
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 luglio 2011
G.U.R.S. 5 agosto 2011, n. 33
Modifica del decreto 26 aprile 2011, concernente verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 463/203. Approvazione dello schema di istanza e della relativa modulistica.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890;
Visto decreto 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione e modifica del decreto n. 890/02;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto n. 755 del 26 aprile 2011, riguardante: "verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 463/03. Approvazione schema di istanza e della relativa modulistica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 13 maggio 2011, n. 21;
Visto l'articolo 2 del decreto n. 755 del 26 aprile 2011 che stabilisce che i legali rappresentanti delle strutture interessate dovranno produrre istanza nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Vista la nota dell'A.S.P. di Messina prot. n. 467 dell'1 luglio 2011, con la quale si rappresenta che alla scadenza del termine erano pervenute 175 domande a fronte di un numero di accreditati nella medesima provincia pari a 250, sottolineando che tale decremento dei soggetti accreditati: "appare inverosimile";
Vista la nota dell'A.S.P. di Palermo prot. n. 2648 del 4 luglio 2011, con la quale si rappresenta che alla scadenza del termine continuano a pervenire istanze;
Vista la nota dell'A.S.P. di Caltanissetta prot. n. 335 del 28 giugno 2011, con la quale si rappresenta che di n. 3 strutture sanitarie accreditate non si ha alcun riscontro e che alla scadenza del termine continuano a pervenire istanze;
Vista la nota dell'A.S.P. di Catania prot. n. 75204/Dp del 12 luglio 2011, con la quale si rappresenta che di alcu-ne strutture sanitarie accreditate non si ha alcun riscontro e che alla scadenza del termine continuano a pervenire istanze;
Considerato che i soggetti tenuti alla produzione dell'istanza sono riconducibili ad una platea a numero chiuso atteso che si tratta dei soli soggetti già accreditati istituzionalmente e che pertanto una proroga risulterebbe finalizzata ad una maggiore e capillare diffusione agli interessati della necessità dell'adempimento richiesto e ciò anche al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;
Ritenuto pertanto, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto n. 755 del 26 aprile 2011, necessario differire il termine per la presentazione delle istanze, fissando il termine perentorio al 31 agosto 2011;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente richiamate, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto n. 755 del 26 aprile 2011, il termine perentorio per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1 dello stesso è quello del 31 agosto 2011.