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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2011

G.U.R.S. 9 settembre 2011, n. 38

Approvazione standard per l'autorizzazione al funzionamento per l'accreditamento istituzionale delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo per l'assistenza domiciliare ai malati terminali che necessitano di cure palliative.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto, in particolare, l'art. 2, c.2 septies, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, il quale dispone che le Regioni istituiscano l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, concorrendo con le istituzioni pubbliche ed equiparate alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà e dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lettera t), modificato dall'art. 2, c. 100, della legge n. 191/2009 e dall'art.2, c. 35, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

Vista legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 che regolamenta gli interventi di cure di supporto (domiciliari, ospedaliere e residenziali) in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e terminale;

Vista la legge n. 39 del 26 febbraio 1999 "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998/2000" con cui viene finanziata la realizzazione sul territorio nazionale di strutture "Hospice" dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali;

Visto il Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, che indica nelle Regioni e nelle Province autonome i soggetti titolati a dettare gli "Indirizzi per la promozione di forme di collaborazione tra le strutture preposte e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale nel settore specifico delle cure palliative", assegnando alle stesse l'obiettivo di promuovere forme di collaborazione tra le strutture preposte, le organizzazioni Onlus di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore specifico delle cure palliative;

Visto il D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative, nonché le modalità di verifica dei risultati dell'attività svolta presso le strutture dedicate all'erogazione di cure palliative e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità di vita;

Visto il decreto sanità 9 ottobre 2000 "Approvazione del Programma regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale" che prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni non profit (attive da almeno cinque anni nel settore delle cure palliative ed in possesso di documentata attività clinico-scientifica, proporzionata all'attività da espletare) nella organizzazione della rete assistenziale per le categorie nosologiche individuate nell'allegato al citato decreto;

Visto il decreto sanità 5 dicembre 2001 concernente "Linee guida per la realizzazione del Programma regionale di cure palliative" che all'art. 7 "Livelli assistenziali" dispone che per dare concreta operatività alla rete venga assicurata una collaborazione con le organizzazioni non profit così come previsto dall'art. 1, comma 18 del decreto legislativo n. 229/99;

Visto il DPCM 14 febbraio 2001, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata il 19 aprile 2001 di approvazione delle "Linee guida sulla realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative", che raccomanda, in particolare, alle Regioni di promuovere ogni possibile forma di collaborazione tra strutture pubbliche e private autorizzate ed enti ed organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio al fine di garantire una reale continuità assistenziale e terapeutica;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal servizio sanitario nazionale, tra cui l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semi residenziale nei centri residenziali di cure palliative dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero e gli interventi ospedalieri a domicilio;

Visto l'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2003, con il quale sono stati definiti gli indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dalla rete di assistenza ai pazienti terminali e per la valutazione delle prestazioni erogate;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 27 novembre e del 16 dicembre 2003 con il quale, nell'intento di fornire punti di riferimento per una ottimale valutazione dei risultati ottenuti, sono stati indicati i valori-soglia dei più significativi indicatori inclusi nell'elenco che forma oggetto del citato accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" che all'art. 4 "Razionalizzazione della rete ospedaliera e realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario" comma c) prevede che le Regioni si impegnino ad "..assicurare adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e semire-sidenziale ospedaliera...";

Visto il documento "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio" approvato dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA 18 ottobre 2006;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;

Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il decreto n. 890/2002;

Visto il Piano sanitario nazionale 2011-2013 che prevede - al punto B.10 - la definizione, in coerenza con i modelli organizzativi regionali esistenti, dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative domiciliari, nonché l'individuazione e la valorizzazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, anche per l'età pediatrica, e che in sede di organizzazione della propria rete di cure palliative le Regioni stimolano l'integrazione delle organizzazioni non profit, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard precedentemente definiti a livello nazionale e regionale;

Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 di adozione del regolamento recante "la definizione degli standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali";

Visto il decreto 2 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2008 "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio";

Visto il decreto sanità del 10 aprile 1997 in tema di modalità di concessione di contributi alle associazioni ONLUS che provvedono all'assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali;

Visto il decreto assessoriale 8 maggio 2009 con cui viene disciplinata la "nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";

Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010 di approvazione del Piano operativo 2010/2012;

Visto il decreto assessoriale 3 gennaio 2011 di approvazione del "Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana" e del "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana" che stimola e favorisce particolarmente il ricorso alla sinergia collaborativa ed alla integrazione tra il sistema pubblico e le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo, attive da anni nel campo delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare palliativa e degli hospice;

Visto il D.P.R.S. del 26 gennaio 2011 di approvazione delle "Linee guida regionali per l'accesso ed il governo del sistema integrato delle cure domiciliari";

Visto il Piano sanitario regionale, approvativo del Piano della salute 2011/2013;

Considerato che l'art. 11 del decreto legislativo n. 460/97 istituisce presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS, disponendo che i soggetti in possesso dei requisiti diano comunicazione dell'inizio dell'attività alla direzione generale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale;

Considerato quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni le quali norme introducono la competenza delle Regioni ad autorizzare l'introduzione di nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati ("istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi"),... motivando le ragioni di convenienza economica della sinergia, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale...;

Considerato altresì, che l'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali", il quale afferma, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al decreto legislativo n. 59/97 (c.d legge Bassanini) che "alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, gli organismi non lucrativi di utilità sociale (omissis)... ed altri soggetti privati";

Rilevato che presso le aziende sanitarie della Regione l'attività di assistenza domiciliare di cure palliative è per lo più assicurata tramite l'esecutività di contratti stipulati con ONLUS selezionate attraverso l'affidamento diretto o l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;

Rilevato che l'attuale modello di servizio di assistenza domiciliare palliativa garantito dalle AASSPP risulta non sufficiente per una copertura capillare della rete domiciliare di cure palliative, sempre più concentrata nei grandi centri della Regione, e non in grado di conciliare le crescenti aspettative delle periferie provinciali;

Considerato che, malgrado le criticità sistemiche riscontrate nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare palliativa, gli enti non profit hanno comunque espresso un notevole sviluppo quali-quantitativo e di complessità dei servizi forniti;

Ritenuto di dovere ricorrere ad un sistema organizzativo accreditato, per fornire in ogni Provincia, in relazione al proprio fabbisogno sanitario rilevato, un servizio di cure palliative domiciliari che assicuri continuità ed uniformità assistenziale oltre che una elevata e qualificata professionalità anche in termini di appropriatezza organizzativa per garantire la tutela della dignità del malato alla fine del suo percorso di vita;

Ravvisata la necessità di riorganizzare le cure palliative domiciliari in Sicilia in attuazione al decreto interministeriale 22 febbraio 2007, n. 43, al decreto 2 luglio 2008 ed al decreto sanità 3 gennaio 2011, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione, sia sotto il profilo autorizzativo che dell'accreditamento istituzionale ai sensi del decreto n. 890/02 e successive modifiche ed integrazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, c. 18, del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni già operanti nel territorio regionale nel campo dell'assistenza sanitaria domiciliare di cure palliative e dell'assistenza residenziale e semiresidenziale, le quali ne facciano espressa richiesta e siano già in possesso degli standards quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete di assistenza ai malati terminali indicati dal decreto sanità 3 gennaio 2011, con cui le aziende sanitarie stipulano gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, funzionali al soddisfacimento del fabbisogno e nei limiti dello stesso;

Atteso che l'applicazione del decreto interministeriale 22 febbraio 2007 rappresentando un quadro disciplinare generale di riferimento per la definizione degli standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali, si rende necessario impartire linee di indirizzo di dettaglio al fine di stabilire i criteri e i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati per l'assistenza in parola;

Considerato che l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici tra gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti in fase avanzata e terminale di malattia, che necessitano di cure palliative;

Considerato che la tutela della dignità del malato, alla fine del suo percorso di vita, giustifica la particolare attenzione del presente provvedimento al carattere interdisciplinare degli interventi, alla necessità di una reciproca integrazione tra servizio pubblico e privato nell'ottica della parità, alla trasparenza e alla correttezza a cui deve ispirarsi il rapporto con gli utenti, ai momenti di valutazione e di verifica dell'efficacia degli interventi;

Considerato, altresì, che la scelta della collaborazione con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo, per l'attivazione del sistema di accreditamento in grado di garantire il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie nell'assistenza dei malati che necessitano di assistenza domiciliare palliativa, trova le sue ragioni motivazionali in termini di opportunità e convenienza, salvaguardia dell'interesse pubblico, tutela della qualità del servizio e rispetto delle norme di scelta dei soggetti con i quali realizzare dette esperienze, secondo principi di imparzialità e trasparenza;

Ritenuto inoltre, nelle more dell'accreditamento definitivo e per garantire una continuità assistenziale in tale settore specifico, di potere riconoscere lo status di soggetti pre-accreditati a quelle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo onlus, attualmente operanti sul territorio siciliano e con qualificata attività svolta da almeno un quinquennio nel campo dell'assistenza ai malati in fase avanzata e terminale e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, già fruitrici di contributi ex art. 14 della legge regionale n. 26/1996, di convenzioni con il SSR per il servizio domiciliare di cure palliative e che risultino in regola con gli adempimenti contemplati dall'art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e dall'art. 10, c. 1 lettere d), e), g), h), c. 6 e c. 7 del decreto legislativo n. 460/97, le quali per l'effetto potranno erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale correlate al fabbisogno riconosciuto dalle AA.SS.PP. competenti territorialmente, purché abbiano avanzato istanza di accreditamento istituzionale;

Ritenuto pertanto, che ai fini dell'accesso al sistema di accreditamento istituzionale possono presentare istanza:

- le istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, già operanti in Sicilia nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa di base e specialistica e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, già in possesso degli standards quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete di assistenza ai malati terminali ai sensi del decreto sanità 3 gennaio 2011, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e secondo le modalità stabilite nel relativo allegato, purché abbiano preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto sanità n. 463 del 17 aprile 2003, ed essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati dall'allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede l'accreditamento istituzionale. Tali soggetti dovranno attestare, entro i termini di conclusione del procedimento di accreditamento, di avere una propria sede operativa sul territorio regionale con la dotazione minima di cui all'allegato tecnico;

- gli organismi onlus che dispongono delle condizioni per il conseguimento dello status di pre-accreditati (e cioè coloro che hanno erogato una qualificata attività da più di un quinquennio di servizi di cure palliative, sono già fruitori di contributi ex art. 14 della legge regionale n. 26/1996 e di convenzioni con il SSR), i quali entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovranno perentoriamente fare istanza per acquisire lo status di soggetti pre-accreditati e, all'interno della stessa domanda, richiedere di accedere al sistema di accreditamento istituzionale;

Ritenuto che la valutazione di eventuali istanze pervenute oltre i termini sopra fissati debba essere rimessa a successiva procedura da adottarsi con separato provvedimento;

Rilevato, che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, per gli eventuali interventi di adeguamento strutturale - ove necessari - gli organismi onlus pre-accreditati, dovranno definirli improrogabilmente entro 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento, mentre le successive verifiche saranno condotte dalle ASP per territorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'istante dell'avvenuto adeguamento;

Preso atto che ogni iniziativa di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni tra azienda sanitaria e istituzioni e organismi a scopo non lucrativo dovrà essere coerente con le regole di sistema e perseguire l'equilibrio economico dello stesso; i benefici perseguiti con l'attivazione di dette esperienze dovranno essere a vantaggio sia della singola azienda proponente che dell'intero SSR;

Ritenuto che il soggetto che voglia proporsi come accreditato ad erogare servizi di cure palliative domiciliari per conto di una azienda sanitaria dovrà essere in linea con quanto previsto dall'allegato 1 del decreto n. 873 dell'8 maggio 2009, nell'ottica di regolamentare ed omogeneizzare l'offerta dei servizi di assistenza domiciliare palliativa nel territorio regionale, garantendo il miglioramento della qualità;

Ritenuto di dover approvare l'allegato tecnico che definisce le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazzione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale alle istituzioni ed organismi Onlus come sopra individuati;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, con il presente decreto viene approvato l'allegato tecnico, con cui sono determinati i requisiti minimi standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo che intendano erogare prestazioni di cure palliative domiciliari per conto del Servizio sanitario regionale.

Il sistema di autorizzazione e dell'accreditamento delle istituzioni e organismi a scopo non lucrativo di cui sopra sarà utilizzato da parte della Regione e/o delle Aziende sanitarie siciliane per la realizzazione di uniformi modelli organizzativi ed assistenziali di rete locale ed aziendale nel campo delle cure palliative, che dovranno garantire a livello di ciascuna provincia la continuità delle cure nell'ambito dei livelli assistenziali del domiciliare secondo le modalità già individuate con il decreto sanità 3 gennaio 2011 ("Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana" e del "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana").

In tal senso l'accreditamento delle istituzioni ed organismi Onlus deve costituire lo strumento regolatore del mercato delle prestazioni per cure palliative domiciliari erogate per conto del SSR.

I soggetti accreditati devono risultare funzionali rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

Art. 2

I soggetti che, a seguito, dell'entrata in vigore del presente decreto intendano ottenere l'accreditamento istituzionale per le attività previste dal precedente art. 1, in conformità a quanto previsto dal decreto n. 890/2002, devono preventivamente richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'ASP nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto sanità n. 463 del 17 aprile 2003, ed essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, dei requisiti organizzativi generali e specifici indicati dall'allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede l'accreditamento istituzionale (cure palliative domiciliari).

Pertanto, ai fini dell'accesso al sistema di accreditamento istituzionale, possono presentare istanza (previa acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio) le istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente operanti sul territorio siciliano nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa di base e specialistica e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, già in possesso degli standard quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete di assistenza ai malati terminali ai sensi del decreto sanità 3 gennaio 2011, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e secondo le modalità stabilite nel relativo allegato. La valutazione di eventuali istanze pervenute oltre i termini sopra fissati sarà rimessa a successiva procedura che verrà adottata con separato provvedimento.

Tali soggetti dovranno attestare, entro i termini di conclusione del procedimento di accreditamento, di avere una propria sede operativa sul territorio regionale con la dotazione minima di cui all'allegato tecnico.

Art. 3

Nelle more del completamento del sistema di accreditamento definitivo e per garantire comunque la continuità assistenziale, viene riconosciuto lo status di soggetti pre-accreditati agli organismi a scopo non lucrativo onlus, già operanti in Sicilia e con qualificata attività svolta da almeno un quinquennio nel campo dell'assistenza ai malati in fase avanzata e terminale e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, attualmente fruitrici di contributi ex art. 14 della legge regionale n. 26/1996, di convenzioni con il SSR per il servizio domiciliare di cure palliative e che risultino in regola con gli adempimenti contemplati dall'art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e dall'art. 10, c. 1 lettere d), e), g), h), c. 6 e c. 7 del decreto legislativo n. 460/97, le quali, per l'effetto, potranno erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale correlate al fabbisogno riconosciuto dalle AA.SS.PP. competenti territorialmente, purché abbiano avanzato istanza di accreditamento istituzionale.

In tal senso gli organismi onlus, in possesso delle condizioni per il riconoscimento dello status di soggetti pre-accreditati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovranno presentare istanza per acquisire il preaccreditamento e, all'interno della stessa domanda, formulare la richiesta di accedere al sistema di accreditamento definitivo.

Gli organismi a scopo non lucrativo onlus pre-accreditati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio, qualora dispongano di proprie sedi operative che necessitano di eventuali interventi di adeguamento strutturale a quanto indicato dal presente decreto, dovranno completare detti lavori di adeguamento improrogabilmente entro 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento, mentre le successive verifiche saranno condotte dalle ASP competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'istante dell'avvenuto adeguamento.

Art. 4

Il presente decreto non costituisce, per le strutture in possesso dei requisiti, automatico diritto all'accesso a rapporto convenzionale basato sull'accreditamento che dovrà essere eventualmente correlato al reale fabbisogno riconosciuto dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà inviato alla ragioneria centrale e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 agosto 2011.

RUSSO

N.B. - Il decreto non è soggetto al controllo della ragioneria generale.

Allegato tecnico (1)

Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento istituzionale delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo per l'assistenza domiciliare ai malati terminali che necessitano di cure palliative.

Il presente atto determina, ai sensi del decreto interministeriale 22 febbraio 2007 n. 43, in modo unitario, i requisiti minimi standard tecnico-strutturali, igienico-sanitari e organizzativi per l'autorizzazione e per l'accreditamento istituzionale delle Istituzioni ed Organismi a scopo non lucrativo che intendano erogare prestazioni professionali di cure palliative per conto del Servizio sanitario regionale.

L'accreditamento dei servizi di cui sopra, a prescindere dalla natura socio-sanitaria dell'attività svolta, non costituisce titolo ad instaurare automaticamente rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale (SSR).

Possono essere oggetto di remunerazione a carico del SSR, in esito alle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi del presente disciplinare, e di eventuale instaurarsi di rapporti contrattuali, le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, purché sempre opportunamente documentate.

La distinzione fra prestazioni di natura sanitaria ed attività socio-assistenziali all'interno dei servizi disciplinati con il presente allegato e dal decreto sanità 3 gennaio 2011 ("Programma di svilup-po della rete di cure palliative nella Regione Siciliana" e del "programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana") va effettuata ai fini della conseguente individuazione delle corrette fonti di finanziamento.

Gli enti e le associazioni onlus che gestiscono strutture dedicate alle cure palliative ed alla rete di assistenza ai pazienti terminali cooperano al raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale, nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria ed interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle potenzialità del volontariato e dell'auto-aiuto.

I medesimi partecipano, ai vari livelli, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica ed alla valutazione degli interventi attuati.

REQUISITI AUTORIZZATIVI

Gli enti e/o le associazioni che erogano servizi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza, nel rispetto delle modalità stabilite dal decreto 17 aprile 2003, n. 463.

L'autorizzazione abilita all'esercizio sanitario.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio, le strutture gestite da organizzazioni onlus, attualmente operanti sul territorio siciliano e con qualificata attività svolta da almeno un quinquennio nel campo dell'assistenza ai malati in fase avanzata e terminale e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, già fruitrici di contributi ex art. 14 della legge regionale n. 26/1996, di convenzioni con il SSR per il servizio domiciliare di cure palliative e che risultino in regola con gli adempimenti contemplati dall'art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e dall'art. 10, c. 1 lettere d), e), g), h), c. 6 e c. 7 del decreto legislativo n. 460/97, alle quali ai sensi dell'art. 3 del presente decreto viene riconosciuto lo status di soggetto pre-accreditato, dovranno essere sottoposte a verifica sia ai fini autorizzativi che di accreditamento istituzionale per le tipologie previste dal presente atto, previa presentazione, da parte del legale responsabile dell'ente o associazione gestore di regolare istanza ove dovrà essere sottoscritto l'impegno all'adeguamento, ove necessario, ai requisiti strutturali e organizzativi per la tipologia di servizio richiesto.

DOTAZIONE MINIMA STRUTTURALE E TECNOLOGICA

L'utilizzo di immobili, sebbene da correlarsi alla tipologia di servizio che s'intende esercitare, presuppone ai fini dell'autorizzazione all'esercizio che questi siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi.

La sede operativa deve essere ubicata in aree di insediamento abitativo e comunque in zona salubre, facilmente individuabile ed accessibile, anche telefonicamente, per raccogliere le richieste di intervento e fornire informazioni al malato e ai familiari.

Locali per attesa, accettazione.

Locale per il responsabile della struttura da utilizzare per eventuali colloqui con i familiari degli utenti.

Locale da adibire ad amministrazione o ufficio;

Un archivio.

Locale da adibire a riunioni della equipe e per elaborare i piani terapeutici.

Presenza di una sede dotata di linee telefoniche autonome (di cui almeno 1 dedicata esclusivamente alle attività di assistenza domiciliari).

Almeno la disponibilità di 1 autovettura di servizio ogni 30 malati assistiti "in linea" giornalmente.

Un telefono cellulare per ogni operatore in attività.

Almeno un telefono cellulare per le chiamate dell'utenza relative ad attività non programmate.

Almeno una borsa per il trasporto strumentazione e farmaci per ogni operatore in attività.

Per quanto riguarda i servizi igienici, distinti per utenti e personale, con antibagno dotato di almeno due lavabi. Il servizio per gli utenti deve essere collocato preferibilmente sullo stesso piano della sala d'attesa e deve essere comunque facilmente raggiungibile.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati e devono essere garantite attrezzature e mezzi adeguati per erogare cure palliative domiciliari.

REQUISITI FUNZIONALI MINIMI

Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, l'ente richiedente deve presentare una chiara descrizione del programma di attività, comprensivo delle prestazioni da svolgere in relazione alle attività che s'intendono esercitare, ed una carta dei servizi, con cui viene fornita adeguata informazione agli utenti.

L'organizzazione deve essere svolta in conformità al programma ed alla carta dei servizi e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, nei confronti dei pazienti assistiti.

Il programma di attività deve esplicitare:

a) i principi ispiratori e le metodologie degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo sanitario, psicologico, sociale e spirituale) in stretta correlazione ai luoghi ove gli stessi saranno realizzati, le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della qualità di vita del paziente;

b) la tipologia e l'intensità degli interventi domiciliari;

c) le modalità di valutazione e di verifica degli interventi.

Gli enti e le associazioni devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività:

- la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;

- l'utilizzo di una cartella personale dei pazienti, la quale deve indicare i dati legali, anamnestici, familiari e sociali del malato.

Tale cartella deve essere aggiornata, in relazione ai diversi tipi di interventi previsti dal programma assistenziale, ogni volta che gli stessi vengano realizzati, al fine di garantire il costante monitoraggio delle condizioni psico-fisiche del malato e le verifiche sull'appropriatezza dei programmi di intervento assistenziale.

Deve essere, inoltre, istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un diario giornaliero degli accessi domiciliari.

REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI

I servizi che svolgono le attività oggetto del presente provvedimento devono essere dotati di personale idoneo e in numero adeguato al programma; in ogni caso il personale da utilizzare in relazione alla tipologia di servizio da esercitare è quello individuato dal punto di vista quali-quantitativo dal decreto sanità 3 gennaio 2011 ("Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana" e del "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana").

L'équipe specialistica di cure palliative che opera a domicilio è costituita almeno dalle seguenti tipologie di operatori professionali in possesso di idonea formazione ed esperienza in cure palliative:

- medico esperto in cure palliative;

- infermiere;

- psicologo;

- assistente sociale;

- operatori di supporto all'assistenza infermieristica;

- volontari: Con cadenza semestrale gli elenchi di detto personale, laddove utilizzato, saranno inoltrati alle AA.SS.PP. di competenza.

Gli enti o gli organismi senza finalità di lucro, possono assicurare la continuità dei servizi da erogare, nell'arco delle ventiquattrore, oltre che mediante l'utilizzazione delle unità di personale minime richieste, avvalendosi anche di operatori aventi con gli enti predetti un rapporto di impegno di tipo volontario, con un impegno settimanale di almeno 8 ore, previa acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, finalizzata a garantire un impegno continuativo di servizio per almeno un anno.

La presenza del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto esistente con l'ente, deve essere comprovata da adeguata ed apposita documentazione.

Per tutto il personale va comunque previsto a cura dell'ente gestore, un adeguato programma di formazione e di aggiornamento, compreso il personale volontario in accordo con l'art. 8 c. 4, della legge n. 38/2010, oltre che momenti di lavoro in equipe, anche in armonia ad analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.

Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'arco delle 24 ore, è possibile, limitatamente ai servizi gestiti degli enti senza finalità di lucro, l'impiego di:

- personale in formazione per una quota non superiore al 25% della dotazione minima, a condizione che lo stesso abbia completato almeno il 50% del programma curriculare e che garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali;

- operatori aventi con gli enti predetti un rapporto di impegno di tipo volontario, con un impegno settimanale di almeno 8 ore, previa acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato finalizzata a garantire un impegno continuativo di servizio per almeno un anno.

La presenza del personale amministrativo nella sede di lavoro deve essere documentata da apposita registrazione. L'attività del personale assistenziale al domicilio del paziente, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, deve essere documentata con appositi registri di presenza.

All'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento è necessario che l'ente definisca, per ogni tipologia di interventi, le unità di personale impiegate, con relativo curriculum professionale, il numero e la durata delle diverse prestazioni, la disponibilità delle eventuali attrezzature necessarie.

ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI O DELLE ASSOCIAZIONI ONLUS PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

I requisiti strutturali e funzionali necessari per conseguire l'accreditamento istituzionale coincidono con quelli previsti rispettivamente per l'autorizzazione al funzionamento, fatte salve le integrazioni stabilite dagli articoli seguenti.

L'accreditamento è la modalità con cui l'ASP accerta il possesso dei requisiti di qualità stabiliti dalla Regione; solo se accreditato un soggetto potrà offrire prestazioni di assistenza domiciliare di cure palliative per conto del SSR.

I soggetti che, in virtù del presente decreto, intendano ottenere l'accreditamento istituzionale devono preventivamente richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'ASP nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto sanità n. 463 del 17 aprile 2003, ed essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati dall'allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede l'accreditamento istituzionale (cure palliative domiciliari).

Gli enti e/o associazioni autorizzati ai sensi di quanto previsto dal presente atto, al fine di instaurare rapporti contrattuali con le AA.SS.PP. del S.S.R., hanno l'obbligo di presentare istanza di accreditamento secondo le procedure come di seguito individuate.

In particolare possono presentare istanza:

le Istituzioni ed Organismi a scopo non lucrativo ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, già operanti in Sicilia nel campo dell'assistenza domiciliare palliativa di base e specialistica e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, già in possesso degli standards quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete di assistenza ai malati terminali ai sensi del decreto sanità 3 gennaio 2011, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e secondo le modalità stabilite nel relativo allegato, purché abbiano preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto sanità n. 463 del 17 aprile 2003, ed essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di accredita-mento, dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati dall'allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede l'accreditamento istituzionale. Tali soggetti dovranno attestare, entro i termini di conclusione del procedimento di accreditamento, di avere una propria sede operativa sul territorio regionale con la dotazione minima di cui all'allegato tecnico;

gli organismi onlus che dispongono delle condizioni per il conseguimento dello status di pre-accreditati (e cioè coloro che hanno erogato una qualificata attività da più di un quinquennio di servizi di cure palliative, sono già fruitori di contributi ex art. 14 della legge regionale n. 26/1996, di convenzioni con il SSR e che risultino in regola con gli adempimenti contemplati dall'art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e dall'art. 10, c. 1 lettere d), e), g), h), c. 6 e c. 7 del decreto legislativo n. 460/97), i quali entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovranno perentoriamente fare istanza per acquisire lo status di soggetti pre-accreditati e, all'interno della stessa domanda, manifestare la volontà di voler accedere al sistema di accreditamento istituzionale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Le Istituzioni e Organismi a scopo non lucrativo interessati potranno presentare l'istanza indirizzata all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento osservatorio epidemiologico regionale - via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo ed al Direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale - Unità operativa di accreditamento istituzionale - competente per territorio.

Alla istanza del legale rappresentante, con firma autenticata, dovrà allegarsi: a) copia autentica dell'Atto costitutivo con il relativo Statuto riportanti gli estremi di registrazione e che lo scopo sociale sia in linea con la specificità del settore; b) curriculum dell'Istituzione e Organismo a scopo non lucrativo dal quale si evinca l'esperienza nello specifico ambito di riferimento; c) autocertificazione attestante l'ottemperanza alle disposizioni richiamate dall'art. 1, comma 18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e a quelle di cui all'art. 10, comma 1 lettere d), e), g), h) - comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 460/97; d) autocertificazione attestante il possesso degli standards quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete di assistenza ai malati terminali (ai sensi del documento "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio" approvato dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA 18 ottobre 2006, e recepito con decreto sanità 3 gennaio 2011); e) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, con la relazione dell'organo di gestione e del collegio sindacale; f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio con annotazione antimafia; g) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari; h) elenco degli operatori utilizzati distinti per qualifica, con riferimento allo standard organizzativo esercitato ed alla specificità delle prestazioni da erogare; i) il possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo-gestionale accertata e certificata dall'ASP territorialmente competente; j) indicazione della sede legale ed eventuale sede operativa (se separata dalla prima), del numero telefonico, fax ed e-mail dell'ente; k) codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante; l) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt. 1 e 2 del DPR n. 403/1998 a firma del legale rappresentante attestante:

- la sussistenza da parte dell'ente dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati dal presente allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede l'accreditamento istituzionale (assistenza di cure palliative domiciliari);

- di non avere subìto condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di godere della pienezza dei diritti civili;

- documentata attività di formazione permanente di tutto il personale coinvolto nell'assistenza che non può essere inferiore a 5 giorni all'anno anche non continuativi;

- adozione di protocolli organizzativi in tema di tutela dei diritti del paziente e personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza;

- idonei curricula del direttore sanitario, del responsabile clinico-scientifico e del responsabile organizzativo nel campo dell'assistenza delle cure palliative o dell'assistenza residenziale e semiresidenziale;

- titoli o attestazioni professionali degli operatori nello specifico ambito dell'assistenza domiciliare integrata o delle cure palliative o dell'assistenza residenziale e semiresidenziale;

- adeguato sistema informativo per la raccolta e la diffusione delle informazioni;

- elenco del personale amministrativo e di coordinamento con l'impegno ad assumerli, al momento dell'inizio dell'attività sanitaria svolta per conto del SSR, conformemente ai CCCNL per la categoria, e a riconoscere per i lavoratori autonomi componenti le equipe domiciliari onorari non difformi agli standard minimi contrattuali;

- carta dei servizi;

- certificazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente od associazione ONLUS all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. presso l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - Settore accertamento ufficio controlli fiscali;

- documentato sistema di gestione dell'ente o associazione onlus basato sull'autocontrollo. Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto, non in via esclusiva, con il possesso di certificato di conformità alla ISO 9001 rilasciato da ente terza parte indipendente accreditato da organismo nazionale riconosciuto in ambito europeo.

ULTERIORI DOCUMENTI DA PRESENTARE SOLTANTO DALLE ASSOCIAZIONI ONLUS IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PRE-ACCREDITATO

Attestazione inerente il grado di esperienza e professionalità maturata:

a) avere assistito almeno n. 1500 pazienti nell'ultimo triennio (con richiesta documentata di attivazione del servizio da parte del medico di medicina generale e/o degli specialisti ospedalieri) con un coefficiente di intensità assistenziale pari o superiore a 0,6;

b) comprovata erogazione di assistenza domiciliare in linea di almeno n. 100 pazienti nell'ambito territoriale regionale;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt. 1 e 2 del DPR n. 403/1998 attestante l'attività comprovata nel territorio siciliano svolta da almeno un quinquennio nel campo dell'assistenza palliativa domiciliare e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000 e che l'associazione ONLUS in questione sia stata ammessa alle finalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6 aprile 1996 n. 26;

d) l'adozione di procedure di accesso al servizio, di presa in carico del paziente, di valutazione dei bisogni assistenziali, di erogazione di assistenza, di informazione/educazione della famiglia; di verifica dello stato di salute del paziente, attraverso la redazione dell'apposita scheda di valutazione (SVAMA) e di cartella clinica.

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI SOGGETTO PRE-ACCREDITATO

Nelle more del completamento del sistema di accreditamento definitivo e per garantire comunque la continuità assistenziale nel settore, viene riconosciuto lo status di soggetti pre-accreditati a quelle organizzazioni onlus, già operanti in Sicilia e con qualificata attività svolta da almeno un quinquennio nel campo dell'assistenza ai malati in fase avanzata e terminale e/o nell'ambito delle attività contemplate dal decreto sanità 9 ottobre 2000, attualmente fruitrici di contributi ex art. 14 della legge regionale n. 26/1996, di convenzioni con il SSR per il servizio domiciliare di cure palliative e che risultino in regola con gli adempimenti contemplati dall'art. 1, c. 18, del decreto legislativo n. 502/92 e dall'art. 10, c. 1 lettere d), e), g), h), c. 6 e c. 7 del decreto legislativo n.460/97, le quali, per l'effetto, potranno erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale correlate al fabbisogno riconosciuto dalle AA.SS.PP. competenti territorialmente, purché abbiano avanzato istanza di accreditamento istituzionale.

In tal senso gli organismi onlus, in possesso delle condizioni per il riconoscimento dello status di soggetti pre-accreditati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovranno perentoriamente fare istanza per acquisire lo status di pre-accreditato e, all'interno della stessa domanda, manifestare la volontà di voler accedere al sistema di accreditamento definitivo.

Tale istanza dovrà essere inoltrata all'Assessorato regionale della salute ed al direttore generale dell'ASP competente per territorio, specificando la tipologia assistenziale e la capacità operativa per cui si conseguirà l'autorizzazione all'esercizio, nonché (ove necessari) l'impegno ad effettuare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento ai requisiti previsti dal presente provvedimento entro 12 mesi dalla data di presentazione della istanza stessa.

Infatti, soltanto gli organismi onlus pre-accreditati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio, qualora dispongano di proprie sedi operative che necessitano di eventuali interventi di adeguamento strutturale a quanto indicato dal presente decreto, dovranno completare detti lavori di adeguamento improrogabilmente entro 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento.

Infatti, soltanto gli organismi onlus pre-accreditati qualora dispongano di strutture, peraltro già autorizzate ed in esercizio, che necessitano di eventuali interventi di adeguamento strutturale, tali lavori dovranno essere completati improrogabilmente entro 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento.

Le AA.SS.PP., nel rispetto della disciplina unitaria ed attraverso gli uffici preposti, condurranno poi le procedure di verifica entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto adeguamento dandone comunicazione, attraverso rapporti di verifica, all'Assessorato regionale della salute che entro i 60 giorni successivi procederà al formale riconoscimento ai fini dell'accreditamento istituzionale.

SISTEMA TARIFFARIO

Il sistema delle tariffe stabilito per l'assistenza domiciliare di cure palliative è quello disciplinato con decreto sanità 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23/2009.

Non possono essere erogate con oneri a carico del S.S.N. prestazioni non incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto sanità 3 gennaio 2011 per l'assistenza ai pazienti terminali.

RILEVAZIONE DATI

Le strutture accreditate devono presentare all'Assessorato della salute ed alle ASP competenti per territorio, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, un completo rendiconto dei dati relativi all'attività svolta, avendo cura di fornire indicazioni sulla numerosità e le caratteristiche dell'utenza, secondo la modulistica ministeriale in uso per la raccolta dei flussi informativi.

NORME TRANSITORIE

Al fine di garantire la continuità assistenziale, le AA.SS.PP. competenti per territorio potranno stipulare appositi accordi contrattuali con le associazioni Onlus pre-accreditate per i servizi di cui al presente provvedimento, fino al completamento dell'iter per il riconoscimento dell'accreditamento istituzionale, a condizione che l'Associazione interessata abbia presentato istanza ai sensi del presente provvedimento e abbia sottoscritto l'impegno all'adeguamento, ove necessario, ai requisiti strutturali e organizzativi previsti per la tipologia di servizio.

(1)

Allegato modificato con avviso di rettifica pubblicato in G.U.R.S. 30 settembre 2011, n. 41.