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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2011

G.U.R.I. 28 febbraio 2012, n. 49

Concessione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro.

Testo con annotazioni alla data 3 febbraio 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, "Regolamento recante riordino della commissione per le adozioni internazionali", che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorità centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonchè ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

Visto in particolare l'art. 2 del sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonchè quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476 operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi", ove si prevede la deducibilità del "50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", "finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184";

Visto l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che l'incremento del fondo per le politiche della famiglia viene utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2007, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009 e 30 novembre 2010 con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia in data 26 luglio 2010 con il quale viene ripartito il fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011;

Ravvisata la necessità di proseguire il sostegno alle famiglie che hanno concluso l'adozione negli anni 2010 e 2011 al fine di evitare disparità di trattamento con quelle che hanno concluso l'iter adottivo negli anni precedenti e che hanno beneficiato dei rimborsi;

Ritenuto che sia opportuno confermare anche per le adozioni concluse nel 2010 e nel 2011 i criteri per l'erogazione dei rimborsi applicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010;

Ritenuto che sia da ammettere al rimborso solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità del restante 50% prevista dall'art. 10, comma 1 lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Ravvisata l'opportunità di escludere la sovrapposizione delle agevolazioni con eventuali analoghi finanziamenti previsti o erogati da Regioni e/o Province autonome per le stesse finalità;

Ritenuto che, ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate debba essere detratto l'eventuale contributo forfettario di euro 1.200,00 riscosso ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla data del 31 dicembre 2007, avendo conferito incarico a un ente autorizzato per l'adozione internazionale, aveva in corso una procedura di adozione internazionale;

Valutata l'opportunità di dare continuità all'intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive e di operare un'economicità e semplificazione degli atti amministrativi e procedimentali;

Considerata la possibilità di procedere successivamente ad una variazione di bilancio tra i capitoli 518 e 538 al fine di assicurare la piena disponibilità sul Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 538;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari

E' concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nei periodi di seguito indicati:

a) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010;

b) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

Art. 2

Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 lettera a), presentano entro il 31 dicembre 2011 (1), a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello A 2010 allegato al presente decreto.

2. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 lettera b), presentano dal 30 giugno al 31 dicembre 2012, a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello A 2011 allegato al presente decreto.

3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa ai redditi conseguiti nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'Agenzia delle entrate;

e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso) (Modello B allegato);

f) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, nè intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (Modello C allegato).

4. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonchè copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

5. Le istanze presentate oltre i termini di cui ai comma 1 e 2 oppure incomplete sono inammissibili.

(1)

Termine prorogato al 30 aprile 2012 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 3 febbraio 2012.

Art. 3

Ammontare e natura dei rimborsi

1. L'ammontare delle spese rimborsabili è pari:

a) al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;

b) al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

2. Ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate, verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

3. Il rimborso viene erogato nei limiti delle disponibilità esistenti sul capitolo 538, denominato - Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

GIOVANARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2012 registro n. 1,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 8