
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 agosto 2011
G.U.R.I. 4 gennaio 2012, n. 3
Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. (Deliberazione n. 58/2011).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che all'art. 1 - come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge n. 443/2001, e visto in particolare l'art. 15, comma 5, che demanda al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abroga il decreto legislativo n. 190/2002, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e ne recepisce i contenuti nella parte II, titolo III, capo IV, e visti in particolare:
l'art. 161, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. rr) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che, per consentire il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, stabilisce che i soggetti responsabili, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, debbono procedere per i loro pagamenti con le procedure previste dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e debbono provvedere a far riportare anche il CUP sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori;
l'art. 176, comma 3, lett. e), come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. l) del citato decreto legislativo n. 113/2007, che demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, nonchè di prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), istituito con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);
il citato art. 176, comma 20, in base al quale, per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e repressione della criminalità anche mafiosa, il bando di gara per la selezione del contraente generale o del concessionario deve includere un'aliquota forfetaria, non sottoposta a ribasso di gara e ragguagliata al costo dell'intervento, il cui ammontare è incluso tra le somme a disposizione del quadro economico posto a base di gara;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:
l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonchè a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche;
gli articoli 4 e 5, che recano disposizioni per le verifiche nella fase di cantiere, in particolare prevedendo controlli sugli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri;
l'art. 6, che riporta le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, sanzionando, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento di cui al menzionato art. 3;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Viste le proprie delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 24/2004), con le quali, in attuazione all'art. 11 della legge n. 3/2003, si è definito e regolamentato il funzionamento del CUP;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005);
Viste le proprie delibere 27 marzo 2008, n. 50 (G.U. n. 186/2008), 18 dicembre 2008, n. 107 (G.U. n. 61/2009), e 26 giugno 2009, n. 34, con le quali questo Comitato ha attivato una fase di sperimentazione del monitoraggio finanziario della filiera delle imprese e degli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture strategiche, previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., definendo - tramite il ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line - un sistema più stringente rispetto all'istituto della "tracciabilità" poi introdotto della legge n. 136/2010, individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma e affidando il coordinamento di detta sperimentazione al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE);
Visto il protocollo operativo stipulato il 26 giugno 2009 tra il DIPE, il CCASGO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI, il Consorzio CBI, Roma Metropolitane s.r.l., nella qualità di soggetto aggiudicatore della Metro C di Roma, e Metro C S.p.A., nella qualità di contraente generale per la realizzazione di detta opera; protocollo inteso a disciplinare - in conformità ai criteri stabiliti con le menzionate delibere n. 50/2008, n. 107/2008 e n. 34/2009 - la sperimentazione del monitoraggio finanziario sulla parte della tratta T5 della citata metropolitana per la quale è risultato aggiudicatore il Consorzio E.R.E.A.;
Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 4 (G.U. n. 215/2010), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha previsto l'estensione della sperimentazione del monitoraggio finanziario alla "Variante di Cannitello", opera propedeutica alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ed il cui progetto definitivo è stato approvato da questo Comitato con delibera 29 marzo 2006, n. 83 (G.U. n. 290/2006);
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha preso atto - tra l'altro - degli esiti positivi della sperimentazione del monitoraggio finanziario esposti nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro istituito con il citato protocollo operativo del 26 giugno 2009 ed ha prorogato la sperimentazione stessa precisando che la medesima, dopo la stipula della relativa convenzione di cofinanziamento con la Commissione europea, proseguirà nell'ambito del "progetto CAPACI" ("Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts"), predisposto in base alle attività svolte ed ai risultati ottenuti nel corso della sperimentazione in questione, e prevedendo che essa venga affiancata dalle attività di monitoraggio relative alla "Variante di Cannitello" (per la quale, per i motivi riportati nella delibera stessa, non era stato ancora stipulato apposito protocollo operativo) e che venga altresì affiancata, se necessario, da altro intervento, da individuare successivamente;
