Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 10 agosto 2011

G.U.R.S. 9 settembre 2011, n. 38

Modifica del decreto 21 aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subaquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 ed in particolare l'art. 7 della legge regionale n. 8/2004 che disciplina l'attività di guida subacquea istituendo l'albo regionale delle guide subacquee e demandando ad apposito decreto la disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub;

Visto il decreto n. 9 gab del 21 aprile 2010, con il quale si è proceduto ad una prima determinazione delle modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee nonché alla disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub e loro elenchi;

Vista la relazione del dirigente del servizio 9 "Professioni turistiche e agenzie di viaggi" con la quale sono state proposte delle modifiche al citato decreto n. 9/2010;

Ritenuto necessario apportare le modifiche proposte e, pertanto, emanare un decreto sostitutivo del precedente decreto n. 9/2010;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2004 e ai fini del presente decreto.

2. Per guida subacquea si intende il soggetto, in possesso del brevetto indicato al punto e) dell'art. 2, che accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico ricreativo singoli o gruppi, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente decreto le attività didattiche.

3. Per centri di immersione si intendono quegli organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di commercio industria artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente.

4. Per centri di addestramento subacqueo "scuole sub" si intendono imprese o Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente.

5. Per immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo si intendono l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo.

6. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento abilitante all'immersione subacquea, rilasciato da una organizzazione didattica come definita al comma successivo.

7. Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. Tale organizzazione dovrà essere affiliata CMAS o RSTC, oppure aver ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802. Per ottenere il riconoscimento dei propri brevetti, l'organizzazione didattica dovrà inviare all'Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo, documentazione attestante l'affiliazione a CMAS o RSTC, oppure copia del certificato di conformità alle norme EN o ISO, rilasciato da un ente di controllo autorizzato.

8. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di un brevetto subacqueo in corso di validità abilitante all'insegnamento dei corsi di immersione con autorespiratore, rilasciato da un'organizzazione didattica indicata nel comma precedente ed assicurato come stabilito al punto f) dell'art. 2, insegna nell'ambito di scuole sub, a persone singole o a gruppi, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo turistico ricreativo, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo non è obbligato ad iscriversi all'albo delle guide se intende svolgere esclusivamente attività didattica, conducendo quindi in immersione solo allievi impegnati nelle esercitazioni pratiche dei corsi.

Art. 2

Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 8/2004, gli interessati devono presentare al dipartimento turismo, sport e spettacolo la relativa domanda, dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extraco-munitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma di scuola dell'obbligo o diploma equipollente conseguito all'estero;

e) brevetto di livello equivalente al tre stelle CMAS o superiore, purché abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea ed in corso di validità, rilasciato da un'organizzazione didattica così come definita al punto 6 dell'art. 1;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale la guida esercita la propria attività, purché accompagnata da dichiarazione comprovante il rapporto di collaborazione;

g) certificato medico di idoneità come richiesto dall'organizzazione didattica certificante, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva ricreativa.

2. I requisiti di cui ai punti d), e), f) e g) dovranno essere documentati in sede di presentazione della domanda.

Art. 3

Albo regionale delle guide subacquee

1. L'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 8/2004, e disposta con decreto dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

2. L'albo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dello stesso Assessorato.

Art. 4

Tesserino di riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2004, all'atto dell'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee il dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportate i dati contenuti nell'elenco, che deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

2. La validità del tesserino è subordinata al mantenimento dello stato attivo del brevetto abilitante all'attività di guida subacquea, che deve quindi essere esibito in caso di controlli e trasmesso annualmente in copia autenticata al dipartimento turismo, ogni volta che viene rinnovato dall'organizzazione che lo aveva inizialmente rilasciato.

Art. 5

Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

1. E' istituito presso il dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo l'elenco dei centri di immersione e di addestramento subacqueo "scuole sub", che esercitano l'attività di accompagnamento di subacquei nelle immersioni turistico ricreative nell'ambito del territorio regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione i centri devono presentare apposita domanda e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) partita IVA o codice fiscale, nel caso di associazioni non a fini di lucro che non svolgono attività commerciale;

b) iscrizione presso la camera di commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa. L'iscrizione alla camera di commercio non è obbligatoria per le associazioni che non svolgono attività commerciale;

c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per i corsi, conformi alle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento. Per tali si intendono: bombole per le immersioni nonché le attrezzature minime necessarie ai fini dell'addestramento e dell'immersione, previste dagli standard dell'organizzazione didattica alla quale aderisce il centro, oppure dell'organizzazione didattica della guida che conduce il gruppo il gruppo in immersione o dell'istruttore che tiene il corso;

e) idonee attrezzature di primo soccorso, comprendenti al minimo una unità ossigeno avente caratteristiche conformi all'unità prevista dalla norma EN 14467/ISO 24803 (cioè che consenta la somministrazione di almeno 15 litri al minuto di ossigeno puro per un minimo di 20 minuti), una cassetta di primo soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 e almeno una maschera per insufflazione;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

3. I centri di immersione, per le attività di accompagnamento nelle immersioni turistico ricreative, devono avvalersi di guide iscritte nell'albo di cui all'art. 2 del presente decreto, mentre per le attività didattiche devono avvalersi di istruttori in possesso del corrispondente brevetto, in corso di validità, rilasciato da un'organizzazione didattica così come definita al punto 6 dell'art. 1.

Art. 6

Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2004 i comuni e gli organi di polizia, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate.

Art. 7

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art 12 della legge regionale n. 8/2004, il dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché in relazione alle contravvenzioni elevate ai sensi dell'articolo precedente, nonché sulla base dei reclami prevenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da uno a sei mesi in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/2004.

Art. 8

Revoca del decreto n. 9 del 21 aprile 2010 e regime transitorio

1 Il decreto assessoriale n. 9 del 21 aprile 2010 è revocato.

2 Coloro che sono stati iscritti all'albo delle guide subacquee ai sensi del decreto assessoriale n. 9/2010, saranno soggetti all'accertamento dei requisiti previsti nel presente decreto e dovranno, in caso di difformità, provvedere all'adeguamento agli stessi e alla produzione della relativa documentazione entro 60 dalla notifica dell'accertamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 agosto 2011.

TRANCHIDA