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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2011

G.U.R.S. 22 luglio 2011, n. 31

Determinazione dell'aggregato di spesa regionale per l'assistenza specialistica convenzionata da privato per l'anno 2011.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. o, della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante l'applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private accreditate che erogano assistenza specialistica;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visti il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2010 e fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - rep. atti n. 61/CSR;

Considerato che i tetti di spesa e l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei LEA nell'ambito delle risorse disponibili, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Considerato che rispetto al settore della specialistica ambulatoriale esterna convenzionata, la Regione è tenuta, a partire dall'analisi del fabbisogno ed in base alle risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle A.S.P., dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Ritenuto di non includere nella suddetta analisi le prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti le branche di "radioterapia" e "nefrologia" in considerazione della natura "salvavita" di tali prestazioni e per le quali non è previsto un tetto di spesa;

Ritenuto di dover procedere all'incremento dell'aggregato per l'anno 2011 nella misura globale del 3,2% dell'aggregato 2010 (in cui è ricompreso il valore riconosciuto per le aggregazioni dei laboratori di analisi) di cui il 2% legato all'incremento ISTAT secondo le previsioni contenute nel Programma operativo 2010/2012, l'1% al riequilibrio tra le province e lo 0,2% all'adozione da parte delle strutture accreditate (solo agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica) del modello organizzativo, delle procedure e delle modalità di controllo previsti dall'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001; sono esclusi da quest'ultimo incremento le case di cura con budget anche di specialistica convenzionata, il cui riconoscimento è stato previsto nell'ambito dell'aggregato per l'ospedalità privata.

Ritenuto di riconoscere per l'anno 2011 anche la quota del ticket che non sarà riscosso dalle strutture private convenzionate, per effetto dell'innalzamento della soglia ISEE, giusto decreto n. 3188 del 29 dicembre 2010, nella misura complessiva di euro 10 milioni che sarà ridistribuita agli aggregati provinciali e di branca secondo la seguente metodologia:

- il 40% in proporzione al ticket riscosso nell'anno 2010 per singola branca e per singola provincia;

- circa il 30% al riequilibrio degli aggregati per le province in cui si registrava un maggiore scostamento rispetto al fabbisogno;

- circa il 30% per la premialità delle nuove aggregazioni dei laboratori;

Ritenuto, altresì, di dover rideterminare, attraverso appositi correttivi, gli aggregati provinciali della branca "Laboratori di analisi", per effetto degli accorpamenti intervenuti tra laboratori, anche di province diverse, nell'anno 2010;

Ritenuto di non dovere includere, nella determinazione del fabbisogno della popolazione siciliana, le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2011 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture. Tuttavia, nelle more degli accordi di confine che saranno definiti tra le Regioni, le A.S.P. dovranno richiedere alle strutture specialistiche separate fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni con l'indicazione di valorizzare le stesse nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una riduzione del 25% nel rispetto della normativa sopra indicata; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni;

Viste le risultanze emerse dall'analisi dell'attività erogata dalle strutture pubbliche e private della Regione nell'anno 2010, così come dedotta dall'ultimo dato consolidato disponibile della produzione complessiva (flusso C e flusso M) distinta per branca e per provincia, riguardante le seguenti branche specialistiche e raggruppamenti di branche:

- medicina nucleare (branca 07);

- radiologia diagnostica (branca 08);

- laboratorio analisi cliniche e microbiologiche (branca 11);

- medicina fisica e riabilitazione (FKT) (branca 12); - odontoiatria (branca 17);

- branche a visita (branche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);

Considerato di poter assumere per l'anno 2011 la stessa metodologia utilizzata nell'anno 2010 per la determinazione degli aggregati provinciali per branca/raggruppamenti di branca, orientata a definire, sulla base del fabbisogno di prestazioni ambulatoriali, l'entità delle risorse disponibili da attribuire alle Aziende sanitarie provinciali per la conseguente assegnazione dei budget alle strutture erogatrici; nonché per commisurare, sia pure parzialmente, le esigenze di riequilibrio delle province e delle branche in cui l'offerta sanitaria privata era sottodimensionata rispetto all'effettivo fabbisogno;

Ritenuto che i direttori generali delle A.S.P., nel caso in cui l'aggregato assegnato nel 2011 in una singola categoria di branca risulti non interamente fruibile in relazione alla domanda e/o alla potenzialità erogativa delle strutture, possono procedere, a seguito di verifiche e monitoraggi periodici, prioritariamente, ad implementare le attività specialistiche carenti nelle aree geograficamente disagiate e successivamente al riequilibrio tra le branche allocando le risorse eccedenti in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda;

Ritenuto di dovere destinare, anche per l'anno 2011, al di fuori dell'aggregato attribuito alla branca, la somma di euro 2.984.000,00, a titolo di premialità, alle strutture private di laboratori di analisi che saranno oggetto di nuove aggregazioni;

Ritenuto coerente con le linee di programmazione sanitaria regionale che le strutture private di specialistica ambulatoriale concorrano alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa, e conseguentemente si impegnino, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale;

Ritenuto che le strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, saranno tenute a garantire, altresì, l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale

n. 2085/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento di gestione delle prescrizioni) che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica, riservando, previo accordo con le Aziende sanitarie provinciali di riferimento, una quota delle proprie prestazioni giornaliere, mediamente quantificabili fino al 50%, in favore dei pazienti inviati dall'A.S.P. con richieste "urgenti" e "brevi" che non possano trovare tempestiva risposta nei servizi pubblici. Tale impegno, utile a rinforzare la partnership pubblico-privata, è peraltro coerente con la funzione di "committenza" esercitata dalle A.S.P. nei confronti dei partner pubblici e privati, come previsto dalla legge regionale n. 5/2009 (artt. 1, 2, 7);

Ritenuto che, per riqualificare l'offerta dell'intero sistema assistenziale, le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale possono concorrere alla realizzazione di nuove formule di offerta "aggregata" (Centri polispecialistici), ivi incluse forme di partnership pubblico-privato, nelle quali il cittadino possa trovare, in un unico accesso, risposta ai propri fabbisogni assistenziali, anche nella prospettiva di costruire futuri scenari di risposta coordinata, pubblico-privato, alle patologie croniche. A tal fine, le strutture private accreditate potranno presentare, entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, un "piano di aggregazione" non vincolante alle A.S.P. di pertinenza, che avranno il compito di valutarlo nei contenuti e nella reale rispondenza ai fabbisogni del sistema ed alle carenze effettivamente presenti nel contesto locale, e successivamente di inoltrarlo, con le valutazioni di merito, entro 30 giorni dalla presentazione, al Dipartimento di pianificazione strategica al fine di valutarne concordemente il reale potenziale e l'eventuale inserimento all'interno degli aggregati del 2012, che saranno dotati delle risorse finanziarie necessarie ad incentivare i programmi di cui sopra;

Ritenuto nell'ambito delle politiche sanitarie regionali, in quanto funzionale al processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa, di attribuire ai direttori generali delle A.S.P. la facoltà di implementare l'erogazione delle cure domiciliari, da parte delle strutture private accreditate, facendo ricorso alle risorse previste per "l'assistenza domiciliare integrata";

Ritenuto che le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata, saranno remunerate in caso di superamento del budget, nel limite massimo del 10% del valore delle prestazioni erogate con tale codice in misura maggiore rispetto a quelle dell'anno precedente, e rendicontate attraverso il flusso M. Sulle ricette S.S.N. relative a tali prestazioni, dovrà essere riportato, nell'apposito spazio della ricetta dedicato, l'indicazione della diagnosi come previsto per le prescrizioni specialistiche ai sensi dell'art. 50 della legge n. 326/03;

Considerato che i limiti assegnati dal presente decreto a ciascuna A.S.P. hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.N., in quanto rimane obbligo dell'A.S.P. territorialmente competente di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito del limite massimo di spesa prefissato dal presente decreto;

Visti gli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative effettuato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, sulle determinazioni di cui al presente decreto;

Ritenuto, pertanto, di determinare gli aggregati provinciali per le branche a visita, odontoiatria, medicina di laboratorio, radiologia, medicina nucleare, medicina fisica e riabilitativa (FKT), in funzione del fabbisogno e della capacità produttiva espressa dai convenzionati nelle rispettive province in cui gli stessi operano;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica convenzionata da privato per l'anno 2011 è incrementato nella misura globale del 3,2% dell'aggregato 2010 (in cui è ricompreso il valore riconosciuto per le aggregazioni dei laboratori di analisi realizzatesi nello stesso anno 2010) di cui il 2% legato all'ISTAT secondo le previsioni contenute nel Programma operativo 2010/2012, l'1% per il riequilibrio delle prestazioni tra le province e lo 0,2% per le strutture accreditate che hanno adottato, hanno in corso di adozione o adotteranno il modello organizzativo, le procedure e le modalità di controllo previsti dall'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001.

.

Aggregato 2011

Importo aggregato 2010

292.119.000,00

Incremento 2%

5.842.000,00

Incremento 1% per riequilibrio

2.921.000,00

Incremento 0,2% per decreto legge n. 231/2001

584.000,00

.

301.466.000,00

Art. 2

L'aggregato regionale come determinato al superiore articolo 1 è incrementato, altresì, della quota del ticket che non sarà riscosso dalle strutture private convenzionate, per effetto dell'innalzamento della soglia ISEE, giusto decreto n. 3188 del 29 dicembre 2010, nella misura complessiva di euro 10 milioni che sarà ridistribuita agli aggregati provinciali e di branca secondo la seguente metodologia:

a) euro 4.000.000,00 in proporzione al ticket riscosso nell'anno 2010 per singola branca e per singola provincia;

b) euro 3.016.000,00 al riequilibrio degli aggregati per le province in cui si registrava un maggiore spostamento rispetto al fabbisogno;

c) euro 2.984.000,00 per la premialità da destinare alle nuove aggregazioni dei laboratori.