Considerato che con nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, il Coordinatore del predetto CCASGO aveva esposto le linee guida "antimafia" varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004 e che sono state poi trasfuse in uno specifico allegato alle delibere approvative dei progetti definitivi delle infrastrutture strategiche, delibere che hanno posto a carico dei soggetti aggiudicatori l'obbligo di trasfondere dette linee guida in appositi "protocolli di legalità", da sottoscrivere con la Prefettura competente e con il contrante generale o concessionario del realizzando intervento, o di prevedere, per le opere da realizzare tramite appalto, analoghi adempimenti nel relativo bando di gara;
Considerato che, con nota 23 giugno 2011, prot. n. 123 CCASGO/2011, il coordinatore del CCASGO - in esito a richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore dell'interporto di Termini Imerese, il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera 26 giugno 2009, n. 41 (G.U. n. 14/2010) - ha trasmesso una stesura aggiornata delle citate linee guida;
Considerato che, con altra nota in pari data, il suddetto coordinatore, richiamando gli esiti della riunione del Comitato tenutasi l'8 giugno 2011, ha fatto presente che la menzionata stesura aggiornata delle linee guida potrà costituire documento generale di indirizzo, da richiamare nelle delibere relative alle singole infrastrutture strategiche fin dall'approvazione del progetto preliminare, in sostituzione delle linee guida di cui alla menzionata nota del 5 novembre 2004;
Considerato che, con nota 11 luglio 2011, prot. n. 144 CCASGO/2011, è stata chiesta l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;
Considerato che la richiesta di sottoposizione delle citate linee guida a questo Comitato è chiaramente formulata con riferimento all'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, che concerne le opere realizzate tramite contraente generale e le cui disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, ai casi di affidamento mediante concessione;
Considerato che a regime la realizzazione delle infrastrutture strategiche può avvenire solo con le citate modalità della concessione di costruzione e gestione o di affidamento unitario a contraente generale;
Considerato che resta comunque nella competenza del CCASGO valutare se procedere all'aggiornamento delle linee guida anche con riferimento alla fattispecie residuale degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice o integrato, in presenza delle condizioni previste dalle "norme transitorie" di cui al menzionato decreto legislativo n. 163/2006, effettuando gli opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure dei contraenti generali e dei concessionari, ispirate a criteri di forte managerialità e che debbono quindi costituire parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
Ritenuto di condividere i contenuti delle suddette linee guida, che tengono conto dell'evoluzione del quadro normativo ed anche delle esperienze maturate in sede di predisposizione delle linee guida per la ricostruzione post sisma dell'Abruzzo e per l'Expo 2015 varate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 17 dicembre 2009, n. 166;
Ritenuto altresì di condividere la proposta di anticipare la formulazione delle prescrizioni antimafia al momento dell'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto che la gara per la scelta del concessionario è effettuata sul progetto preliminare, mentre quella per la selezione del contraente generale può avvenire sulla base del progetto preliminare o di quello definitivo;
Rilevata l'opportunità, per quanto concerne in particolare le verifiche sui movimenti finanziari, di adottare una formulazione che meglio evidenzi l'attività sinora svolta in attuazione del disposto dell'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e che ribadisca l'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che questo Comitato formulerà per la fase a regime;
Rilevata altresì l'opportunità di disciplinare anche le ipotesi di intervenuta approvazione del progetto preliminare e di presentazione di progetto definitivo ex art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;
Preso atto che, in sede di riunione preliminare all'odierna seduta, il Ministero dell'interno ha fatto propria la proposta in questione;
Delibera:
1. Ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, sono approvate le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonchè di prevenzione e repressione della criminalità, e trasmesse con la nota 23 giugno 2011 del Coordinatore del suddetto Comitato, meglio specificata in premessa: le linee guida sono riportate nell'allegato alla presente delibera, della quale l'allegato stesso forma parte integrante.
2. La delibera con la quale questo Comitato procede all'approvazione del progetto preliminare di un'infrastruttura strategica da realizzare in regime di concessione o tramite contraente generale dovrà contenere una clausola che ponga a carico del soggetto aggiudicatore l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente UTG e il concessionario o contraente generale inteso a recepire le linee guida di cui al precedente punto 1.
Il quadro economico delle opere specificate al comma precedente, per le quali debba essere ancora espletata la gara per la selezione del concessionario o del contraente generale, dovrà indicare un'aliquota forfetaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione di idonee misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa: detta aliquota sarà fissata dal soggetto aggiudicatore sulla base di valutazione che esporrà nella relazione illustrativa al progetto preliminare stesso e dovrà essere ricompresa entro i limiti percentuali indicati all'art. 16, comma 4, lett. g) dell'allegato XXI al citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. L'aliquota in questione verrà riportata nel bando di gara, non sarà soggetta a ribassi d'asta e includerà anche gli oneri per il monitoraggio finanziario per il quale questo Comitato si riserva di emanare, anche in esito alla sperimentazione in corso, apposite direttive. Il progetto definitivo dell'opera sarà corredato da una relazione che riporti l'articolazione delle suddette misure, fermo restando che - come precisato al citato art. 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163/2006 - variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte nel corso di realizzazione dell'opera, non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.
3. Qualora questo Comitato abbia già proceduto all'approvazione del progetto preliminare ovvero venga sottoposto alla sua approvazione direttamente il progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la clausola che impegna il soggetto aggiudicatore a stipulare il protocollo di legalità di cui al precedente punto 2 sarà contenuta nella delibera approvativa del progetto definitivo.
Nell'ipotesi che si tratti di opera da realizzare tramite contraente generale e non sia stata ancora effettuata la relativa gara, il quadro economico dell'opera dovrà includere l'aliquota forfetaria di cui al secondo comma del precedente punto 2 ed il progetto dovrà essere corredato dalla relazione recante l'articolazione delle misure previste per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre la relazione generale al progetto dovrà esporre i criteri con cui è stata effettuata la stima dei relativi costi.
Roma, 3 agosto 2011
Il Presidente: BERLUSCONI
Il segretario del CIPE: MICCICHE'
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,Economia e finanze, foglio n. 252
ALLEGATO
Linee-guida per i controlli antimafia ex art. 176, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Le procedure di controllo antimafia concernenti la realizzazione deglii interventi inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) da effettuare in regime di concessione o tramite ricorso a Contraente generale si conformano alle seguenti linee-guida.
1. In continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida grandi opere", approvate dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24 giugno 2005 e con le quali il CCASGO ha inteso orientare in modo omogeneo l'attività dei Gruppi Interforze costituiti presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, i controlli interesseranno tre distinte fasi: i) quella preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura strategica, attraverso una mappatura delle unità catastali inserite nel piano particellare di esproprio al fine di verificare i passaggi di mano intervenuti nel biennio precedente; ii) quella di definizione del piano degli affidamenti a valle dell'individuazione, a seguito di procedura concorsuale, del Concessionario o del Contraente generale, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono, a qualsivoglia titolo, nel ciclo realizzativo dell'opera; iii) quella di cantierizzazione dell'opera, in relazione alla quale (oltre alle misure che saranno comunque specificate nel/i protocollo/i di sicurezza di cui si dirà infra, anche con riguardo al monitoraggio delle attività di reclutamento della manodopera e al conseguente coinvolgimento delle OO.SS. della categoria degli edili) troveranno applicazione: a) le disposizioni recate dalla direttiva del Ministro dell'interno in data 23 giugno 2010, concernenti, in particolare, lo screening preventivo ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, delle imprese operanti nei settori "sensibili" indicati nella stessa circolare; b) le disposizioni di cui al d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, inerenti agli accessi ai cantieri e ai conseguenti esiti, trattandosi di normativa di carattere generale applicabile ad ogni intervento pubblico, inclusi quelli inseriti nel PIS in quanto aventi carattere strategico. Si dà indicazione altresì che i controlli inerenti alle suddette fasi vengano ad essere governati da uno o più protocolli di intesa tra Soggetto aggiudicatore, Concessionario o Contraente generale e Prefettura competente - UTG (d'ora in poi denominata semplicemente Prefettura) individuata quale Autorità di sicurezza di riferimento. Con riguardo al monitoraggio della manodopera, si procederà all'istituzione di un apposito tavolo presso la Prefettura con il coinvolgimento delle OO.SS. degli edili - cui andrà estesa, limitatamente a tale impegno, la sottoscrizione degli accordi - nonchè del rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.
Infine, si dispone che il Concessionario o il Contraente generale invii, con cadenza periodica (di norma trimestrale), un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia, al CCASGO e alla Prefettura, anche in formato elettronico.
2. Con riguardo alla prima fase di controllo, il principale scopo è quello di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri. Al riguardo il Soggetto aggiudicatore fornirà alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche in relazione alle quali il CCASGO informa la Direzione nazionale antimafia ai fini degli eventuali aspetti di interesse e l'adozione delle eventuali misure di competenza. Resta inteso che la Prefettura effettuerà le proprie verifiche sugli attuali intestatari delle diverse unità catastali sulla base della documentazione fornita, anche in formato elettronico, dal Soggetto aggiudicatore e/o dal Concessionario o Contraente generale. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, l'Autorità espropriante indicherà alla Prefettura i criteri di massima a cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative. In tal modo, si verrà a definire un percorso collaborativo rivolto ad intercettare elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa. La Prefettura potrà avvalersi, a fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.
3. Con riguardo alla seconda fase di controllo, si precisa che l'informazione antimafia di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998 rimane lo strumento esclusivo con cui viene rilasciata la documentazione antimafia nei confronti di tutti i diversi operatori economici della filiera, qualunque sia l'importo, il valore o il prezzo del contratto, del subappalto, o del subcontratto, ecc. Per il termine filiera e per individuarne l'estensione si fa rinvio alla disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; decreto legge che ha modificato ed integrato la legge 13 agosto 2010, n. 136.
Le informazioni vanno richieste alla Prefettura anche se l'operatore ha sede in altra provincia. La Prefettura, infatti, assume, coerentemente con gli indirizzi finora seguiti dal CCASGO in materia, un ruolo di snodo, svolgendo una funzione di interfaccia con le altre Prefetture e di raccordo informativo, anche nei rapporti con il CCASGO stesso. Sono consentite, qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini previsti, la conclusione del contratto o del subcontratto ovvero l'autorizzazione del subappalto (o degli altri strumenti assimilati ex articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., denominato "codice dei contratti pubblici") a condizione che siano stati acquisiti le comunicazioni di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 252/1998, ovvero i certificati camerali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento muniti della dicitura antimafia, nonchè le visure storiche.
Gli strumenti contrattuali per tutti gli operatori della filiera dovranno in ogni caso recare: a) una clausola risolutiva espressa attivabile dalla parte in bonis nel caso in cui, successivamente alla stipulazione del contratto o del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, cui consegue l'estromissione dell'impresa; b) la previsione che, in caso di estromissione, viene applicata a carico dell'impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfetaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in una misura compresa tra il 5 e il 10% dell'importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.
E' evidente che la richiesta di informazioni antimafia e il relativo flusso informativo che ne discende sottende un'esigenza di governance dei dati inerenti all'intera filiera degli operatori, con conseguente necessità di costituire all'uopo un'Anagrafe degli esecutori, consistente in un data-base (consultabile dalle Forze di polizia ai fini dell'interoperabilità con il sistema informativo di cantiere di cui al punto 4), che dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni essenziali:
- denominazione dell'impresa, della società o dell'operatore individuale;
- assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell'impresa, e annotazione di eventuali successive variazioni;
- tipologia dello strumento contrattuale (subappalto, fornitura di beni e servizi, ecc.), con indicazione dell'oggetto della prestazione, dell'importo e della durata;
- annotazione relativa all'eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontratto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto dedicato di cui all'articolo 3 della menzionata legge n. 136/2010 e s.m.i..
