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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 luglio 2011

G.U.R.I. 9 settembre 2011, n. 210

Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

TESTO COORDINATO (all'O.M. Salute 1° agosto 2019 e con annotazioni alla data 27 maggio 2024)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante "Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207;

Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonchè l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, permangono le motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare riferimento alle condizioni di contingibilità ed urgenza;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale l° aprile 2010, recante "Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315;

Ordina:

Art. 1

Ambito di applicazione

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 4 settembre 2013, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.M. Salute 7 agosto 2014, modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 1 agosto 2017 e integrato dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 1° agosto 2019)

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.

3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

Art. 2

Disposizioni relative a equidi e fantini

(sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 3 agosto 2016 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, dell'O.M. Salute 1 agosto 2017)

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.

4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonchè risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.

Art. 3

Sostanze ad azione dopante

(modificato dall'art. 1, comma 3, dell'O.M. Salute 1 agosto 2017)

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1)

Roma, 21 luglio 2011

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 375

(1)

L'efficacia della presente ordinanza è prorogata:

- di dodici mesi dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 4 settembre 2013, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella G.U.R.I.;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 7 agosto 2014, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella G.U.R.I..

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 3 agosto 2015, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella G.U.R.I.;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 3 agosto 2016, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella G.U.R.I.;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 1 agosto 2017, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella G.U.R.I.;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 26 luglio 2018,  a decorrere dalla data del 29 agosto 2018;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 1° agosto 2019, a decorrere dalla data del 30 agosto 2019;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 10 agosto 2020, a decorrere dalla data del 31 agosto 2020;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 17 agosto 2021, a decorrere dalla data del 1° settembre 2021;

- di ulteriori dodici mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 12 agosto 2022, a decorrere dalla data del 1° settembre 2022;

- di ulteriori quattro mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 22 agosto 2023, a decorrere dalla data del 1° settembre 2023;

- di ulteriori cinque mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 19 dicembre 2023, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024;

- di ulteriori sei mesi dall'art. 1, comma 1, dell'O.M. Salute 27 maggio 2024, a decorrere dalla data del 2 giugno 2024.

ALLEGATO A

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 4 settembre 2013 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.M. Salute 7 agosto 2014)

REQUISITI TECNICI E CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonchè delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali.

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.

d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.

[e) La AS5L competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.] (lettera soppressa) (1)

f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso.

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.