Art. 3

Per effetto dei precedenti articoli, le risorse complessivamente destinate all'assistenza specialistica per l'anno 2011 risultano pari ad euro 311.466.000,00 così distinte:

a) euro 307.898.000,00 corrispondenti all'incremento del 2%, nonché all'1% e alle quote individuate all'articolo 2 lettere a) e b);

b) euro 2.984.000,00 destinata al riconoscimento della premialità delle nuove aggregazioni dei laboratori la cui assegnazione è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Assessorato;

c) euro 584.000,00 destinata all'adozione da parte delle strutture accreditate del modello organizzativo, delle procedure e delle modalità di controllo previsti dall'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001; le cui modalità di assegnazione sono rinviate ad un successivo provvedimento dell'Assessorato.

Art. 4

E' approvata la metodologia per la determinazione degli aggregati di spesa per la specialistica ambulatoriale convenzionata esterna e i relativi criteri per la determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2011 alle singole strutture private accreditate, da parte dei direttori generali delle A.S.P., di cui al documento tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A).

Art. 5

Sono determinati, sulla base della metodologia di cui al precedente articolo, gli aggregati provinciali per l'anno 2011, come specificati nella tabella che segue, da assegnare alle strutture private accreditate per l'attività specialistica ambulatoriale esterna, al netto del ticket e con l'esclusione delle prestazioni di nefrologia e radioterapia, come già previsto nel decreto n. 779/2010, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto e gli aggregati provinciali.

Azienda

Aggregato 2011

A.S.P. di Agrigento

35.687.000,00

A.S.P. di Caltanissetta

8.365.000,00

A.S.P. di Catania

69.487.000,00

A.S.P. di Enna

4.564.000,00

A.S.P. di Messina

37.535.000,00

A.S.P. di Palermo

88.162.000,00

A.S.P. di Ragusa

10.998.000,00

A.S.P. di Siracusa

23.729.000,00

A.S.P. di Trapani

29.371.000,00

Totale

307.898.000,00

Gli aggregati provinciali sono comprensivi anche dei contributi previdenziali di legge a carico delle Aziende sanitarie provinciali che sono comunque da imputare ai singoli aggregati di branca che li hanno prodotti; resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6

Limitatamente alle prestazioni di dialisi e radioterapia si stabilisce che:

a) eventuali superamenti della spesa 2011 determinata dall'A.S.P. competente per territorio sulla base della spesa consolidata dell'anno precedente, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza che dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completate entro il 31 marzo 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato;

b) a tal fine le A.S.P. nelle quali si dovesse profilare in corso d'anno il superamento della spesa prefissata per dialisi e radioterapia, dovranno stipulare con i centri priva-ti operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, tenuto conto delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio.

Art. 7

La quota di incremento pari al 2%, legato all'ISTAT secondo le previsioni contenute nel Programma operativo 2010/2012, può essere applicato sul budget di struttura in misura differenziata, attraverso la negoziazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste dall'A.S.P. alla singola struttura.

Art. 8

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), le strutture specialistiche, nelle more degli accordi di confine da definire tra le Regioni, sono tenute ad emettere separate fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni con l'indicazione di valorizzare le stesse nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una riduzione del 25% nel rispetto della normativa vigente in materia. La mancata evidenza separata della contabilizzazione fiscale comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni in argomento.

Art. 9

Gli aggregati per l'anno 2011 sono suddivisi per provincia e per branca, come da tabella allegata al presente provvedimento (allegato B).

Nel caso in cui l'aggregato assegnato nel 2011 in una singola categoria di branca risulti non interamente fruibile in relazione alla domanda e/o alla potenzialità erogativa delle strutture presenti nel territorio provinciale, i direttori generali possono procedere, a seguito di verifiche e monitoraggi periodici, prioritariamente, a implementare le attività specialistiche carenti nelle aree geograficamente disagiate e successivamente al riequilibrio tra le branche allocando le risorse eccedenti in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda.

E' riconfermata, anche per il 2011, la possibilità per gli erogatori accreditati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività verificatasi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo operando meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 20% e comunque sempre entro i limiti del budget complessivo.

Art. 10

Le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale che concorrono alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa, saranno tenute, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale.

Art. 11

Le strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, saranno tenute a garantire, l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, riservando, previo accordo con le Aziende sanitarie provinciali di riferimento, una quota delle proprie prestazioni giornaliere, mediamente quantificabili fino al 50%, in favore dei pazienti inviati dall'A.S.P. con richieste "urgenti" e "brevi" che non possano trovare tempestiva risposta nei servizi pubblici.

Art. 12

Al fine di riqualificare l'offerta dell'intero sistema assistenziale, le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale che intendono concorrere alla realizzazione di nuove formule di offerta "aggregata" (Centri polispecialistici), ivi incluse forme di partnership pubblico-privato, potranno presentare, entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, un "piano di aggregazione" non vincolante alle A.S.P. di pertinenza, che avranno il compito di valutarlo nei contenuti e nella reale rispondenza ai fabbisogni del sistema ed alle carenze effettivamente presenti nel contesto locale, e successivamente di inoltrarlo, con allegate le valutazioni di merito, entro 30 giorni dalla presentazione, al dipartimento di pianificazione strategica al fine di valutarne concordemente il reale potenziale e l'eventuale inserimento all'interno degli aggregati del 2012.

Art. 13

Le Aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare, con le strutture private accreditate, già autorizzate ad effettuare prestazioni di diagnostica di laboratorio nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per l'erogazione di prestazioni di prelievo ematico domiciliare, in favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM ha definito un progetto assistenziale individualizzato sulla base della valutazione multidimensionale attuata con lo strumento in uso (SVAMA) secondo quanto previsto dal decreto del 2 luglio 2008, come integrato dalla disciplina di settore di cui alle linee guida approvate con decreto presidenziale del 26 gennaio 2011. Tale tipologia di prestazione domiciliare, effettuata dal personale abilitato al prelievo ai sensi della normativa vigente e in possesso dei requisiti di cui al decreto n. 890/2002, sarà remunerata in aggiunta alla tariffa regionale in atto vigente, nella misura di 5,00 euro per percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente fino a 3 Km. e nella misura di euro 8,00 per percorso superiore a 3 Km.

Art. 14

Le Aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare con le strutture già autorizzate ad effettuare trattamenti riabilitativi in regime ambulatoriale (paragrafo 2.2-a dell'allegato al decreto 17 giugno 2002, n. 890), nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per l'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari, in favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM (unità di valutazione multidimensionale) ha definito un progetto assistenziale individualizzato sulla base della valutazione dell'appropriatezza terapeutica rispetto al grado di complessità dei pazienti, effettuata attraverso lo strumento di valutazione in uso (SVAMA) e limitatamente al percorso riabilitativo indicato al PR 1 di cui al decreto del 27 giugno 2002. Sono fatte salve le modalità già poste in essere dalle Aziende sanitarie provinciali per l'erogazione del servizio nel rispetto di quanto indicato, in materia di esternalizzazione, dalle direttive assessoriali esplicative dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2009 (nota prot. n. 10221 del 18 settembre 2009 e n. 657 del 18 febbraio 2010). Per i percorsi riabilitativi denominati PR1 effettuati a domicilio, sarà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di prelievo ematico domiciliare, nella misura di 5,00 euro per percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente fino a 3 Km. e nella misura di euro 8,00 per percorso superiore a 3 Km.

Art. 15

Le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata, di cui alla tabella sotto riportata, saranno remunerate in caso di superamento del budget, nel limite massimo del 10% del valore delle prestazioni erogate con tale codice in misura maggiore rispetto a quelle dell'anno precedente e rendicontate attraverso il flusso M. Sulle ricette S.S.N. relative a tali prestazioni, dovrà essere riportato, nell'apposito spazio della ricetta dedicato, l'indicazione della diagnosi come previsto per le prescrizioni specialistiche ai sensi dell'art. 50 della legge n. 326/03.

Prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore con esenzione codice 048

Anatomia patologica

Esame citologico, esame istologico

Anestesia

Visita, terapia del dolore, cateteri centrali

Cardiologia

Visita, ECG, ecocardiografia

Chirurgia

Visita, piccoli interventi

Dermatologia

Visita, escissione lesione cutanee

Ematologia

Visita

Endocrinologia

Visita, ecografia

Endoscopia

EDGS, rettocolonscopia

Fisiatria

Visita, manovre riabilitative

Gastroenterologia

Visita, ecografia

Geriatria

Visita, valutazioni geriatriche, (es. CGA)

Ginecologia

Visita, PAP test, ecografia

Patologia clinica

Esami ematochimici, markers, esami urine

Medicina nucleare

Scintigrafia ossea, tiroidea, renale

Neurologia

Visita, elettromiografia,

Oculistica

Visita, fundus oculi

Odontoiatria

Visita, ortopantografia (pz. in terapia con bifosfonati)

Ortopedia

Visita

Otorinolaringoiatria

Visita, esame rinoscopico, biopsie

Pneumologia

Visita, spirometria, emogasanalisi

Psichiatria

Visita

Radiologia

RX, mammografia, ecografia, TC, RMN

Reumatologia

Visita

Urologia

Visita, cistoscopia, ecografia

non sono incluse le prestazioni terapeutiche tipo chemioterapia, radioterapia ecc.

Art. 16

Con il presente decreto si avvia un nuovo ciclo di aggregazioni delle strutture private accreditate e contrattualizzate ad effettuare prestazioni di diagnostica di laboratorio (branca n. 11); si riaprono i termini per l'aggregazione, ai sensi del decreto n. 2674 del 18 novembre 2009, delle strutture private accreditate di laboratorio per consentire nuove aggregazioni o modifiche delle aggregazioni attuali che portino ad un aumento del numero dei componenti (a meno di diminuzioni dovute all'esercizio dei diritti di recessione già acquisiti). Per l'anno 2011 alle strutture private accreditate che si aggregano ex novo o aumentano il loro attuale livello di aggregazione, sarà riconosciuta una premialità determinata secondo le modalità ed i criteri disciplinati nel documento allegato C. Alle strutture, singole o già aggregate, che entrano a far parte di questo nuovo ciclo di aggregazioni è attribuita una facoltà di recesso dell'aggregazione da manifestarsi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012, data entro la quale si procederà alla revoca automatica dei codici regionali delle singole strutture aggregate. Per i singoli laboratori, aderenti alla prima fase aggregativa e fruitori della premialità per l'anno 2010, che dovessero cambiare la struttura aggregativa di appartenenza, i termini per il diritto di recessione rimangono quelli previsti dalla prima fase di aggregazione ai sensi del decreto n. 2674.

Art. 17

Per allineare e consolidare la riorganizzazione delle reti di offerta dell'attività di diagnostica di laboratorio, con successivi decreti, si adotteranno parametri e scadenze conformi alle linee guida e di indirizzo contenuti negli accordi adottati o adottandi dalla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 18

Il recesso dall'aggregazione delle strutture private accreditate per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, determina la perdita della premialità attribuita, mentre il trasferimento da una aggregazione ad un'altra non comporta l'attribuzione di ulteriori premialità.

Art. 19

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti relativi all'esercizio 2011 utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (allegato D).

Le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto di cui al precedente comma, ovvero chiedono di apporre riserve in ordine alla proposta contrattuale come formulata dalle A.S.P. competenti - fatto salvo ovviamente, il diritto di adire l'autorità giudiziaria - saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del decreto legislativo n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In caso di contenzioso, le A.S.P. accantoneranno a valere sul limite di spesa della branca di appartenenza le somme eventualmente spettanti al ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso.

Art. 20

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati e inviando all'Assessorato, nei successivi 15 giorni, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori, autenticati ai sensi di legge, in formato sia cartaceo che informatico.

Art. 21

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate per quota capitaria delle A.S.P. della Regione Siciliana.

Art. 22

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 22 giugno 2011.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 28 giugno 2011 al n. 51.

Allegato A

SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA

DOCUMENTO TECNICO PER LA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI DI SPESA PER L'ANNO 2011

Elementi e fonti di analisi

Le fonti e gli indicatori utilizzati ai fini della presente analisi sono i seguenti:

- risultanze emerse dall'analisi dell'attività erogata dalle strutture private della Regione nell'anno 2010, così come dedotte dai flussi M, distinte per branca e per provincia;

- risultanze emerse dall'analisi dell'attività erogata dalle strutture pubbliche della Regione nell'anno 2010, così come dedotta dall'ultimo dato consolidato disponibile della produzione complessiva (flusso C), distinta per branca e per provincia;

- numero di prestazioni procapite medio regionale distinto per branca, applicato alle singole province sulla base della popolazione residente all'1 gennaio 2010, pesata secondo gli indicatori ministeriali di seguito riportati:

Classi di età

0

1-4

5-14

15-24

25-44

45-64

65-75

> di 75

Pesi

0,242

0,204

0,169

0,228

0,363

0,573

1

0,897

La presente analisi riguarda le seguenti branche specialistiche e raggruppamenti di branche:

- medicina nucleare (branca 07);

- radiologia diagnostica (branca 08);

- laboratorio analisi cliniche e microbiologiche (branca 11);

- medicina fisica e riabilitazione (FKT) (branca 12);

- odontoiatria (branca 17);

- branche a visita (branche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30). Non sono incluse nella presente analisi:

- le prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alle branche di "radioterapia" e "nefrologia" in considerazione della loro natura "salvavita";

- le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) che, per effetto di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2010 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture e valorizzate in misura pari al 75% delle tariffe vigenti nel territorio regionale.

Risultanze dell'analisi

- dall'analisi dell'attività ambulatoriale erogata dalle strutture della Regione negli anni in osservazione permane, una evidente correlazione tra la richiesta di prestazioni ambulatoriali e l'offerta sanitaria presente sul territorio nonché una notevole variabilità nelle diverse province siciliane, sia in termini di volumi di prestazioni procapite che di spesa procapite per analoghe branche specialistiche.

Aggregati provinciali per branca/raggruppamenti di branca: descrizione del metodo di calcolo

Sulla base di quanto emerso dall'analisi dell'attività ambulatoriale resa dalle strutture pubbliche e private accreditate della Regione, si assume il volume della produzione rilevata dagli appositi flussi informativi (Flussi C e M) nell'anno 2010.

Si procede alla determinazione dei tetti di spesa in funzione dell'effettivo fabbisogno e dell'esigenza di riequilibrare la disomogeneità esistente tra le province, secondo la metodologia di seguito descritta:

1) Si prende in considerazione il volume delle prestazioni rese dal pubblico e dal privato dell'anno 2010, al netto delle prestazioni rese sia dal pubblico che dal privato a cittadini non residenti (mobilità attiva extra regionale).

2) Si suddivide il valore di cui al punto 1 per la popolazione residente pesata secondo il sistema dei pesi ministeriali (rapportato all'intera popolazione residente) ottenendo, per provincia e per branca, il numero delle prestazioni procapite.

3) Si calcola il numero medio regionale di prestazioni procapite e si assume come valore di riferimento.

4) Si moltiplica il valore di cui al punto 3 per la popolazione pesata di ciascuna provincia ottenendo il fabbisogno teorico di prestazioni per popolazione residente pesata per ciascuna branca.

5) Si sottrae al valore di cui al punto 4, per ciascuna provincia e branca, il volume di attività resa dal pubblico ai cittadini siciliani nell'anno 2010, ottenendo la quota di fabbisogno teorico di prestazioni ambulatoriali da privato.

6) Il valore di cui al punto 5 si corregge con il saldo di mobilità infraregionale resa dal privato (aggiungendo la quota di mobilità attiva e sottraendo la quota di mobilità passiva) ottenendo il fabbisogno teorico comprensivo del saldo di mobilità di prestazioni ambulatoriali per ciascuna provincia e branca.

7) Si procede alla valorizzazione in euro del fabbisogno di prestazioni ambulatoriali per ciascuna provincia e per branca, prendendo a base di calcolo il valore complessivo delle prestazioni erogate dal privato per il numero complessivo corrispondente delle relative prestazioni (massima capacità produttiva nel triennio 2007-2009), ottenendo il valore del costo medio per prestazione; si moltiplica il valore ottenuto per il numero delle prestazioni risultanti dalla determinazione del fabbisogno di cui al punto 6, ottenendo in tal modo l'ammontare teorico delle risorse necessarie per far fronte al suddetto fabbisogno.

8) Si procede a determinare l'aggregato 2011 partendo dall'aggregato 2010 rettificato dalle risorse per le aggregazioni (solo nel caso dei Laboratori di analisi) e incrementandolo nella misura del 2% e della quota parte del ticket.

9) Si calcola lo scostamento percentuale tra l'aggregato 2011, di cui al punto 8, ed il fabbisogno, di cui al punto 7, e si evidenziano, per singola branca, i maggiori scostamenti.

10) Sugli scostamenti più significativi si determina la differenza, in valore assoluto, tra l'aggregato parziale 2011 e la valorizzazione dell'attività 2010.

11) Gli scostamenti di cui al punto 10 sono stati in parte ridotti attraverso un riequilibrio economico volto ad omogeneizzare la capacità erogativa delle prestazioni specialistiche da privato sull'intero territorio regionale (unica eccezione per la branca di medicina nucleare in cui è stata operata una decurtazione dell'aggregato della provincia di Agrigento che ha fatto registrare una capacità produttiva inferiore rispetto al valore dell'aggregato).

Al fine di perseguire il processo di riequilibrio introdotto con il presente provvedimento si procederà ad un monitoraggio degli effetti, al fine di definire criteri e strumenti più rispondenti all'effettivo fabbisogno.

Metodologia di calcolo per la costruzione dei budget delle singole strutture

Per la determinazione del budget 2011 delle singole strutture private accreditate e con regolare rapporto convenzionale, i direttori generali delle A.S.P. dovranno, per ciascuna branca, ripartire l'aggregato provinciale assumendo come riferimento il budget assegnato nell'anno 2010 comprensivo della quota correlata ai criteri premiali, previa verifica, del mantenimento delle condizioni che li hanno determinati.

Quindi la quota di incremento pari al 2%, può essere applicato sul budget di struttura in misura differenziata, attraverso la negoziazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste dall'A.S.P. alla singola struttura a cui aggiungere, la quota di ticket che si presume non riscuotibile nell'anno 2011 - per effetto dell'innalzamento della soglia ISEE da 9.000 a 11.000 - da calcolarsi, sulla base della somma assegnata per detto titolo, in misura proporzionale alla quota di ticket riscossa nell'anno 2010.

Le premialità previste per l'anno 2011 saranno assegnate per i laboratori di analisi sulla base delle condizioni previste e disciplinate dall'allegato "C" mentre per l'adeguamento al decreto legislativo n. 231/2001 saranno assegnate sulla base delle istanze proposte dai soggetti titolati a beneficiarne e delle relative verifiche da parte dell'A.S.P. competente.

Di seguito sono rappresentate per i vari passaggi di incrementi degli aggregati provinciali:

tabella

Allegato C

PREMIALITA' PER I LABORATORI CHE SI AGGREGANO

1) I laboratori privati aggregati, all'atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto, o che si aggregano per effetto del presente decreto, ai sensi del decreto n. 2674 del 18 novembre 2009, vengono classificati, a secondo della produttività (in termini di prestazioni annuali) e del numero dei componenti (in termini di soggetti aggregatisi), in 4 fasce produttive, dipendenti dal numero di prestazioni erogate nell'anno 2010 (risultanti dal flusso M), ed in 3 sottolivelli aggregativi corrispondenti al numero di soggetti che fanno richiesta di aggregazione.

2) Nell'anno 2011, per i laboratori che si aggregano ex novo secondo il decreto n. 2674/09 o che modificano la loro condizione di appartenenza iniziale portandosi ad una fascia produttiva e/o aggregativa, di cui alla tabella n. 1 che segue, superiore a quella posseduta alla data di uscita del presente decreto, è prevista una premialità consistente in un aumento del loro budget per il 2011 rispetto a quello già assegnato per l'anno 2010 (comprensivo di premialità eventualmente conseguita).

3) La premialità viene determinata secondo i coefficienti di calcolo riportati nella tabella n. 1 che segue; essa dipende dalla configurazione produttiva ed aggregativa, di cui ai punti precedenti, che si realizza a seguito della riapertura dei termini del processo aggregativo di cui all'art. 16 del decreto di cui questo allegato è parte integrante; la configurazione che determina il diritto alla premialità è da intendersi quella realizzata (per le nuove aggregazioni) e quella superiore a quella posseduta (per i soggetti aggregati già operanti). Per ogni fascia e livello aggregativo, la percentuale di incremento del budget viene riconosciuta se la fascia di produttività realizzata o superiore conseguita viene raggiunta con almeno il numero di soggetti componenti corrispondenti alle sottofasce aggregative a, b, c previste.

Tab. n. 1

Tipologia

(fascia di produttività)

Livello aggregativo

Numero di soggetti componenti l'aggregato

% Incremento budget 2010

1ª fascia

100.000 ≥prestaz. ≤200.000

1a

1b

1c

≥4

≥6

≥8

5

10

20

2ª fascia

200.000 > prestaz. ≤500.000

2a

2b

2c

≥4

≥8

≥12

5

10

20

3ª fascia

500.000 > prestaz. ≤800.000

3a

3b

3c

≥6

≥12

≥16

2,5

5

10

4ª fascia

prestaz. >800.000

4a

4b

4c

≥6

≥18

≥28

2,5

5

10

4) La premialità è riconosciuta e calcolata per l'intero anno 2011.

5) La premialità conseguita viene integralmente persa e, quindi conteggiata in negativo sul budget dell'anno successivo a quello di aggregazione, se i componenti che permettono di conseguire la premialità dovessero recedere dall'aggregazione entro i termini previsti dall'art. 16 del decreto di cui questo allegato è parte integrante.

6) I soggetti possessori di codice identificativo regionale, concorrono aggregandosi a far maturare il diritto alla premialità una sola volta nel corso dell'anno 2011 e non potranno contribuire a determinarla una seconda volta se cambiano raggruppamento.

7) I laboratori già aggregati funzionalmente ai sensi del decreto del 2001 saranno tenuti, entro il 31 dicembre 2012, ad adeguare la loro struttura aggregativa alla disciplina prevista dal decreto n. 2674/2009. Gli stessi laboratori potranno anticipare l'adeguamento previsto entro la data del 31 dicembre 2011. In quest'ultimo caso gli stessi beneficeranno della premialità prevista e disciplinata dalla tab. 1.

8) Le fasce di produttività ed i livelli aggregativi, di cui alla tabella n. 1, sono stati determinati tenendo conto della situazione attuale delle aggregazioni già realizzatesi ai sensi del decreto n. 2674/09

9) Ai fini della premialità le istanze potranno essere avanzate a partire dalla data di pubblicazione del decreto cui è allegato il presente documento ed entro e non oltre il 31 dicembre 2011. I soggetti aggregati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti entro il 31 marzo 2012, pena la perdita del diritto alla premialità.

Allegato D

Contratto tra

L'anno................. il giorno......... del mese di........................... presso i locali dell'Azienda sanitaria provinciale di........................... con sede in...........................

Sono presenti

Lo specialista e/o la struttura........................... (indicare la ragione sociale) partita Iva: ........................... codice fiscale (se diverso dalla partita Iva) ........................... con sede in........................... (prov.:........... CAP:..........................) via........................... n. ........... rappresentata dal/la signor/a........................... codice fiscale: ........................... domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76, T.U. n. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario dell'A.S.P. che redige il presente contratto;

b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di...............................;

c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006;

d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

E

L'Azienda sanitaria provinciale di........................... partita Iva: ........................... codice fiscale (se diverso dalla partita Iva) ........................... rappresenta dal direttore generale dr. ........................... nato a........................... il........................... munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n. ............. del........................... e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca........................... in conformità al decreto dell'Assessore della salute della Regione Siciliana n. ......... del..........................

Premesso

- che con delibera n. 497 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

- che con decreto n. .......... del........................ l'Assessore della salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2011, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;

- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2011 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2011 alla data di sottoscrizione del presente;

- che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di........................... per l'anno....................... è pari ad euro........................... ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;

- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. ................del............................ ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno.....................;

- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione, in ottemperanza alle osservazioni espresse nel verbale del Tavolo di verifica del 30 luglio, 10 novembre e 22 dicembre 2010, è necessario predefinire il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione già mediamente determinata negli anni precedenti che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2011 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

- il provvedimento contenuto nella nota prot. n. 27002 del 21 marzo 2011 con la quale, al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni dell'assistenza sanitaria da privato, nelle more della definizione degli aggregati regionali e provinciali per l'anno 2011, ha autorizzato i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nell'ambito delle risorse finanziarie di fondo sanitario provvisorio già attribuite e liquidate mensilmente, al pagamento delle prestazioni rese dalle strutture provate convenzionate, nella misura massima di un dodicesimo dei budget assegnati alle stesse per l'anno 2010;

- il decreto n. ........... del...................... con il quale vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2011 per la specialisti ambulatoriale privata, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;

Considerato e condiviso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma operativo 2010/2012 e degli atti allo stesso connessi e/o conseguenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento dello specialista e/o della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget........................;

- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati allo specialista e/o alla struttura specialistica che non hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget........................;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile allo specialista e/o alla struttura specialistica................................ per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2011, in euro............................. (al netto dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;

2. L'ammontare del budget attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica, per l'intero anno 2011, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione è di euro........................., determinato sulla base del dato consolidato del 2010. Le prestazioni aggiuntive rispetto al budget assegnato saranno riconosciute, nei limiti dei futuri accordi interregionali, e comunque previa formale disposizione da parte dell'A.S.P. territorialmente competente. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 25%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni.

Art. 3

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica............................................. si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il.............................. giorno successivo al mese di riferimento garantendo l'allineamento della valorizzazione dell'attività riportata dal flusso a quanto fatturato. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati e/o la non corrispondenza degli stessi al fatturato, comporterà il pagamento in dodicesimi del 50% del minore tra l'importo liquidabile e il fatturato/flusso M, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica.................................. avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 296 del 27 dicembre 2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.

2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge n. 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge n. 296/2006.

3. Lo specialista e/o la struttura specialistica.............................................. si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).

4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate.

N.B. solo per dialisi e radioterapia

Art. 4 bis

1. Le parti concordano che per le prestazioni di dialisi e radioterapia, ai sensi del decreto assessoriale n. ........... del....................... dell'Assessore della salute della Regione Siciliana, eventuali superamenti del budget per l'esercizio 2011, fissato sulla base della spesa consolidata dell'anno precedente e riportata nel presente contratto, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato, previa stipula di appositi accordi integrativi tra l'A.S.P. ed i centri privati operanti sul proprio territorio, alle condizioni e con le modalità specificate nello stesso decreto.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'A.S.P. corrisponderà alla struttura privata............................................................. mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

2. I conguagli saranno effettuati in quattro tranche come segue: entro il 15 giugno per le fatture del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le fatture del 2 trimestre, entro il 15 dicembre per le fatture relative al 3 trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. In prima applicazione nel-l'anno 2011 il primo conguaglio avverrà entro il 15 settembre per le fatture del periodo gennaio-giugno 2011.

3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione dei conguagli di cui al precedente comma 2 è subordinata al ricevimento da parte dell'A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni.

4. Lo specialista e/o la struttura specialistica............................ si obbliga a comunicare all'Azienda l'avvenuto esaurimento del bud-get assegnato entro il termine di 7 giorni dall'esaurimento del medesimo;

. Lo specialista e/o la struttura specialistica............................ prende atto del divieto di remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget, e si dichiara disponibile, esaurito il budget assegnato, ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti applicando la tariffa sociale a carico degli stessi prevista e disciplinata dall'art. 4 del decreto n. 2594/07.

Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'A.S.P. per la necessaria accettazione.

Art. 7

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica........................., avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

1. Al presente contratto riferito al periodo di competenza 1° gennaio-31 dicembre 2011, in esecuzione al decreto n. ......... del................. dell'Assessore della salute della Regione Siciliana, è attribuito - ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legislativo n. 187/2010 - il codice identificativo (C.I.G.) n. ................. da riportare sui documenti fiscali emessi in esecuzione del contratto.

2. La struttura.................................. con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. Il presente contratto si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, rescisso con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite da parte della struttura............................... senza l'ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A.

4. Il presente contratto sarà adeguato agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

Art. 9

1. In caso di contenzioso l'Azienda sanitaria provinciale accantonerà a valere sul limite di spesa della branca di appartenenza le somme eventualmente spettanti alla struttura sanitaria privata ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso.

2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata......................... con il servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale.............................. con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/legale rappresentante della struttura........................................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di.....................................

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 e 9 sono specificamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/legale rappresentante della struttura.........................................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di...................................