
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 4 agosto 2011
G.U.R.S. 14 settembre 2012, n. 39
Nomina dei coordinatori locali per i trapianti.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 644;
Visto il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409;
Vista la legge regionale n. 84 dell'1 agosto 1977;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge n. 91 dell'1 aprile 1999 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;
Vista la deliberazione della GRG n. 202 del 5 maggio 2006 "Riassetto Centro regionale trapianti";
Visto il D.A. n. 7972 del 26 maggio 2006 "Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trapianti";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Vista la deliberazione della GRG n. 349 del 4 ottobre 2010 "Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trapianti";
Visto il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 "Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trapianti";
Visto il D.A. n. 265 del 16 febbraio 2011 "Nomina coordinatore regionale del Centro regionale trapianti";
Vista la nota prot. n. 841 del 12 luglio 2011 del coordinatore regionale per i trapianti con la quale è stato trasmesso a questo Assessorato l'elenco dei nominativi dei coordinatori locali indicati alle direzioni generali delle rispettive aziende ospedaliere come previsto dal citato D.A. n. 2719 del 2010;
Ritenuto necessario procedere alla nomina dei coordinatori locali indicati dalle direzioni generali delle rispettive aziende ospedaliere come previsto dal citato D.A. n. 2719 del 2010;
Decreta:
Sono nominati coordinatori locali per i trapianti della Regione Sicilia i dirigenti medici individuati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.
Ciascun coordinatore locale è tenuto ad espletare le funzioni di coordinamento previste dalla legge n. 91/99 secondo le indicazioni del Centro nazionale trapianti e del Centro regionale per i trapianti.
Il direttore generale di ciascuna azienda ospedaliera è tenuto ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposito provvedimento con il quale, previo parere del coordinatore regionale per i trapianti, saranno definiti il debito orario del coordinatore locale, la sede, la dotazione di attrezzature e risorse umane, il modello di funzionamento e gli obiettivi del rispettivo coordinamento locale per i trapianti.
Su proposta del coordinatore regionale, il direttore generale di ciascuna azienda ospedaliera potrà stipulare convenzione con il Centro regionale trapianti per la realizzazione di specifici progetti e il raggiungimento di particolari obiettivi nell'ambito della donazione degli organi.
In tali progetti potrà essere prevista una specifica remunerazione aggiuntiva per il coordinatore locale e per altre figure tecniche e professionali individuate nel progetto. I relativi oneri finanziari sono a carico del Fondo sanitario regionale ed assegnati al Centro regionale per i trapianti.