
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2011, n. 13
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 14 luglio 2011, n. 30
Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/2019)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, in materia di dimensionamento degli istituti
(integrato dall'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2019)
1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagevoli causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.".
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 luglio 2011.
LOMBARDO
CENTORRINO
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale