
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 giugno 2011
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 1 luglio 2011, n. 28
Approvazione del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 che modifica il regolamento CE n. 1028/2006;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008;
Visto il DPR 3 ottobre 2008 n. 196 recante disposizioni circa l'applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese;
Vista la circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente regolamento CE n. 1828/06;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007;
Visto l'asse 3 del PO FESR 2007/2013 - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo;
Visto l'obiettivo specifico 3.3. Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche;
Visto l'obiettivo operativo 3.3.1. Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali;
Vista la linea di intervento 3.3.1.4 Azioni per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente (ctg. nn. 6, 9, 57);
Viste le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;
Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato dalla Commissione il 6 luglio 2009;
Visto l'art 18 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9;
Visto il decreto n. 85/GAB del 23 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010 reg. n. 1 fg. n. 2, con cui sono state sono approvate e rese esecutive le direttive per l'attuazione della linea d'intervento 3.3.1.4 del Programma operativo del Fondo europeo sviluppo regionale della Sicilia 2007-2013;
Visto il decreto n. 39/Gab del 5 novembre 2011 che ha apportato parziali modifiche al citato decreto n. 85/Gab del 23 dicembre 2009;
Visto il decreto n. 85/4 del 20 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, con il quale sono stati approvati il bando pubblico e i relativi allegati per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013;
Vista la circolare n. 3, prot. n. 529/4S del 6 aprile 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 15 aprile 2011, con la quale vengono fornite indicazioni e precisazioni in ordine ai contenuti del predetto bando;
Visto il decreto n. 2315/4 del 23 maggio 2011 laddove, in particolare, viene modificato l'art. 11 del bando in argomento in merito all'indicatore n.10 - Impatto sociale del programma d'investimento: occupazione diretta;
Visto il decreto n. 2524/4 del 3 giugno 2011 con il quale, al fine di permettere l'applicazione del criterio di selezione indicato dall'art. 11 - indicatore n. 4 del bando pubblico, è stata indicata la precisa localizzazione dei progetti d'investimento che potranno ottenere l'attribuzione del punteggio relativo agli interventi da realizzare in edifici siti in borghi marinari;
Vista la deliberazione n. 129 del 21 aprile 2011 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'Assessorato regionale delle attività produttive all'utilizzo del 30% delle risorse accantonate, con delibazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo, sulla linea d'intervento 3.3.1.4, nella misura del 25% della predetta quota finanziaria, in favore del settore turistico-alberghiero delle isole Pelagie per far fronte alla grave situazione di emergenza e di crisi causato dal forte flusso migratorio di questo periodo, e nella misura del 5% della medesima quota finanziaria a favore dell'isola di Pantelleria, per le medesime finalità;
Considerato che sono già stati svolti i lavori relativi alla concertazione con i Tavoli tecnici previsti dalle già citate Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007-2013 relativamente allo schema di bando per l'attivazione della linea d'intervento in argomento e che, come comunicato da questo dipartimento all'autorità di gestione con nota n. 906/4 del 19 maggio 2011, non si è ritenuto di dovere sottoporre nuovamente lo schema del bando alla predetta concertazione;
Ritenuto di dovere provvedere all'approvazione del bando e dei relativi allegati per l'utilizzo del 30% dell'intera dotazione finanziaria della linea d'intervento 3.3.1.4, nella misura del 25% della predetta quota finanziaria, in favore del settore turistico-alberghiero delle isole Pelagie e nella misura del 5% della medesima quota finanziaria a favore dell'isola di Pantelleria;
Decreta:
Articolo Unico
In relazione a quanto specificato nelle premesse, è approvato il bando pubblico e relativi allegati per l'utilizzo del 30% delle risorse accantonate, con delibazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo, sulla linea d'intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013, per le finalità previste dalla stessa linea, nella misura del 25% della predetta quota finanziaria, in favore del settore turistico-alberghiero delle isole Pelagie e nella misura del 5% della medesima quota finanziaria a favore dell'isola di Pantelleria.
Il presente decreto, il bando pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito del dipartimento regionale delle attività produttive raggiungibile all'indirizzo http://pir.regione.sicilia.it.
Palermo, 15 giugno 2011.
ROMANO
Allegato
BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE,LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA LOCALE E DELLE CORRELATE ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI UN REGIME DI AIUTI, AI SENSI DELL'ART. 75 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009, N. 9, A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI IN SICILIA NEL SETTORE TURISTICO.
PREMESSA
L'obiettivo dell'asse 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, nella strategia complessiva di sviluppo, mira alla "valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo" attraverso la trasformazione delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche sottoutilizzate, in aumento di opportunità e benessere per i cittadini e le imprese siciliane, attraverso l'attivazione di nuove filiere produttive collegate alle risorse culturali e ambientali e la realizzazione di attività culturali in connessione con la politica turistica, inserita in un quadro di sostenibilità.
Per quanto concerne la più complessiva azione rivolta a rafforzare l'attrattività turistica, la nuova strategia tenderà a favorire la continua ridefinizione dei modelli che regolano le attività economiche del turismo, in relazione alle esigenze poste dalla globalizzazione e dalla crescente specializzazione dei diversi contesti territoriali e delle relative vocazioni.
Sulla base delle precedenti considerazioni, l'obiettivo globale dell'asse viene così declinato nell'obiettivo specifico 3.3 teso a "rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche" e nell'obiettivo operativo 3.3.1 finalizzato a "potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali".
Gli effetti attesi sono principalmente legati alla crescita dei flussi turistici e del tasso medio di permanenza del turista ed all'incremento della spesa pro-capite in attività di fruizione delle attrattività del territorio.
Il presente bando è finalizzato all'attuazione della linea di intervento 3.3.1.4: Azioni per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente (ctg. nn. 6, 9, 57).
La procedura individuata è quella stabilita dall'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, nel quale è prevista l'attivazione attraverso appositi bandi di un regime d'aiuti all'investimento iniziale consistente nell'erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese e, al 40 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese.
Di conseguenza ai sensi del comma 3 del summenzionato art. 18 sono state emanate le direttive per l'attuazione della linea d'intervento del PO FESR 2007-2013, approvate e rese esecutive con decreto n. 85/GAB del 23 dicembre 2009 registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010 reg. n. 1. fg. n. 2.
Con deliberazione n. 129 del 21 aprile 2011, la Giunta regionale ha autorizzato l'Assessorato regionale delle attività produttive all'utilizzo del 30% delle risorse accantonate, con deliberazione n. 83 del 6 marzo 2009, sulla linea d'intervento 3.3.1.4, nella misura del 25% della predetta quota finanziaria, in favore del settore turistico-alberghiero delle isole Pelagie per far fronte alla grave situazione di emergenza e di crisi causato dal forte flusso migratorio di questo periodo, e nella misura del 5% della medesima quota finanziaria a favore dell'isola di Pantelleria, per le medesime finalità.
Ctg n. 6 - Sostegno alle PMI per promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione tecnologie pulite).
Ctg n. 9 - Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI.
Ctg n. 57- Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici.
Sulla base di tali direttive è emanato il presente bando.
Art. 1
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del regime di aiuto di cui al presente bando è di € 16.078.773,88 (di cui € 13.398.978,23 per gli interventi localizzati nelle isole Pelagie e € 2.679.795,65 per quelli localizzati nell'isola di Pantelleria), pari al 30% delle risorse accantonate, con deliberazione n.83 del 6 marzo 2009, sulla linea d'intervento 3.3.1.4. del PO FESR 2007/2013.
Art. 2
BENEFICIARI
I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dall'allegato I del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, che intendono realizzare gli investimenti sul territorio delle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria e che gestiscono o intendano intraprendere la gestione delle attività economiche di cui al successivo art. 5.
Al fine della partecipazione al presente bando le PMI dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda di contributo, a pena esclusione, i seguenti requisiti:
- le società dovranno essere già regolarmente iscritte nel registro delle imprese e costituite sotto forma di società regolari, ossia società regolarmente costituite così come previsto dal codice civile; le ditte individuali dovranno essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese. Le società dovranno avere nel proprio oggetto sociale esplicito riferimento all'attività turistico-alberghiera. In ordine alla verifica dell'attività economica a carico delle imprese individuali si farà, invece, riferimento al codice Ateco;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali;
- non avere subito provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata, e non trovarsi nelle condizioni interdettive di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- non avere goduto, per lo stesso programma di investimenti, di agevolazioni, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, tranne i casi di formale rinuncia entro la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- non aver presentato domanda di finanziamento per lo stesso programma d'investimento a seguito del bando pubblico approvato con decreto n. 85 del 20 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, tranne i casi di formale rinuncia entro la data di presentazione della nuova domanda di finanziamento;
- non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1 § 7 del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 e dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- dimostrare di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo, attraverso attestazione rilasciata da un istituto di credito o dell'intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93, comprovante la solidità finanziaria dell'impresa istante, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti;
- avere restituito integralmente le eventuali somme dovute per i procedimenti di revoca di agevolazione di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata pronunciata sentenza definitiva;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuati quali illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007.
Art. 3
LIVELLO DI AIUTO
Il regime d'aiuti all'investimento iniziale consiste nell'erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle micro-piccole imprese e al 40 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese.
Art. 4
COPERTURA GEOGRAFICA
Gli interventi inerenti le attività economiche di cui al successivo art. 5 potranno realizzarsi sul territorio delle isole Pelagie e dell'isola di Pantelleria.
Art. 5
SETTORE, ATTIVITA' ECONOMICHE, ATTIVITA' RICETTIVE E TIPOLOGIA DI ATTIVITA' AMMISSIBILI
Il settore in riferimento è quello turistico-alberghiero.
Le attività economiche cui destinare le risorse previste dal regime di aiuti sono le seguenti:
- attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- attività di ristorazione direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;
- attività sportive direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;
- attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;
- attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente.
Ai fini dell'individuazione della tipologia del programma d'investimento e della conseguente attribuzione dei punteggi ciascuna attività economica farà esclusivo riferimento all'attività ricettiva cui è correlata tra quelle definite dall'art. 3 della legge regionale del 6 aprile 1996, n. 27, dall'art. 11 della legge regionale del 20 agosto 1996, n. 38 e dall'art. 30 della legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 21 e di seguito specificamente elencate:
1) alberghi
2) motels
3) villaggi albergo
4) residenze turistico-alberghiere
5) campeggi
6) villaggi turistici
7) esercizi di affittacamere
8) case ed appartamenti per vacanze
9) case per ferie
10) ostelli per la gioventù
11) rifugi alpini
12) aziende turistico-residenziali
13) turismo rurale.
Sono escluse le attività agrituristiche, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole.
In riferimento alle predette attività economiche e alle attività ricettive correlate, le tipologie di attività ammissibili sono le seguenti:
a) attivazione di nuova attività ricettiva;
b) ampliamento di attività ricettiva esistente;
c) riqualificazione di attività ricettiva esistente;
d) riattivazione di attività ricettiva esistente;
e) attivazione di nuove attività complementari ad una struttura ricettiva esistente;
f) ampliamento di esistenti attività complementari ad una struttura ricettiva esistente;
g) riqualificazione di esistenti attività complementari ad una struttura ricettiva esistente. Si definiscono:
- "attivazione" il programma che, attraverso la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, realizza una nuova struttura produttiva;
- "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture ricettive esistenti (incremento della potenzialità della struttura ricettiva, tramite, ad esempio, l'aumento dei posti letto) senza innalzare lo standard qualitativo;
- "riqualificazione" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura ricettiva esistente (innalzamento dello standard qualitativo non necessariamente legato all'incremento della valutazione della classifica);
- "riattivazione" il programma volto al riutilizzo di una struttura ricettiva esistente inattiva (lo stato di inattività è quello che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento. Al fine dell'ammissibilità è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva e che l'attività svolta precedentemente allo stato di inattività sia analoga a quella per la quale si richiede il finanziamento).
Le attività complementari (attività di ristorazione, sportive, inerenti il benessere fisico e la congressualità) sono ammissibili a finanziamento a condizione che siano correlate alla struttura ricettiva già esistente e beneficiaria delle agevolazioni, a uso prevalente della stessa e direttamente gestite dalla medesima struttura ricettiva per l'intero periodo previsto per il mantenimento degli impegni.
Inoltre, per i programmi d'investimento relativi all'attivazione di nuova attività ricettiva sono ammissibili a finanziamento soltanto le attività complementari che risultino coerenti con i requisiti minimi, già previsti dalle specifiche norme vigenti sul territorio regionale, per ciascuna tipologia di struttura ricettiva.
Art. 6
UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, VALORIZZAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE E DELL'UBICAZIONE
Le attività economiche di cui all'art. 5 dovranno essere realizzate mediante utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente, pena l'esclusione dalle agevolazioni contributive di cui al presente bando.
Nel patrimonio immobiliare esistente sono compresi gli edifici già ultimati in ogni parte che richiedano soltanto opere di recupero, risanamento, sostituzione di parte degli elementi e/o parziale ristrutturazione, così come definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/2001 (nel testo coordinato con le modifiche di cui al decreto legge n. 27 dicembre 2002) e recepiti dai regolamenti edilizi comunali.
Verranno valorizzati i programmi d'investimento che ricadranno nelle seguenti localizzazioni:
a) aree ad elevata potenzialità turistica in presenza di attrattori archeologici e/o monumentali, rilevati dal "Piano paesistico" approvato con decreto n. 6080 del 21 maggio 1999;
b) comuni facenti parte dei "Parchi regionali" o "Riserve naturali orientate o integrali";
c) comuni sedi di portualità turistica di cui al § 6.2.5. del "Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia" approvato con decreto n. 69 del 26 maggio 2006.
Verranno ulteriormente valorizzate le attività ubicate in edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari e in edifici della tradizione rurale.
Art. 7
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
I programmi d'investimento dovranno possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- i programmi d'investimento dovranno essere presentati esclusivamente dalle micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 2;
- i programmi d'investimento dovranno riguardare interventi di riconversione e riqualificazione ubicati nel territorio della Sicilia, come indicato all'art. 5;
- i programmi d'investimento dovranno riguardare interventi di attivazione, ampliamento e riqualificazione delle attività ricettive, realizzati esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente, come indicato al primo comma dell'art. 5 e all'art. 6. Si precisa che non è considerato ammissibile alcun aumento volumetrico del patrimonio immobiliare esistente;
- i programmi d'investimento dovranno riguardare inter-venti su immobili che dovranno possedere, a conclusione del programma di investimento, la certificazione energe-tica dell'edificio oggetto dell'intervento in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009;
- i programmi d'investimento ammessi saranno esclusivamente quelli corredati da un progetto tecnico definitivo, come indicato al successivo art. 8;
- i programmi d'investimento ammessi saranno esclusivamente quelli corredati dallo specifico business plan e dalla scheda tecnica, come indicato al successivo art. 9.
- i programmi di investimento dovranno contenere una apposita analisi che illustri il potenziale incremento dei flussi turistici a seguito dell'investimento, come indicato al successivo art. 9.
Art. 8
LIVELLO DI PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA
I programmi d'investimento, pena l'esclusione, dovranno essere corredati da un progetto tecnico definitivo che dovrà possedere, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessione, autorizzazione) ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente rilasciate dagli enti territoriali competenti (Comuni, Province, Genio civile, Soprintendenze, Forestale).
Considerato che, ai sensi della normativa vigente, per le opere riconducibili alla D.I.A., decorsi trenta giorni dalla presentazione della stessa agli uffici competenti, si intende maturata l'autorizzazione, a tale data può ritenersi soddisfatto il requisito richiesto per la presentazione del progetto d'investimento.
Si rimanda, inoltre, sempre al fine dell'ammissibilità alle agevolazioni, al disposto dell'art. 32 - comma 2 della legge regionale n. 7/2003 per quanto attiene al nulla-osta del Genio civile in ordine all'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori.
I programmi d'investimento dovranno contenere, pena l'esclusione, i seguenti elaborati redatti in conformità del DPR n. 554/1999 - regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni:
- relazione descrittiva redatta in conformità dell'art. 26 del DPR n. 554/1999;
- elaborati grafici redatti in conformità dell'art. 30 del DPR n. 554/1999;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici redatto in conformità dell'art. 32 del DPR n. 554/1999;
- computo metrico estimativo redatto in conformità dell'art. 34 del DPR n. 554/1999;
- quadro economico. Al fine di una verifica della rispondenza, gli importi risultanti dal quadro economico dovranno rifluire negli appositi punti dell'allegato tecnico del business plan.
Art. 9
BUSINESS PLAN, SCHEDA TECNICA E ANALISI DEL POTENZIALE INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI
Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma d'investimento e di consentire la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa deve corredare la domanda di contributo, a pena esclusione, con il business plan.
Tale documento consta di un piano strategico aziendale composto di due parti:
- una prima parte, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'immobile nell'ambito del quale il programma stesso viene realizzato;
- una seconda parte, che sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime".
Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti - con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali.
Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare.
La domanda di contributo, a pena esclusione, deve essere corredata, anche, con la scheda tecnica che sinteticamente contiene:
- dati del soggetto richiedente;
- descrizione del programma d'investimento e tempi di esecuzione dell'intervento;
- descrizione degli elementi per il calcolo del valore economico del progetto;
- descrizione degli elementi tecnici del progetto. I dati sintetici sono tratti dal business plan e dal progetto tecnico di cui all'art. 8.
Al fine di agevolare la redazione del business plan e della scheda tecnica e di consentire criteri di valutazione uniformi, si fornisce l'allegato 2 (scheda tecnica e business plan), da utilizzare obbligatoriamente e adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.
Oltre al business plan e alla scheda tecnica, il programma di investimento dovrà contenere, pena esclusione, una apposita analisi, espressa in termini qualitativi e quantitativi, che illustri il potenziale incremento dei flussi turistici a seguito dell'investimento in relazione agli attrattori turistico-culturali esistenti nell'ambito territoriale circostante e con particolare riferimento alle presenze turistiche ipotizzate negli otto mesi non estivi.
Art. 10
CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA' DEGLI AIUTI E TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI
Gli aiuti concessi alle imprese non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere.
Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l'attività relativa all'investimento agevolato e a non variarne la destinazione d'uso per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell'investimento.
La data di entrata a regime dovrà, comunque, essere fissata entro i 12 mesi successivi alla data di ultimazione del programma di investimento.
Ai sensi dell'art. 18 - comma 6 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, gli aiuti sono concessi esclusivamente a condizione che l'impresa beneficiaria, prima dell'avvio dell'investimento, abbia presentato istanza di finanziamento e abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell'Amministrazione regionale che il progetto soddisfa, in linea di principio, le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando, pur con riserva di una verifica particolareggiata.
Per una migliore comprensione si definisce data di avvio dell'investimento la data di stipula del primo contratto relativo all'acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all'investimento.
Non sono considerate ai fini dell'individuazione della data di avvio, le spese per studi preliminari di fattibilità (qualora le stesse siano state sostenute in un anno solare precedente quello di avvio a realizzazione del programma come sopra definito, ai fini della suddivisione delle spese del programma per anno solare, vanno convenzionalmente imputate a quello relativo all'avvio stesso).
Le spese che saranno considerate agevolabili nell'ambito del programma, così come indicate nel dettaglio nell'allegato 2 punto E5.3 del presente bando, tenuto conto delle specifiche condizioni di ammissibilità previste dal presente bando, riguardano, in generale:
a) direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria comprese le spese di progettazione, prestazioni di terzi (anche quelle riferite all'ente certificatore) per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti (nei limiti del 5% dell'importo dell'investimento ammissibile);
b) spese per il suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilabili;
d) infrastrutture specifiche aziendali, impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne;
e) macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed esclusi quelli di rappresentanza; sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria, purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili);
f) programmi informatici (se commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa);
g) mezzi mobili non targati (solo se funzionalmente necessari al programma di investimento).
Si specifica l'ammissibilità delle spese per strutture e impianti (es. piscine, bar, market, parcheggi e garage, impianti ricreativi, impianti sportivi ecc.) attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo esistente a condizione che le attività siano esercitate direttamente dalla struttura ricettiva beneficiaria, che siano pertinenti alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile e a prevalente beneficio della stessa.
L'acquisto del terreno rappresenta una spesa ammissibile nei limiti del 5% dell'importo dell'intero investimento ammissibile ed esclusivamente se connesso alla realizzazione di programmi di attivazione o ampliamento di attività di completamento di struttura ricettiva esistente (punto e - punto f del precedente art. 5).
In tali casi dovrà essere presentata, a corredo della domanda di agevolazione, a pena inammissibilità, perizia giurata di stima (redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, geometri, agrotecnici o periti industriali edili, iscritti ai rispettivi ordini professionali) che attesti il valore di mercato del bene.
E' altresì considerata spesa ammissibile l'acquisto di edifici (nei limiti del 20% dell'importo dell'intero investimento ammissibile) purché direttamente connessa alle finalità del programma d'investimento.
In tali casi dovrà essere presentata, a corredo della domanda di agevolazione, a pena inammissibilità, perizia giurata di stima (redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici o periti industriali edili, iscritti ai rispettivi ordini professionali) che attesti il valore di mercato del bene.
Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della predetta spesa, l'immobile non deve avere fruito, nel corso dei dieci anni precedenti quello di presentazione della domanda di finanziamento, di un contributo regionale, nazionale o comunitario (all'uopo dovrà essere presentata a corredo della domanda di agevolazione, a pena inammissibilità, apposita autodichiarazione da parte del venditore redatta con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Non rientrano tra le spese ammissibili: l'acquisto di terreni, fabbricati e di programmi informatici nel caso di rapporti di parentela tra venditore e acquirente entro il terzo grado.
Le spese relative all'acquisto di suolo, immobili o programmi informatici di proprietà di uno dei soci delle imprese richiedenti o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti e affini entro il terzo grado sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima di altri soci e la rilevazione della sussistenza della predetta condizione, con riferimento sia a quella di socio che di proprietario, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.
Inoltre, le predette spese, relative alla compravendita tra due imprese, non sono ammissibili qualora, nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione conta, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000.
Non sono, inoltre, ritenuti ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di funzionamento e comunque tutte le spese non capitalizzate; sono, inoltre, escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi.
Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con commesse interne e gli investimenti realizzati con contratti "chiavi in mano".
Al fine dell'ammissibilità delle spese, per consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi dovranno essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale e provenire da un conto dedicato all'investimento.
Art. 11
PUNTEGGI DI VALUTAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Al fine della formazione della graduatoria, a ciascun programma d'investimento, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 e corredati dalla documentazione di cui agli artt. 8 e 9, verranno attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle direttive assessoriali di cui al decreto n. 85 del 23 dicembre 2009, e specificamente:
A maggiore chiarimento si precisa che:
Indicatore n. 2 - Nel caso di progetto finalizzato alla realizzazione di più tipologie di attività, verrà attribuito il punteggio relativo a quella attività per la cui realizzazione è prevista la maggiore spesa ammissibile.
Indicatore n. 3 - Il punteggio sarà attribuito se il programma ricade, oltre che nelle aree ad elevata potenzialità turistica, che saranno individuate con decreto dell'Assessore per il turismo, anche nelle aree dei comuni già riconosciuti a economia prevalentemente turistica e città d'arte con decreto dell'Assessore per le attività produttive, ai sensi dell'art. 13 - comma 5 della legge regionale n. 28/99.
Si sottolinea che il punteggio potrà essere attribuito solo se presenti, nell'ambito delle predette aree, gli attrattori archeologici e/o monumentali rilevati dal piano paesistico.
Indicatore n. 4 - Nel caso di progetti d'investimento da realizzare su struttura ricettiva dislocata in più edifici, il punteggio verrà attribuito sulla base della localizzazione dell'edificio principale per la prestazione di servizi centralizzati.
Relativamente al punteggio previsto per localizzazione dell'intervento in edifici siti in borghi marinari, lo stesso verrà attribuito ai progetti d'investimento da realizzare nei territori comunali indicati dal decreto n. 2524/4 del 3 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 17 giugno 2011;
Indicatore n. 7 - Il punteggio sarà attribuito ove l'esperienza, posseduta in periodo precedente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, venga dimostrata a carico, esclusivamente, del soggetto instante, sia esso persona fisica (impresa individuale) o giuridica (società).
Indicatore n. 8 - Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si definisce "Impresa femminile" l'impresa individuale il cui titolare sia donna - la società di persone costituita in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne - la società di capitali, compresa la società cooperativa, costituita in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione sia costituito da donne.
Si definisce "Impresa giovanile" l'impresa individuale il cui titolare non abbia compiuto 36 anni alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento - la società di persone costituita in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data di presentazione dell'istanza - la società di capitali, compresa la società cooperativa, costituita in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla medesima data di presentazione e in cui anche la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione sia costituito da giovani secondo la definizione innanzi indicata.
Indicatore n. 10 - I posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento devono essere contrattualizzati entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma.
Indicatore n. 11 - Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per quota parte privati si intende l'apporto, quale cofinanziamento, della quota a proprio carico da parte dell'impresa proponente, attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno purché privo di sostegno pubblico.
Indicatore n. 18 - Al fine del controllo degli scostamenti previsti dall'art. 18 del bando, si precisa che verrà considerata l'eventuale somma dei singoli punteggi assegnati per l'introduzione di ciascun processo eco-innovativo introdotto.
Art. 12
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di finanziamento deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal dipartimento (allegato 1) e redatta con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
La domanda di finanziamento, completa della documentazione prevista dal presente bando, dovrà pervenire, a pena di inammissibilità a mezzo posta o brevi manu, entro e non oltre le ore 13,00 del centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Non farà fede il timbro postale. Le offerte pervenute oltre il termine assegnato non saranno prese in considerazione.
La domanda di finanziamento e la documentazione prevista dovranno pervenire in una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, recanti sugli stessi il timbro e la firma dell'istante, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Bando - Attivazione, riqualificazione e ampliamento dell'offerta ricettiva locale" PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 3.3.1 - linea di intervento 3.3.1.4. - NON APRIRE.
In particolare il plico dovrà contenere al suo interno, pena esclusione:
- la domanda di finanziamento (allegato 1) completa di copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- la relazione descrittiva, gli elaborati grafici, il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, il computo metrico estimativo e il quadro economico, così come indicato all'art. 8;
- business plan e scheda tecnica (allegato 2) e analisi del potenziale incremento dei flussi turistici, così come indicato all'art. 9;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla competente CCIAA con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia. In luogo o ad integrazione di detto certificato potrà essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa);
- per le società regolarmente costituite, copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- (solo per le cooperative) copia conforme della deliberazione dell'assemblea dei soci o deliberazione del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa proposta e autorizza il rappresentante legale a presentare l'istanza di finanziamento;
- attestazione, rilasciata da un istituto di credito o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93, comprovante la solidità finanziaria dell'impresa, istante, la reale capacità di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico (attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno, purché in una forma priva di sostegno pubblico) e alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti (non verrà ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità certificazione generica che non riporti tutte le attestazioni innanzi indicate). Al presente bando si allega, a fini meramente esemplificativi, uno schema-tipo che potrà essere utilizzato per la stesura della attestazione in argomento;
- progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;
- perizia giurata, redatta e sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, che attesti la congruità dei costi previsti per la realizzazione del programma;
- preventivi di spesa, con allegata copia del listino prezzi vidimato dalle competenti CCIAA o con allegata dichiarazione resa, dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, in merito alla congruità dei prezzi indicati nel preventivo al listino depositato presso la competente camera di commercio. In alternativa, i preventivi possono essere corredati da perizia giurata, redatta e sottoscritta da un professionista abilitato e iscritto all'albo, attestante la congruità dei prezzi indicati;
- per la realizzazione di lavori e di opere dovrà essere prodotta perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che attesti la congruità dei prezzi a quelli del prezzario regionale vigente;
- copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti per l'intera durata dell'investimento e per i successivi cinque anni di mantenimento. Nel caso di disponibilità attestata da contratti preliminari (previsti esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria), al fine di comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere all'Assessorato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Il suddetto termine è perentorio e l'infruttuoso decorrere dello stesso, anche se per cause non imputabili all'impresa beneficiaria, comporta l'esclusione della domanda dalle agevolazioni e la conseguente riassegnazione delle relative risorse ai programmi collocati in posizione utile in graduatoria.
Si sottolinea che tutti i contratti da esibire alla pubblica amministrazione devono essere registrati (registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86).
Idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso e l'idoneità dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento.
Al fine della presentazione delle domande, pena l'esclusione, valgono i seguenti divieti e limitazioni:
- ciascuna domanda di finanziamento dovrà essere corredata da un programma di investimenti che dovrà riguardare una sola unità locale e che dovrà essere organico, funzionale e da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e occupazionali prefissati dall'impresa e indicati nel programma stesso. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di finanziamento;
- non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, da enti o istituzioni pubbliche, tranne i casi di formale rinuncia entro la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- non è ammessa la presentazione di una domanda per un programma d'investimento già presentato a seguito del bando pubblico approvato con decreto n. 85 del 20 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, tranne i casi di formale rinuncia entro la data di presentazione della nuova domanda di finanziamento;
- il programma di investimento non potrà riguardare semplicemente la sostituzione di macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata;
- la domanda di finanziamento (allegato 1) e pagine della scheda tecnica e del business plan (allegato 2) devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; apponendo sull'ultima pagina di ciascuno dei predetti allegati la firma del legale rappresentante della ditta/società proponente.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque impu-tabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale e in duplice copia.
Art. 13
ISTRUTTORIA E SELEZIONE DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO
La valutazione delle domande sarà affidata ad un soggetto esterno (ente gestore) per l'attività d'istruttoria, di valutazione e di gestione dei progetti di investimento, che sarà selezionato ai sensi del comma 5 dell'art. 185 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.
Il predetto ente gestore, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di finanziamento, provvede a verificarne la conformità di massima alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando. L'esito positivo della predetta verifica verrà comunicato, ai fini dell'avvio dell'investimento, all'impresa richiedente esclusivamente a mezzo fax con effetto di notifica. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare o di inammissibilità della domanda di finanziamento, entro il predetto termine, ne verrà data comunicazione motivata, esclusivamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai fini di una migliore valutazione delle istanze pervenute, ove ritenuto necessario, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti in ordine alla documentazione già presentata e/o effettuati ulteriori accertamenti e verifiche.
L'ente gestore procederà con le verifiche successive, con la valutazione dei progetti e l'attribuzione dei punteggi.
Entro i successivi 120 giorni, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e l'elenco di quelli esclusi, approvata con decreto del dirigente generale, sarà sottoposta alla registrazione da parte della Corte dei conti e, infine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Nel caso di progetti collocati ex equo in graduatoria e in presenza di disponibilità finanziaria residua insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, si procederà con la ripartizione proporzionale di detta disponibilità tenendo conto degli importi di contributo ammissibili come determinati, al termine della fase istruttoria, per ciascuno di detti progetti collocati ex equo.
Si precisa che le imprese che avranno comunicato formale accettazione degli importi così calcolati saranno tenute, in ogni caso, alla realizzazione dell'intero progetto ammissibile. In caso di rinuncia, l'importo verrà ridistribuito secondo lo stesso parametro.
A favore delle imprese beneficiarie utilmente collocate in graduatoria, verranno emanati singoli decreti di concessione provvisoria del finanziamento che verranno notificati esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il decreto di concessione provvisoria del finanziamento non potrà essere emesso prima della presentazione, da parte dell'impresa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per agevolazioni contributive rilasciato dall'Inps-Inail, in corso di validità.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare la tipologia del programma agevolato, l'ubicazione dell'unità produttiva, gli investimenti ammessi alle agevolazioni e l'ammontare del finanziamento concesso, stabilirà a carico dell'impresa beneficiaria, tra gli altri, i seguenti obblighi:
a) dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di finanziamento, ovvero di aver restituito o rinunciato, per le stesse finalità del programma d'investimento, agevolazioni di qualsiasi natura ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate nel decreto medesimo;
c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
d) ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
e) comunicare la data di ultimazione del programma entro i 30 giorni successivi alla stessa data e trasmettere, entro lo stesso termine, la documentazione, i dati e le informazioni;
f) osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
g) restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della legge regionale n. 32/2000);
h) impegnarsi a sfruttare gli eventuali investimenti immateriali agevolati esclusivamente nella sede operativa ove viene svolto il progetto.
Art. 14
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RATE DI CONTRIBUTO E DI RENDICONTAZIONE
Il regime di aiuti all'investimento iniziale, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, consiste nell'erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese.
Il contributo massimo concedibile per ogni progetto è pari a cinque milioni di euro (anche in presenza di progetti il cui valore superi i 10 milioni di euro).
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, cosi come modificato dall'art. 119 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, le società di capitali e le società cooperative che presentano richiesta di contributi a valere sul PO FESR 2007/2013, di importo superiore a euro 500.000,00, devono presentare all'ente concedente, a far data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l'intera durata dell'aiuto (esercizio finanziario relativo all'erogazione del saldo), certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 della legge regionale 12 mag-gio 2010, per le società cooperative le certificazioni di cui sopra vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e della legge regionale 23 maggio 1991 n. 36.
La mancata presentazione della documentazione innanzi indicata comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione dell'eventuale quota di contributo già erogato.
Le quote di erogazione del contributo sono stabilite, per tutte le tipologie d'intervento, in numero di 3 di eguale importo, pari ciascuna al un terzo dell'importo di finanziamento concesso e verranno erogate, dietro presentazione dei titoli di spesa, in base allo stato di avanzamento del programma di investimento.
Le erogazioni per stato d'avanzamento verranno erogate dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, insieme alla presentazione dello stato di avanzamento medesimo e dei documenti relativi (a condizione che questi siano formalmente e tecnicamente completi), accompagnata da una dichiarazione della stessa concernente le spese sostenute ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
Le richieste di erogazioni da parte del soggetto beneficiario dovranno essere accompagnate, inoltre, da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alle condizioni e agli impegni contenuti nel decreto di concessione provvisoria.
La prima quota di finanziamento potrà essere erogata anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di una apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4) di importo pari all'anticipazione richiesta.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'Assessorato, con periodo di validità pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione al contraente dell'importo garantito, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art 1957 del codice civile.
La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993. La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato 3, pena il non accoglimento della stessa.
La seconda quota di finanziamento verrà erogata se dimostrato il raggiungimento di una spesa pari ai 2/3 dell'intero importo ammissibile del progetto.
In ogni caso, è fatto obbligo a carico dell'impresa beneficiaria la dimostrazione del raggiungimento dei predetti 2/3 della spesa ammissibile inderogabilmente entro il 31 dicembre 2013, pena revoca delle agevolazioni concesse e recupero, ai sensi di legge, delle quote eventualmente già erogate.
La terza quota di finanziamento verrà erogata dopo le operazioni di collaudo di cui al successivo articolo 17.
Non saranno ammesse modifiche ai programmi di investimento se non adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente all'ente gestore per la necessaria verifica dell'ammissibilità delle stesse.
Si considera ammissibile, senza preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore, la variazione, nell'ambito del 10%, tra le singole voci di spesa nell'ambito del programma ammesso a finanziamento.
La documentazione di spesa consiste in:
a) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari;
b) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al successivo art. 17 (allegati 5 e 6);
c) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;
d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte in conformità allo schema di cui all'allegato 4;
e) copia autentica dell'estratto/i conto bancario dedicato all'investimento.
Si precisa altresì l'obbligo di riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 9/2009, art. 18 - Spesa effettuata con il concorso delle risorse della linea di intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007-2013. Spesa di euro (€) ............... dichiarata per la (prima, seconda, ultima) erogazione del prog. n ........".
Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno i cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento.
Ai sensi dell'art. 3 delle legge 13 agosto 2010, n. 136 tutti i mo-vimenti finanziari relativi all'investimento in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il predetto bonifico dovrà riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico che, ove non noto, dovrà essere richiesto all'Amministrazione.
Art. 15
DURATA DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO PROROGHE
Il termine per completare il programma d'investimento il 31 dicembre 2014 ed entro 30 giorni da tale termine dovrà pervenire all'ente gestore la documentazione a supporto della rendicontazione finale.
Il termine sopra indicato non è soggetto a proroga, salvo casi eccezionali documentati e preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.
Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, l'ultima quota del finanziamento sarà calcolata con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili (la cui data e i cui pagamenti rientrino nei termini di cui al comma precedente).
Ciò, comunque, a condizione che l'ammontare complessivo dei predetti titoli di spesa e di quelli ammissibili ma non agevolabili (in quanto emessi dopo il termine assegnato, purché pagati entro la stessa data) faccia configurare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la realizzazione di un programma di investimenti organico e funzionale rispetto alle finalità di quello ammesso a finanziamento dopo le verifiche e valutazioni. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione e al recupero delle quote di finanziamento già erogate.
Si definisce data di ultimazione del programma d'investimento quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili riferiti alle spese di cui al punto 5 ancorché pagati successivamente ma, comunque, entro la data prevista per la presentazione della rendicontazione finale all'ente gestore.
Art. 16
COLLAUDO
L'ente gestore provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto della rendicontazione finale, alle operazioni di collaudo per ciascuno dei programmi di investimento.
Art. 17
CONTROLLI E MONITORAGGIO
L'Amministrazione regionale si riserva, anche tramite l'ente gestore, di svolgere verifiche, controlli ed ispezioni, anche a campione; le predette verifiche saranno condotte anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia.
Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare all'ente gestore, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di ultimazione del programma di investimento, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale.
Tale dichiarazione fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma.
Il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto dell'agevolazione si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria.
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti e attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui agli allegati 5 e 6.
I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene. Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.
L'elenco dei beni è composto da più pagine, numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa di cui all'articolo 14, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non saranno ammessi a finanziamento.
Si sottolinea l'obbligo del mantenimento degli investimenti agevolati per almeno cinque anni dalla data di entrata a regime dell'investimento.
Art. 18
REVOCHE
La violazione dell'impegno a mantenere la destinazione produttiva dell'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell'investimento comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero, ai sensi di legge, del finanziamento erogato.
La cessione dei beni agevolati, nel periodo di cinque anni successivi alla data di entrata a regime dell'investimento, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all'acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessità di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.
Non sono ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata a regime dell'investimento.
L'eventuale accertamento a posteriori dell'avvenuto avvio dell'investimento in data antecedente alla conferma dell'Amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, comporta la revoca dei contributi concessi e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.
La mancata certificazione energetica dell'edificio oggetto dell'intervento in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 comporterà la revoca delle agevolazioni e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.
La mancata o incompleta tenuta delle scritture e/o la mancata apposizione delle targhette identificative di cui al precedente art. 17 comporterà la revoca delle agevolazioni e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.
La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati relativi allo stato di avanzamento del programma di cui al precedente art. 17 comporterà la revoca delle agevolazioni concesse, il recupero ai sensi di legge delle quote di contributo eventualmente erogate.
Il mancato rispetto dell'obbligo a carico dell'impresa beneficiaria del raggiungimento dei predetti 2/3 della spesa ammissibile entro il 31 dicembre 2013 comporterà la revoca delle agevolazioni concesse e recupero, ai sensi di legge, delle quote eventualmente già erogate.
Relativamente alle condizioni che hanno dato diritto all'attribuzione del punteggio di cui agli indicatori previsti dall'art. 11 del presente bando, si procederà con la revoca delle agevolazioni concesse, il recupero ai sensi di legge delle quote di contributo eventualmente erogate nei seguenti casi:
- scostamento superiore al 30% anche di uno solo degli indicatori;
- media degli scostamenti, come sopra determinata, superiore al 20%.
E' fatto salvo, comunque, quanto altro previsto nell'ambito dei precedenti articoli in merito alla fattispecie di revoche e recuperi.
Art. 19
CLASSIFICAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INIZIATIVA RICETTIVA
La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 prescrive espressamente che le strutture ricettive, le cui tipologie sono indicate dalla stessa normativa, hanno l'obbligo, per esercitare l'attività, di acquisire il provvedimento di classificazione da parte della provincia competente per territorio che opererà sulla base dei requisiti e degli standard previsti dai decreti dell'Assessore per il turismo, n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002 e 12 febbraio 2008 di proroga della validità delle norme contenute nei sopra indicati decreti.
E' necessario, quindi, che le aziende turistico-ricettive posseggano i requisiti previsti dai predetti decreti per potere ottenere la classificazione in stelle da parte degli uffici dell'amministrazione provinciale competente.
In relazione a ciò l'ente gestore provvederà, nelle more dell'istruttoria dei progetti d'investimento riguardante il settore ricettivo, ad acquisire il parere della provincia competente per territorio in ordine alla classificazione in via provvisoria dell'iniziativa stessa.
Il parere deve essere espresso dalla provincia competente entro 30 giorni dalla richiesta; decorso infruttuosamente tale termine lo stesso si riterrà reso positivamente.
Art. 20
INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
I destinatari degli interventi devono porre in essere tutte le azioni informative e di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunitario in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell'autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell'8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali (regolamento CE n. 1828/2006).
Art. 21
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999.
Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99.
Regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
Decisione della Commissione C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 che adotta il Programma operativo per l'intervento comunitario del FESR della Regione Siciliana.
Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.
Linee guida per l'attuazione del PO FESR 2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008.
Circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 dell'autorità di gestione (rif. sito www.euroinfosicilia.it sez. Informazione e Comunicazione, Normativa) concernente regolamento CE n. 1828/06 - Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza disposizioni.
Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009.
Legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 Aiuti alle imprese.
Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006.