Si specifica che l'obbligo istitutivo dell'Anagrafe degli esecutori fa capo al Soggetto aggiudicatore che è legittimato, tuttavia, a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al Concessionario o al Contraente generale che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera.
E' chiaro altresì che l'inserimento dei dati anagrafici e il loro aggiornamento in caso di variazione comporta un dovere collaborativo da parte di ogni soggetto della filiera tenuto al relativo conferimento. Si richiama, al riguardo, l'attenzione sulla necessità di prevedere nella lex specialis dell'appalto che eventuali omissioni danno luogo, previa contestazione e diffida, all'applicazione di penali pecuniarie e, ove persista l'inottemperanza non altrimenti giustificata, anche alla estromissione dell'operatore colpevolmente inadempiente.
4. Con riguardo alla fase di esecuzione dell'opera pubblica, vengono in evidenza esigenze di sicurezza delle attività di cantiere, nonchè di tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.
In tale ambito, le attività di controllo saranno imperniate sull'applicazione del Piano coordinato di controllo del cantiere (o del subcantiere). A tal fine la Prefettura si avvale del Gruppo interforze e delle Forze di polizia che ne fanno parte.
Più specificamente, ai fini della elaborazione e applicazione del Piano, vengono indicate le seguenti modalità:
- l'appaltatore (ovvero l'impresa subappaltatrice che opera nell'area di cantiere) individua un Referente di cantiere che trasmette con cadenza settimanale, mediante interfaccia web, l'elenco delle attività previste nella settimana successiva (cosiddetto Settimanale di cantiere) alla Prefettura, alle Forze di polizia, alla direzione dei lavori;
- tale Settimanale, redatto dall'appaltatore o da impresa da questi delegata, secondo un modello informatico predisposto dalla Prefettura, contiene ogni utile indicazione con riferimento:
- alla ditta che esegue i lavori (Io stesso appaltatore, ovvero il subappaltatore, gli affidatari e subaffidatari di cui all'articolo 174, comma 2, del Codice dei contratti pubblici);
- ai mezzi delle suddette imprese o di eventuali altri subcontraenti che eseguono forniture. Si richiamano, in proposito, gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei mezzi;
- ai nominativi dei dipendenti e delle persone che accedono al cantiere per ogni altro motivo. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni recate dall'articolo 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di identificazione degli addetti nei cantieri, nonchè le indicazioni contenute a tal proposito nelle linee-guida dettate da questo Comitato per lo svolgimento di EXPO Milano 2015 (pubblicate nella GURI del 19 aprile 2011);
- il Referente di cantiere deve comunicare ogni variazione che intervenga relativa ai dati inviati;
- l'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, di verificare che i lavori siano eseguiti utilizzando esclusivamente (salvo le variazioni di cui sopra) i mezzi ed il personale segnalati nel Settimanale;
- il Settimanale è messo a disposizione del Gruppo interforze ai fini degli eventuali accessi disposti ai sensi del d.m. 14 marzo 2003 e del d.P.R. n. 150/2010;
- la Prefettura, per il tramite delle Forze di polizia, acquisito il Settimanale, provvede a
- eseguire le verifiche sui mezzi e sul personale;
- riscontare la conformità degli accessi alle aree di cantiere alle indicazioni contenute nel Settimanale;
- procedere all'analisi incrociata dei dati al fine di evidenziare possibili anomalie, eventualmente richiedendo al Referente di cantiere ogni utile indicazione e/o chiarimento;
- disporre, ad integrazione delle procedure già previste a tal fine da parte del committente, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati per la realizzazione dell'opera, da eseguire presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura, con oneri finanziari a carico del Concessionario o Contraente generale. Le specifiche modalità di effettuazione di tali controlli - con riguardo alle attività di prelievo, analisi e stoccaggio dei provini - sono definite nell'ambito dell'apposito protocollo di sicurezza, sulla scorta delle migliori prassi e, in particolare, delle previsioni contenute nel protocollo aggiuntivo sottoscritto il 19 ottobre 2010 tra il Prefetto di Macerata, la Quadrilatero Marche-Umbria SPA e la Società di progetto "Val di Chienti SCPA". Resta fermo che le attività a carico del Referente di cantiere, relativamente al Settimanale, non sono da intendersi in alcun modo sostitutive delle attribuzioni facenti capo al direttore dei lavori, nè determinano alcuna attenuazione delle responsabilità connesse a dette incombenze.
Si precisa che il sistema informativo che concerne la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati contenuti nel Settimanale di cantiere deve essere conforme a specifiche tecniche che ne consentano l'interoperabilità con l'Anagrafe degli esecutori, venendo a costituire, con quest'ultima, un unico ambiente informatico (Banca Dati).
5. I doveri collaborativi degli operatori economici della filiera riguardano anche la fase di cantierizzazione. Nei protocolli seguiti dal CCASGO si prevede che il Concessionario o Contraente generale (o figura equivalente) assuma l'obbligo, e lo trasmetta ai suo diretti e indiretti aventi causa, di organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata esercitata attraverso richieste di danaro, offerte di protezione, imposizione di ditte o di servizi di guardiania, ecc, siano o meno contrassegnate dall'uso di minaccia o violenza.
Il protocollo di sicurezza dovrà, pertanto, contenere apposite previsioni in tal senso specificando che tali fatti vanno immediatamente portati a conoscenza della Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.
In considerazione della previsione contenuta nell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice dei contratti pubblici, come inserita dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (secondo la quale l'omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 Cod. Pen. connotati dall'aggravante del metodo mafioso di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dell'operatore economico e delle altre figure soggettive indicate alla lettera b) del predetto articolo 38, è suscettibile di concretizzare una causa di esclusione dalle procedure concorsuali, salvo che non ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689) dovrà essere specificato nella lettera di invito, e riprodotto nel protocollo di sicurezza, che tale comportamento omissivo dà altresì luogo all'emissione di informazione interdittiva, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998 e alla conseguente estromissione del soggetto con applicazione anche della relativa penale pecuniaria.
Inoltre, l'eventuale inosservanza degli obblighi collaborativi in questione è passibile anche di applicazione di penali pecuniarie, diversamente graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa, dell'eventuale reiterazione, del danno conseguente (ad esempio la mancata vigilanza sugli accessi ai cantieri può aver comportato l'ingresso di persone estranee che hanno danneggiato mezzi di lavorazione), ecc.. Andrà comunque specificato che la persistente inosservanza degli obblighi collaborativi in questione, proseguita anche dopo contestazione e diffida, in analogia a quanto si è affermato al punto 3, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza.
6. I pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti inerenti all'opera pubblica sono soggetti alle norme su monitoraggio finanziario di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. Nelle more del completamento della sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui a detta norma - avviata dal CIPE con delibere 27 marzo 2008 n. 50, 18 dicembre 2008 n. 107, 13 maggio 2010 n. 4 e 5 maggio 2011 n. 45 - le procedure di tracciamento finanziario dei pagamenti si conformano alle previsioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l'assunzione dell'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che il CIPE formulerà per la fase a regime.
Alle stesse procedure di tracciamento andranno altresì soggetti i pagamenti delle indennità di esproprio.
Il Concessionario o Contraente generale si impegna, altresì, a verificare l'inserimento - nei contratti e subcontratti della filiera - della clausola di tracciabilità, nonchè ad apporre su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto). Lo stesso obbligo verrà contrattualmente assunto da ogni operatore economico della filiera.
7. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge n. 136/2010 e s.m.i. i richiami al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. n. 252/1998, nonchè al d.P.R. n. 150/2010 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.