
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DECRETO 13 luglio 2011
G.U.R.S. 29 luglio 2011, n. 32
Numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili per ogni singolo ambito territoriale di caccia.
L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l'incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;
Vista la nota prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della predetta legge che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2011/2016 pubblicato nei siti web:
http//www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
http//151.9149.69/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo 12;
Visto il D.R.S. n. 1375 del 1° giugno 2011, con il quale è stato stabilito l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2011/12 - 2015/16, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0197 cacciatori/ettaro, corrispondente a 50,7529 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2011/2012;
Viste le comunicazioni delle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie con le quali sono stati forniti per ciascun ambito territoriale di caccia i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria;
Considerato che il disposto dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 33/97 determina che una quota pari al 25% del territorio agro-silvo-pastorale, per ciascuna provincia, è destinata a protezione della fauna selvatica;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 33/97, l'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia deve essere messo in relazione con l'ndice medio regionale e deve tener conto delle condizioni ambientali e delle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera "a" della citata legge regionale n. 33/97 "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza";
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per A.T.C. il valore ottenuto incrementando l'indice medio regionale di una quota pari alla percentuale di territorio protetto previsto dalla legge regionale n. 33/97, correlato con la reale superficie agro-silvo-pastorale, per singolo A.T.C., destinato all'attività venatoria. Nel caso delle isole minori, trattandosi di ecosistemi delicati (condizioni ambientali), l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. rimane uguale all'indice medio regionale. In entrambi i casi gli indici massimi di densità venatoria così calcolati non risultano inferiori a quelli minimi di riferimento stabiliti dal Ministero delle risorse agricole e forestali;
Ritenuto di poter assumere come indice massimo di densità venatoria per la stagione 2011/2012, il valore di 0,0246 cacciatore ad Ha e 0,0197 per le isole minori;
Ritenuto di dover determinare, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio e di quelli forniti dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lettera "b", del predetto art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Decreta: