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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2011, n. 134

G.U.R.I. 9 agosto 2011, n. 184

Regolamento per la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 19, 28-bis e 32;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dellefinanze e degli affari esteri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale.

2. La formazione all'estero è disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.

3. Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonché dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.

Art. 2

Obiettivi della formazione

1. La formazione all'estero si fonda sull'esperienza comparata e mira a:

a) far acquisire ai dirigenti competenze e strumenti tipici delle scienze manageriali;

b) fornire ai dirigenti gli strumenti e le tecniche proprie del processo decisionale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione degli uffici pubblici, agli indicatori di qualità, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo;

c) incrementare il livello delle competenze dei dirigenti per assicurarne il miglior contributo alla performance generale dell'organizzazione statale;

d) sviluppare la capacità di interagire con amministrazioni e organismi internazionali.

2. La formazione si svolge essenzialmente su metodologie funzionali alla razionale impostazione dei processi, in correlazione alla efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 3

Programmazione della formazione all'estero

1. Le amministrazioni che bandiscono il concorso di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 curano la programmazione della formazione all'estero dei dirigenti nell'ambito del piano annuale della formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in modo da assicurarne lo svolgimento nel periodo immediatamente successivo all'assunzione e precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, le esigenze formative dei dirigenti che saranno assunti in esito alle procedure, tenendo conto dei posti messi a concorso.

Art. 4

Individuazione delle amministrazioni estere presso le quali effettuare la formazione

1. La formazione si svolge presso gli uffici amministrativi degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione, degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché degli organismi dell'Unione europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e sentiti il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con le amministrazioni estere per lo svolgimento della formazione di cui al presente regolamento, prevedendo forme di controllo sull'effettivo svolgimento del predetto periodo di formazione.

3. Le amministrazioni che bandiscono il concorso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando concordano con la Scuola superiore della pubblica amministrazione l'utilizzo di accordi o convenzioni di cui al comma 2 ovvero, in ragione di esigenze formative specifiche, la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni estere per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione.

4. Per la formazione all'estero dei dirigenti le amministrazioni, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, possono altresì avvalersi degli accordi di reciprocità stipulati ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Le amministrazioni che hanno bandito il concorso individuano, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto del numero e della tipologia dei posti banditi, le amministrazioni estere presso cui far svolgere ai dirigenti assunti l'attività di formazione e ne danno apposita pubblicità sul proprio sito istituzionale, prima dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso.

6. L'amministrazione estera di destinazione è scelta dal vincitore al momento dell'assunzione tra quelle preventivamente individuate ai sensi del presente articolo.

Art. 5

Modalità di compimento della formazione

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d'intesa con le amministrazioni che hanno bandito il concorso e con le amministrazioni estere presso le quali la formazione deve essere svolta, predispone apposito progetto formativo, tenuto conto della tipologia e delle peculiarità dell'incarico che deve essere conferito al dirigente. Nel progetto sono indicati gli obiettivi formativi da conseguire durante il periodo di formazione ed i criteri di valutazione del dirigente.

2. La formazione si svolge a tempo pieno per un periodo di sei mesi, preferibilmente continuativi presso una o più amministrazioni estere secondo i contenuti del progetto formativo.

3. Il periodo di formazione può essere rinviato o sospeso quando ricorrono legittime cause di sospensione della prestazione lavorativa. In ogni caso, la formazione deve essere completata entro tre anni dalla conclusione del concorso.

4. La formazione si svolge mediante una attività pratica di stage e con la partecipazione del dirigente ad eventuali convegni e seminari.

5. Il dirigente organizza la propria attività e assicura la presenza in servizio nel rispetto delle esigenze della struttura presso la quale svolge la formazione.

Art. 6

Valutazione del livello di professionalità

1. Al termine del periodo di formazione, l'amministrazione estera, sentita l'amministrazione che ha bandito il concorso, effettua la valutazione del livello di professionalità acquisito dal dirigente in ragione dei contenuti del progetto formativo e dei criteri individuati nello stesso progetto. In caso di formazione svolta presso più amministrazioni, ciascuna cura la valutazione per il periodo di riferimento.

2. Ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 7, la valutazione positiva del dirigente equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per coloro che non hanno già superato il periodo di prova in qualità di dirigente di II fascia nella stessa o in altre amministrazioni.

Art. 7

Trattamento economico spettante ed oneri finanziari per il periodo di formazione all'estero

1. Anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo di formazione all'estero, al dirigente sono corrisposti il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa vigente.

2. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di accordi di reciprocità, il trattamento economico di cui al comma 1 può essere posto direttamente a carico dell'amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 115