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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2011

G.U.R.S. 5 agosto 2011, n. 33

Nuove Linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quin-quies e 16-sexties del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell'articolo 16-ter che dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla commissione nazionale, anche la fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua";

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina", approvato nella seduta dell'1 agosto 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", approvato nella seduta del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed il relativo regolamento applicativo dei criteri oggettivi;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

Visto la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale sono recepiti ed adottati i contenuti degli accordi Stato Regioni dell'1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;

Visto il decreto n. 1466 del 28 maggio 2010, con il quale sono state approvate le linee guida per il riordino del Sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM);

Visto il decreto n. 3120 del 16 dicembre 2010 e s.m.i., con il quale sono stati individuati i componenti della commissione regionale per la formazione continua;

Visto il decreto n. 278 del 18 febbraio 2011, con il quale è stata approvata la convenzione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la Regione Siciliana - Assessorato della salute, finalizzata all'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, nonché dei provider per l'ero-gazione della formazione in ambito regionale, con l'obiettivo di creare un sistema di formazione continua della Regione Siciliana;

Visti i verbali delle sedute della commissione regionale per la formazione continua del 14 marzo 2011, dell'11 aprile 2011 e del 3 maggio 2011;

Considerato che la commissione regionale per la formazione continua ha deliberato, nel corso delle sedute del 14 marzo 2011, 11 aprile 2011, 3 maggio 2011, il proprio parere favorevole alla variazione delle linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del predetto decreto n. 1466 del 28 maggio 2010, per ciò che attiene alle allegate linee guida;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Sono emanate ed approvate le allegate Linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM), parte integrante del presente decreto, che sostituiscono integralmente l'allegato di cui al decreto n. 1466 del 28 maggio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito Internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-LE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.

Palermo, 8 giugno 2011.

RUSSO

Allegato

LINEE GUIDA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA SICILIANO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

1. Premessa

Lo sviluppo del nuovo sistema formativo regionale deve necessariamente essere ancorato in maniera pertinente ed appropriata ai bisogni reali di salute della popolazione siciliana ed alle strategie del sistema sanitario regionale, nonché rispondere a principi di rispetto, costi, efficacia.

A tal fine, esso dovrà raccordarsi con i bisogni di formazione connessi alla pianificazione strategica che il sistema sanitario regionale ha definito con il Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009, con la legge regionale n. 5/2009 di riforma e con il PSR, assicurando la migliore aderenza fra i bisogni di salute e la programmazione della formazione per tutti i profili professionali socio-sanitari.

L'evoluzione del sistema ECM, quale risulta dal documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2009, prevede il passaggio dall'accreditamento dei progetti formativi all'accreditamento dei provider (organizzatori e produttori di formazione ECM) con attenzione particolare alla qualità del prodotto formativo.

Il citato documento predisposto dalla commissione nazionale per la formazione continua inerente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina" in particolare prevede:

- accreditamento dei provider ECM;

- FAD;

- obiettivi formativi;

- valutazione della qualità del sistema formativo sanitario;

- attività formative realizzate all'estero;

- liberi professionisti.

Alla luce dell'evoluzione citata si ritiene opportuno rivisitare l'architettura del sistema regionale anche in considerazione della intervenuta legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".

2. Riferimenti normativi

- Decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, art. 16 ter, comma 3: "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua";

- Legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", che all'art. 20 istituisce il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS;

- Legge finanziaria 2008 - legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Accordo Stato Regioni 1 agosto 2007, n. rep. 168 che definisce le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei provider;

- D.M. 17 marzo 2008 che ricostituisce presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la commissione nazionale per la formazione continua;

- Decreto n. 747 del 3 maggio 2007 (direttive per la gestione delle attività di formazione e aggiornamento presso le aziende sanitarie);

- Decreto n. 2826 del 13 dicembre 2007 di istituzione del livello regionale del sistema di educazione continua in medicina con il compito di promuovere lo sviluppo professionale degli operatori sanitari;

- Decreto n. 297 del 26 febbraio 2008 di integrazione al decreto

n. 2826 del 13 dicembre 2007;

- Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione";

- Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante "norme per il riordino del sevizio sanitario regionale";

- Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009 rep. 192 che definisce il nuovo sistema di formazione continua in medicina;

- Decreto n. 1465 del 28 maggio 2010 con il quale sono recepiti ed adottati i contenuti degli accordi Stato Regioni dell'1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;

- Decreto n. 3120 del 16 dicembre 2010 che individua i componenti della commissione regionale della formazione continua in medicina;

- Decreto n. 278 del 18 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la convenzione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la Regione Siciliana - Assessorato della salute, finalizzata all'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, nonché dei provider per l'erogazione della formazione in ambito regionale, con l'obiettivo di creare un sistema di formazione continua della Regione Siciliana.

3. Contesto

La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ha profondamente modificato l'intero sistema sanitario regionale puntando ad una sanità strutturata sul bisogno del cittadino che torna al centro del sistema e a cui viene garantita una offerta capillare a partire dal territorio e dall'integrazione socio-sanitaria. La riforma, frutto di una rigorosa diagnosi delle criticità del nostro sistema sanitario, tende ad una semplificazione dello stesso, attraverso un profondo cambiamento dell'intera architettura.

Le aziende si riducono da 29 a 17 e ridisegnano, in ragione dei principi di efficienza e di appropriatezza, l'intera configurazione.

La riforma ha avuto piena attuazione a partire dall'1 settembre 2009 quando sono state costituite: 9 aziende sanitarie provinciali, 3 aziende ospedaliere, 2 aziende di alta specializzazione e 3 aziende ospedaliere universitarie.

Tale nuova organizzazione impone oggi di affrontare il tema della formazione continua in medicina non soltanto ancorato alle regole di livello nazionale, ma profondamente interattivo con gli obiettivi di una riforma così profonda.

Il quadro generale di riferimento per la gestione delle attività di formazione deve rispondere all'esigenza di ridisegnare ruoli e funzioni dei diversi soggetti istituzionali della sanità nella Regione Sicilia affinché la pianificazione formativa regionale e aziendale risponda a criteri di coerenza complessiva all'interno del servizio sanitario regio-nale.

4. I soggetti del sistema regionale ECM nella Regione Sicilia

I soggetti del sistema regionale ECM sono:

- L'Amministrazione regionale - Assessorato regionale della salute

- CEFPAS (Centro regionale per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale)

- Aziende sanitarie

- Università, IRCCS, IZS, società scientifiche

- Ordini collegi e associazioni professionali (V. Accordo 2009)

- Enti di formazione e altri soggetti pubblici e privati

- Commissione regionale per la formazione continua

- Osservatorio regionale sulla qualità della formazione.

4.1 L'Amministrazione regionale

La Regione Siciliana si pone come soggetto di programmazione, di verifica e di accreditamento del sistema formativo ECM.

In questo nuovo scenario, la Regione Siciliana si propone dunque di:

- sviluppare una formazione coerente con i nuovi obiettivi regionali delineati nel Piano sanitario regionale;

- sviluppare una formazione dinamica pronta a raccogliere le esigenze e le sfide nascenti dal territorio in continua evoluzione;

sviluppare una formazione che diventi una risorsa strategica per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intero sistema siciliano chiamato anche a rispondere degli obiettivi di un piano di rientro triennale del disavanzo;

- sviluppare una formazione orientata al professionista quale parte di un disegno organizzativo fortemente riformato;

- sviluppare una formazione orientata alla qualità del sistema sanitario;

- sviluppare una formazione che accompagni l'attuazione della riforma sul territorio;

- sviluppare un sistema coordinato e condiviso con le aziende attraverso la creazione di una rete di referenti per la formazione.

La Regione Siciliana sulla base degli obiettivi e dei principi enunciati svolge i seguenti compiti:

- elabora il Piano formativo annuale del SSR della Sicilia sulla base dell'analisi del fabbisogno formativo regionale;

- è responsabile di tutte le fasi inerenti il processo di accreditamento del provider;

- effettua gli accertamenti e le verifiche necessarie per l'accreditamento e per il controllo successivo;

- effettua la valutazione del piano formativo aziendale inviato dal provider e verifica la rispondenza agli obiettivi regionali e/o nazionali e la coerenza rispetto all'analisi dei bisogni;

- predispone i decreti relativi all'accreditamento dei provider;

cura gli aspetti amministrativi connessi alla determinazione del contributo che i provider devono versare alla Regione allo scopo di ottenere l'accreditamento e ne verifica il corretto versamento;

- dà avvio e coordina la rete regionale degli uffici aziendali di formazione;

- partecipa alle sedute della commissione regionale ECM e ne cura la segreteria;

- gestisce il sistema informativo e l'albo regionale dei provider ECM;

- svolge attività di consulenza e di supporto per i provider.

4.2 CEFPAS

Il CEFPAS, tramite la propria struttura organizzativa, realizza, per il personale sanitario, l'attività formativa a supporto delle determinazioni strategiche della Regione Siciliana - Assessorato della salute - per la realizzazione di interventi innovativi o di azioni strategiche del Piano socio-sanitario regionale e svolge le seguenti funzioni:

- concorre ad attuare il Piano formativo annuale del SSR, in accordo con l'Assessorato regionale della salute, collaborando alla elaborazione dei bisogni formativi raccolti nelle aziende;

- realizza gli interventi formativi di carattere trasversale e comuni alle aziende del SSR, rilevati per tempo presso le aziende, concordando con esse le ottimali modalità di attuazione, siano esse in loco, centralizzate o su piattaforma e-learning;

- supporta, con modalità da disciplinare, l'area competente in materia ECM dell'Amministrazione regionale, per la gestione della rete degli uffici di formazione, anche attraverso l'attivazione di gruppi di lavoro con le aziende sanitarie e/o altri provider per lo studio di particolari aspetti del sistema;

- provvede alla formazione continua degli operatori delle UU.OO. Formazione continua e aggiornamento del personale delle strutture pubbliche e, su richiesta, delle private convenzionate, secondo la normativa vigente.

Avrà anche l'incarico di svolgere funzioni di provider ECM per il Piano di formazione del personale sanitario operante presso i dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute, adottando, in particolare, la tipologia formativa della "Formazione sul campo".

4.3 Le Aziende sanitarie

La legge regionale di riordino del Sistema sanitario regionale approvata il 25 marzo 2009 riduce le aziende da 29 a 17 contemplando una nuova articolazione delle strutture territoriali ed ospedaliere.

Dall'1 settembre 2009 il Servizio sanitario regionale è costituito da:

9 aziende sanitarie provinciali (ASP)

3 aziende ospedaliere di riferimento regionale:

1 Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro con sede a Catania

2 Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo - Piemonte con sede a Messina

3 Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello con sede a Palermo

2 Aziende ARNAS di riferimento nazionale di alta specializzazione:

1 Azienda ospedaliera di alta specializzazione Garibaldi con sede a Catania

2 Azienda ospedaliera di alta specializzazione Civico Di Cristina con sede a Palermo

3 Aziende ospedaliere universitarie:

1 Azienda ospedaliera universitaria Policlinico con sede a Catania

2 Azienda ospedaliera universitaria G. Martino con sede a Messina

3 Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone con sede a Palermo.

Ogni azienda sanitaria provinciale si articola in distretti ospedalieri (20) costituiti dall'aggregazione di uno o più presidi ospedalieri appartenenti alle soppresse AUSL.

4.3.1 La formazione nelle aziende sanitarie

La formazione all'interno delle aziende sanitarie è stata fortemente condizionata dall'attuazione del piano di rientro che ha visto da un lato l'impegno per la Regione Siciliana di ridurre percentualmente le risorse destinabili all'attività formativa, dall'altro, la necessità comunque di garantire la qualificazione professionale dei propri operatori.

In questo senso il ruolo delle aziende, già di per sé fondamentale nella corretta realizzazione delle attività formative, ha assunto una importanza ancora maggiore essendo diventate le stesse luoghi privilegiati di erogazione di attività formative, sviluppando, altresì, capacità organizzativa nel rispondere ai bisogni espressi dei propri dipendenti.

La formazione dunque, rappresentando una risorsa fondamentale per il sistema di governo aziendale, trova la sua naturale collocazione nell'ambito delle funzioni della direzione generale in quanto idonea ad individuare percorsi procedurali capaci di determinare i fabbisogni e formulare azioni conseguenti.

Di fondamentale importanza è la costituzione di una struttura organizzativa autonoma che, forte delle specifiche competenze possedute in termini di programmazione e gestione, sia in grado di sostenere adeguatamente le funzioni assegnate.

Sul piano organizzativo, pertanto, l'azienda, attraverso la struttura all'uopo dedicata alla formazione, dovrà raccordarsi con il Centro regionale di riferimento (CEFPAS) che svolgerà ancora di più il ruolo di coordinamento delle iniziative formative in ottemperanza alle linee d'indirizzo definite dalla Regione Siciliana.

Le aziende, nell'ambito delle proprie strategie di riorganizzazione, devono prevedere un rafforzamento di tale funzione, che dovrà assolvere sempre più un ruolo strategico nelle politiche aziendali. Inoltre, dovrà sviluppare l'integrazione del sistema formazione con gli altri meccanismi di gestione delle risorse umane, in parallelo ad un sistema di gestione delle competenze.

