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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2011, n. 13

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 14 luglio 2011, n. 30

Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/2019)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, in materia di dimensionamento degli istituti

(integrato dall'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2019)

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagevoli causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.".

Art. 2

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2011.

LOMBARDO

CENTORRINO

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale