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DECISIONE N. 2011/638/UE DELLA COMMISSIONE, 26 settembre 2011

G.U.U.E. 28 settembre 2011, n. L 252

Decisione relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),

in particolare l'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

1) E' necessario adottare i parametri di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei per il periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e per il periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3 quater, paragrafo 2, della medesima direttiva.

2) Le quote basate su tali parametri dovrebbero essere fissate fino al 2020, eccetto nei casi in cui gli atti adottati a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE richiedano modifiche conseguenti.

3) A seguito dell'integrazione nello Spazio economico europeo (SEE) della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2), per decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011, del 1° aprile 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (3), i parametri di riferimento devono essere applicati all'interno dello spazio SEE.

4) Risulta pertanto necessario basare i parametri di riferimento sul numero di quote gratuite a livello del SEE fissate dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (4).

5) I parametri di riferimento devono essere calcolati dividendo i numeri delle quote SEE applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 e delle quote applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 per la somma dei dati in tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003.

(2)

GU L 8 del 13.1.2009.

(3)

GU L 93 del 7.4.2011.

(4)

Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Art. 1

1. Fatto salvo l'articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 è di 0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro.

2. Fatto salvo l'articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Art. 2

I calcoli relativi a un numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO