralmente pubblica - la Società Azienda Trasporti Siciliana S.p.A., tenuto altresì conto della rilevanza sociale delle tratte stradali su cui essa opera. Successivamente, attraverso un graduale un percorso di partenariato pubblico-privato, la Regione procederà alla dismissione della partecipazione azionaria, dopo la definizione del Piano regionale dei trasporti pubblici locali e l'adozione di misure atte a realizzare condizioni di sostanziale concorrenza tra gli operatori del settore, ferme restando le clausole di salvaguardia a tutela dei livelli occupazionali.
Il patrimonio immobiliare della società, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, sarà oggetto di valoriz-zazione sotto il coordinamento della Ragioneria generale sulla base delle direttive dell'Assessore per l'economia.
2. Nell'area strategica "servizi ausiliari" (art. 20, comma 2 lett. b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Beni culturali S.p.A. che, previo scioglimento anticipato, e rilevando le attività ed il personale delle società Multiservizi S.p.A. e di Biosphera S.p.A. in liquidazione, sarà trasformata in una Società consortile per azioni con la denominazione Servizi ausiliari Sicilia S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.) che opererà secondo le modalità dell'in house provinding. La nuova società sarà organizzata in tre rami di azienda, dotati ciascuno di autonomia e di organizzazione unitaria, ed acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando, ove possibile, un unico contratto di lavoro che verrà applicato senza che ciò determini alcun incremento dei costi in essere alla data di presentazione del progetto di riordino dal Governo regionale di cui in premessa. Ove possibile e conveniente, la nuova società valuterà e definirà in via transattiva la risoluzione del contenzioso in essere presso le tre società. Restano salve le posizioni creditorie vantate dalle società interessate dal processo di concentrazione nei confronti dei diversi rami dell'Amministrazione regionale.
3. Nell'area strategica "promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato" (art. 20, comma 2 lett. c), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Cinesicilia
S.r.l. che, previo ampliamento ed integrazione dell'oggetto sociale con l'introduzione dell'attività rivolta alla promozione turistica del territorio e previa modifica della sua natura giuridica, ingloberà le competenze ed il personale della Quarit S.C.p.A. che verrà posta, pertanto, in liquidazione.
4. Nell'area strategica "sviluppo e innovazione" (art. 20, comma 2 lett. d), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e succ. mod. ed int.) viene mantenuta la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., per consentire il trasferimento alla Regione di risorse nazionali da investire nella creazione e nello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Sulla base della sussistenza delle opportune condizioni, secondo quanto previsto nel parere della II^ Commissione legislativa dell'A.R.S. ed al fine di meglio integrare e coordinare le mission aziendali, realizzando sinergie ed economie di scala, la Regione potrà procedere ad attrarre nell'alveo della nuova società IRFIS FinSicilia S.p.A. interamente pubblica, quale società controllata, mantenendone comunque l'autonomia organizzativa ed operativa.
5. Nell'area strategica "attività informatiche e I.C.T. della Regione" (art. 20, comma 2 lett. e), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia e-Servizi S.p.A. dotata di un management adeguato agli obiettivi strategici della Regione nel settore e di personale reclutato nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 133/2008, il cui andamento gestionale e le relative attività verranno puntualmente verificate dai competenti uffici del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione. La società dovrà dare tempestiva esecuzione alle determinazioni assunte dal socio Regione in esito agli approfondimenti in atto, anche in sede parlamentare, sui contratti di servizio ed assicurare la massima informazione al socio pubblico sul conseguimento dei fin sociali e le economicità conseguite dall'amministrazione mediante il ricorso al modulo organizzativo del partenariato pubblico-privato.
6. Nell'area strategica "gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale" (art. 20, comma 2 lett. f), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. quale soggetto affidatario in house dei servizi in questione previa acquisizione dell'intero pacchetto azionario, in considerazione del valore strategico del settore immobiliare. La società opererà in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 17/2004 e succ. mod. ed int.
7. Nell'area strategica "servizi di emergenza sanitaria" (art. 20, comma 2 lett. g), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A. per la quale, con riguardo alla gestione della partecipazione azionaria della Regione, si intende qui integralmente richiamato il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 10081/13.11.11 del 1° aprile 2011, di cui alle premesse del presente decreto, ove si afferma che la predetta gestione, rientra nella competenza dell'Assessorato regionale dell'economia, così come prevista e disciplinata dall'art. 8, comma 1, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 2, comma 6, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, secondo i precisi ambiti nel medesimo parere delimitati.
8. Nell'area strategica "servizi di riscossione dei tributi" (art. 20, comma 2 lett. h), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) la società Serit S.p.A., mediante procedura di fusione cosiddetta "inversa", entro tre mesi dall'adozione del presente decreto, o nel tempo ulteriore strettamente necessario al fine del massimo contenimento della spesa pubblica, incorpora la controllante Riscossione Sicilia S.p.A., assumendo al contempo la denominazione di quest'ultima.
9. Nell'area strategica "credito" (art. 20, comma 2 lett. i), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società IRFIS S.p.A. che, trasformata in società finanziaria interamente pubblica con denominazione IRFIS FinSicilia S.p.A. esercita le attività finanziarie di cui all'elenco degli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. (decreto legislativo n. 385/1993). La società opererà quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria, a sostegno di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del territorio regionale ed potrà eventualmente avvalersi, previa delibera di Giunta, portata a conoscenza della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, di fondi provenienti da CAPE-Regione Siciliana SGR S.p.A. Ove ravvisate le circostanze, non è esclusa la possibilità che la Regione, socio unico di Irfis FinSicilia S.p.A., possa determinarsi per la successiva evoluzione della società in soggetto bancario.
Come specificato al precedente comma 4 del presente articolo, sulla base della sussistenza delle necessarie condizioni, anche alla luce di quanto precisato dalla Commissione bilancio dell'A.R.S., potrà essere valutata la possibilità che Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., mantenendo la propria autonomia organizzativa ed operativa, potrà essere trasferita ad IRFIS FinSicilia S.p.A., che ne assumerà il controllo.
10. Nell'area strategica "ricerca" (art. 20, comma 2 lett. j), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Sicilia e-Ricerca S.p.A., per favorire la crescita del tessuto economico e produttivo del territorio regionale. La società, secondo le linee strategiche già definite nella Convenzione Quadro stipulata con la Regione, definirà le proprie attività nel contesto del Piano operativo e strategico triennale.
11. Nell'area strategica "attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale" (art. 20, comma 2 lett. k), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11), nelle more della definizione dell'assetto normativo nei settori di attività della società, avuto riguardo alle più recenti evoluzioni dell'ordinamento, è mantenuta "medio tempore" la società Siciliacque S.p.A.
12. Nell'area strategica "settore agroalimentare" (art. 20, comma 2 lett. l), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A. che, al fine assicurare effettivi margini di redditività, opererà previa redazione di un articolato piano industriale.
13. Nell'area strategica "salvaguardia del territorio e dell'ambiente" (art. 20, comma 2 lett. m), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) opera la società Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., previa integrazione dell'oggetto sociale. Il mantenimento della società con l'attuale assetto "pubblico-privato" si coniuga con le finalità della legge istitutiva della società che, potendo ricorrere a finanziamenti nell'ambito dei PON e di altre misure comunitarie, opererà in settori di elevato valore strategico.
14. Nell'ambito della nuova area strategica "politiche attive del lavoro" (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la società Lavoro Sicilia S.p.A.
Dismissione partecipazioni non strategiche
1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con le modalità previste dalla normativa vigente e con l'obiettivo di massimizzare l'introito economico per l'erario regionale, la ragioneria generale della Regione provvede ad avviare, sulla base delle direttive dall'Assessore regionale per l'economia, tutte le procedure necessarie alla dismissione della partecipazione della Regione Siciliana, strategicamente non rilevante per il perseguimento dei fini istituzionali della stessa, nella Italkali S.p.A.
2. Alla dismissione di cui al comma 1 del presente articolo si procederà attraverso la nomina di un advisor per la determinazione del valore della quota azionaria, nonché per la scelta dell'acquirente, che avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica.
Adempimenti organizzativi e funzionali
1. Oltre alle eventuali modifiche statutarie che, nel rispetto della normativa vigente, di volta in volta saranno richieste dalla Regione nell'esercizio delle proprie competenze sociali, entro 90 giorni dalla data di registrazione del presente decreto le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, compatibilmente con eventuali patti parasociali sottoscritti con altri soci nel qual caso dovrà richiedere la modifica degli stessi secondo le previsioni del presente decreto, adeguano i propri statuti alla normativa vigente nonché alle seguenti disposizioni, anche al fine di inverare, se del caso, le condizioni dell'affidamento secondo i principi dell'in house providing:
a. inserimento di clausole che prevedano che tutti i componenti degli organi amministrativi siano dotati di requisiti di professionalità ed onorabilità, propri dell'ordinamento sezionale, se esistente, o comunque facendo ricorso ai principi generali in materia di società pubbliche ed assicurino adeguatamente ai soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale;
b. inserimento di clausole sociali che prevedano puntualmente le modalità attraverso le quali assicurare i flussi informativi e/o documentali necessari all'esercizio dell'attività di direzione e controllo da parte della Regione stessa;
c. prevedere modalità di nomina degli organismi di vigilanza secondo il modello previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
d. inserimento di clausole che identifichino quale giusta causa di revoca degli amministratori, anche l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità;
e. prevedere clausole che identifichino quale giusta causa di revoca dei componenti degli organi di controllo anche il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione;
f. previsione che soltanto al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative e previa delibera dell'assemblea dei soci;
g. soppressione della carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero previsione che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente per l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
h. prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera f), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, e soltanto a quest'ultimo potranno essere riconosciuti compensi ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile, fermi restando i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
i. prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera f), fermo quanto previsto ai sensi della lettera a), la possibilità che l'organo di amministrazione, con ampia ed articolata motivazione che ne giustifichi l'adozione, conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
j. prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;
k. prevedere che a ciascun componente dei comitati con funzioni consultive o di proposta, ivi compresi gli organismi di vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001, eventualmente costituiti può essere riconosciuto un compenso complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo. In ogni caso deve essere limitata ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ed accompagnata da congrua motivazione che ne evidenzi i benefici;
l. inserimento di clausole che prevedano l'adozione dei principi del "Codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione" di cui alla deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009, ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai subcontratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo;
m. previsione che, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore di società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;
n. previsione che gli amministratori delle società che per più di tre esercizi finanziari hanno registrato peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali decadono dalla carica, salvi restando gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.
2. Al fine di garantire un più efficiente controllo sugli atti più importanti di gestione, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione avranno cura di trasmettere, entro 15 giorni dalla celebrazione dell'adunanza, copia dei verbali delle deliberazioni adottate dai propri organi amministrativi al Servizio parteci-pazioni e liquidazioni della ragioneria generale che potrà disporre apposite verifiche a campione sugli atti deliberati ed un monitoraggio sulle società per tipologia di atto.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo sulle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, in special modo su quelle destinatarie di affidamenti in house, secondo quanto già sancito con la circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'economia, ogni società dovrà trasmettere alla ragioneria generale della Regione la seguente documentazione:
a. una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b. copia degli atti negoziali (gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i dipartimenti interessati dall'erogazione del servizio;
oltre il memorandum sul sistema di controllo di gestione in vigore.
4. La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società che gestiscono servizi affidati in house providing costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.
Riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo
1. La ragioneria generale della Regione provvede a verificare che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con le decorrenze ivi previste.
Riequilibrio di genere
1. La Regione, nella composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione regionale, applica il principio di pari opportunità tra donne e uomini sancito dall'art. 51 della Costituzione nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 198 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Norme di carattere generale
1. Alla dismissione delle partecipazioni di cui agli articoli precedenti si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi statali e regionali in materia.
2. Con cadenza semestrale il ragioniere generale presenta all'Assessore regionale per l'economia ed alla competente II^ Commissione legislativa "Bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni di cui al presente decreto.
3. I beni mobili ed immobili di proprietà delle società poste in liquidazione che residuano al termine della procedura di liquidazione, sono trasferiti senza indugio al patrimonio della Regione.
4. A seguito del riordino delle società partecipate di cui al presente provvedimento la ragioneria generale della Regione esercita la funzione di controllo e monitoraggio delle società partecipate dalla Regione con modalità coerenti a quanto indicato nelle direttive emanate di cui al presente decreto assessoriale.
5. La ragioneria generale entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto assessoriale fornirà alle società partecipate, in un apposita circolare, le opportune indicazioni e gli interventi organizzativi necessari per attuare adeguati sistemi di controllo interno.
6. Ove ne sussistano le condizioni giuridiche le società per azioni o a responsabilità limitata possono assumere la forma della società consortile.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessore regionale per l'economia presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del presente decreto unitamente ad un report sull'attività di controllo effettuata a norma dell'art. 4 del presente decreto che, a seguito della presa d'atto da parte della Giunta regionale, sono trasmessi per conoscenza all'Assemblea regionale siciliana per l'inoltro alla Commissione legislativa bilancio.
8. L'Assessore regionale per l'economia provvederà a formulare apposita proposta al Presidente della Regione sulle ulteriori iniziative da assumere in ordine alle partecipazioni societarie minoritarie della Regione Siciliana e ad ogni altra operazione non contemplata nel presente decreto.
Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa
1. Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale, tenuto conto delle istruzioni contenute nelle circolari n. 15 del 28 settembre 2010, n. 19 del 9 dicembre 2010 e n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'economia.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente sono osservate in sede di predisposizione dei budget e dei bilanci di esercizio. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica comporta la decadenza degli organi amministrativi.
3. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione e di controllo ed inviate alla ragioneria generale della Regione nonché alle competenti amministrazioni attive.
4. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e costituiscono, in presenza dei presupposti di legge, ipotesi di responsabilità erariale e/o di azione sociale di responsabilità.
5. Per quanto applicabile, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione si attengono alle disposizioni dell'art. 18, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
6. E' comunque fatto espressamente divieto alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009 e comunque in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei dipartimenti dell'Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.
7. Per il reclutamento del personale delle società a totale o prevalente partecipazione regionale, solo in presenza di deroga espressa al blocco delle assunzioni sancito dall'amministrazione regionale, si procede mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di legge e/o regolamentari.
8. Le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla CON-SIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri. Tali società si avvalgono della centrale acquisti costituita dalla Regione Siciliana. Per l'acquisizione dei servizi di gestione del personale, pianificazione e controllo, bilancio e contabilità prima di ricorrere a servizi esterni le società e gli enti di cui al presente decreto, al fine di realizzare una sinergia operativa e contenere i costi, dovranno interpellare una o più società regionali che siano dotate di specifiche professionalità alle quali potrà essere affidato il servizio nel rispetto della normativa in materia,
9. Per l'acquisizione di beni e servizi e, ove rientri nella previsione statutaria della società, per la realizzazione di opere pubbliche, le società applicano le norme della legislazione regionale in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Le disposizioni di dettaglio sono adottate con regolamento della società.
10. Nell'acquisizione di beni e servizi le società regionali di cui al presente decreto, richiedono l'attestazione che il contraente si obblighi, pena l'immediata rescissione in danno del contratto e richiesta risarcitoria, e sotto la propria responsabilità, a denunciare qualsiasi richiesta estorsiva proveniente dal racket o dal qualsiasi soggetto che richieda beni e/o utilità ingiustificate.
11. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, i contratti relativi ai rapporti di consulenza stipulati con le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso nel sito istituzionale della società stipulante. La nomina dei consulenti è subordinata alla precisazione che non sussistono professionalità sufficienti e/o specializzate all'interno della struttura societaria per l'espletamento dell'incarico per il quale si ricorre all'esterno. Non possono conferirsi incarichi reiterati allo stesso consulente e/o professionista per periodi prolungati.
12. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, salvo diversi e più rigorosi orientamenti normativi ed atti governativi di indirizzo.
13. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali che deve rilevarsi da ampia ed articolata motivazione in merito.
14. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, a far data dalla pubblicazione del presente decreto devono ridurre del 50%, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, salvo diversi e più rigorosi orientamenti della legge.
15. Presso ogni società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non può essere utilizzata più di un'auto di rappresentanza, con cilindrata non superiore a quella prevista dalla legge per le pubbliche amministrazio-ni. La violazione della presente disposizione determina la responsabilità amministrativa per gli organi sociali.
16. Ai dirigenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione è fissato un tetto massimo della retribuzione omnicomprensiva e globale annua in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai dirigenti generali della Regione, ridotta del 30 per cento.
17. Dell'applicazione puntuale ed integrale delle disposizioni del presente decreto gli amministratori fanno formale attestazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio della società, salve ed impregiudicate restando le misure di controllo di competenza degli organi sociali, che danno specifica comunicazione alla competente Amministrazione regionale attiva ed alla ragioneria generale della Regione, nonché di quelli a qualsiasi titolo a tal fine formalmente preposti dall'amministrazione regionale. La violazione delle richiamate prescrizioni va valutata ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità.
Disposizioni in materia di contenziosi
1. Nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica e con l'obiettivo di evitare lunghi e onerosi procedimenti giudiziari, in tutti quei casi di controversie insorgenti in materia di applicazione, attuazione e/o interpretazione delle convenzioni e dei contratti di servizio stipulati dalle società a totale partecipazione della Regione Siciliana con gli Assessorati e/o dipartimenti regionali, si dispone che prima di adire l'autorità giudiziaria si esperiscano tentativi di componimento bonario del disaccordo insorto.
2. A tale scopo, sulla base di specifiche richieste avanzate dalle società, le controversie saranno sottoposte all'esame di apposita commissione che, con il coordinamento del competente servizio della ragioneria generale, sarà composta da un rappresentante dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana e, di volta in volta, da un rappresentante della società richiedente e da un rappresentante dell'Assessorato/Dipartimento committente e sottoscrittore del contratto di servizio.
3. La commissione avrà 30 giorni di tempo dalla data della richiesta per risolvere la controversia insorta, ovvero per individuare il percorso più efficace per il componimento bonario.
4. Qualora le società di cui al comma 1 ritengano di accedere agli strumenti di tutela giurisdizionale e/ arbitrale senza il preventivo esperimento del tentativo di bonario componimento della controversia insorta, tale comportamento sarà oggetto di doverosa comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti nell'ambito delle funzioni in materia di controllo della spesa pubblica e dovrà essere oggetto di apposita valutazione ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità.
5. I rappresentanti della Regione Siciliana nelle società partecipate non rientranti tra quelle di cui al comma 1, pongono in essere ogni iniziativa utile affinché la società si uniformi ai principi di cui ai commi precedenti.
Trasparenza per le società a partecipazione pubblica
1. Le società regionali a totale o prevalente capitale pubblico regionale in quanto dirette destinatarie delle "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" devono adeguare la propria organizzazione e le attività di natura amministrativa alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I dell'11 aprile 2011. Le società regionali in questione, in ottemperanza agli atti d'indirizzo dell'Assessore per l'economia e dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica dovranno attenersi ai criteri ivi indicati, in materia di termini di conclusione del procedimento, accesso ai documenti ed a tutte le previsioni in materia di trasparenza amministrativa,
2. Le società regionali a totale o prevalente capitale pubblico, quindi, per ciascuna tipologia di procedimento adottato devono provvedere, con apposito regolamento, a fissare i termini massimi di durata (non superiori a 60 giorni ovvero a 150 giorni), oltre il termine di 30 giorni entro cui concludere i procedimenti di natura amministrativa.
3. Il regolamento deve essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima e quindi entro il 26 ottobre 2011. In mancanza, il termine di conclusione del procedimento rimane fissato in 30 giorni e cessano di avere efficacia termini finali diversi, precedentemente fissati. In ogni caso, i nuovi termini di conclusione fissati non hanno efficacia retroattiva e pertanto non si applicheranno ai procedimenti già avviati.
4. Ogni società partecipata, obbligata al rispetto della norma in argomento, individuerà al proprio interno un soggetto deputato a verificare e monitorare la corretta applicazione della norma, stante che la mancata o ritardata emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web istituzionali.
6. La ragioneria generale della Regione, sulla base delle competenze ascritte in materia di società partecipate, accerterà la puntuale osservanza della legge in argomento.