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LEGGE REGIONALE 10 agosto 2011, n. 19

G.U.R.S. 12 agosto 2011, n. 34

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

"3. E' destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:

"5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso."

2. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "Enalcaccia" è aggiunto il seguente periodo: "È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano).

3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "cani da ferma" sono inserite le parole ", da cerca e da seguito".

Art. 3

Disposizione transitoria

1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico-venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2011.

LOMBARDO

D'ANTRASSI

Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari