
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 agosto 2011
G.U.R.I. 19 settembre 2011, n. 218
Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifiche alla direttiva 92/42/CEE", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce che gli allegati al decreto legislativo stesso possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Commissione Europea;
Vista la decisione della Commissione 2007/74/CE, che fissa valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto in particolare l'art. 2 della soprariportata decisione, che prevede che, in caso di scarti di temperatura sul territorio nazionale superiori a 5°C, lo Stato membro ha facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del calcolo dei valori di rendimento di riferimento;
Considerato che le caratteristiche climatiche del territorio nazionale, come risultanti da elaborazione ISTAT su dati 2007 soddisfano le condizioni previste dalla decisione citata ai punti precedenti;
Vista la decisione della Commissione 2008/952/CE, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, dal 1° gennaio 2011 l'energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento deve essere determinata in conformità al metodo definito dalla disciplina europea;
Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare gli allegati al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, in modo conforme alle predette decisioni della Commissione Europea.
Decreta:
Modifiche ed abrogazioni
1. Gli allegati I, II e III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti allegati al presente decreto.
Allegato I Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto.
Allegato II Calcolo della produzione da cogenerazione.
Allegato III Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione.
2. Sono approvati gli allegati IV, V, VI e VII, recanti integrazioni al metodo di calcolo dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, relativamente a:
a) allegato IV - valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica;
b) allegato V - valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;
c) allegato VI - fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica;
d) allegato VII - fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: PRESTIGIACOMO
ALLEGATO I
Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto
a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
b) Turbina a vapore a contropressione
c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
d) Turbina a gas con recupero di calore
e) Motore a combustione interna
f) Microturbine
g) Motori Stirling
h) Pile a combustibile
i) Motori a vapore
l) Cicli Rankine a fluido organico
m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.