Ad integrazione della struttura organizzativa della formazione, l'azienda potrà dotarsi di animatori/tutori di formazione, sia per il personale dipendente che per il personale convenzionato, inseriti in appositi albi/elenchi regionali/aziendali. Nella fase progettuale degli interventi formativi tali figure dovranno sempre più giocare un ruolo decisivo per collaborare soprattutto alla rilevazione dei bisogni formativi, alla progettazione e alla preparazione dei piani annuali di formazione, alla valutazione delle attività formative nell'ambito della propria azienda.

4.3.2 Funzioni e compiti della struttura organizzativa U.O. Formazione aziendale

La U.O. Formazione aziendale assolve funzioni tecniche, organizzative e amministrative specifiche che attengono a:

- Analisi dei fabbisogni formativi, che dovrà essere realizzata in collaborazione sia con i responsabili delle strutture complesse e semplici, al fine di individuare il divario esistente tra le prestazioni attuali e quelle desiderate dagli operatori e richieste dalla strategia aziendale e regionale, sia con il CEFPAS, per le competenze definite al punto 4.2;

- Piano di formazione aziendale che, tra l'altro, dovrà esplicitare la tipologia di formazione anche di carattere trasversale che le medesime aziende dovranno attuare per il tramite del CEF-PAS, Centro regionale di formazione permanente;

- il monitoraggio e valutazione degli obiettivi;

- la gestione del budget e del sistema amministrativo e documentale della funzione e di tutti gli eventi formativi;

- la gestione dei crediti ECM;

la funzione di agenzia di servizio sia per gli aspetti operativi organizzativi che per gli aspetti metodologici alle varie articolazioni aziendali;

- l'elaborazione progettuale, organizzazione e gestione diretta degli eventi a valenza aziendale e/o sovraaziendale;

- il riferimento di responsabilità verso l'esterno, la Regione, le altre aziende, i vari stakeholder. Il budget della formazione deve essere unico e alimentato, in coerenza con la normativa vigente.

Le aziende assicurano alle strutture della formazione le competenze necessarie per i compiti assegnati.

4.4 Università, IRCCS, II.ZZ.SS. e società scientifiche

Come previsto nell'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, le università, gli IRCCS e gli II.ZZ.SS sottopongono la richiesta di accreditamento alla Commissione nazionale per la formazione continua; per essi è fatta salva la possibilità di accreditarsi al sistema regionale presso cui hanno sede legale nel caso in cui la formazione sia svolta entro i confini regionali.

Anche le società scientifiche possono richiedere l'accreditamento o al sistema regionale o al sistema nazionale.

Per il ruolo centrale che le società scientifiche ricoprono nell'aggiornamento tecnico professionale dei singoli operatori, tuttavia, si auspica una attiva collaborazione tra Regione, aziende sanitarie e società scientifiche al fine di offrire una formazione integrata che miri a soddisfare sia i bisogni individuali che quelli di contesto.

4.5 Ordini, collegi e associazioni professionali

Nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli ordini, i collegi e le associazioni professionali, consorziati nel COGEAPS (Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali) svolgono l'importante ruolo di certificatori della formazione continua.

Spetta a loro infatti la funzione di valutare l'appropriatezza della formazione rispetto al ruolo ed alla professione svolti dal singolo operatore nell'ambito del dossier formativo.

Nei confronti dei liberi professionisti hanno anche una funzione di tenuta dell'anagrafe formativa.

E' pertanto opportuno, ai fini dell'accreditamento istituzionale, intensificare la collaborazione con gli ordini, i collegi e le associazioni professionali per l'acquisizione, valutazione e registrazione da parte dei medesimi, dei crediti conseguiti dai professionisti, compresi quelli che svolgono l'attività in proprio, in modo da consentire la gestione di un'anagrafe completa ed esaustiva di tutti i professionisti sanitari che operano nell'ambito regionale.

4.6 Enti di formazione e altri soggetti pubblici e privati

Nel sistema di educazione continua in medicina a livello nazionale, un ruolo importantissimo è stato ricoperto dagli enti di formazione e dai soggetti pubblici e privati, anche non erogatori di prestazioni socio-sanitarie, per la loro capacità di soddisfare una domanda di formazione complessa e variegata.

La Regione Siciliana, riconoscendo tale ruolo, ha avviato un processo di accreditamento dei provider che coinvolge tali soggetti già dalle prime fasi di avvio del proprio sistema auspicando che tale scelta rappresenti uno stimolo per ampliare le aree di integrazione con il segmento pubblico e offrire una offerta sempre più completa.

In base all'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, pertanto, gli enti di formazione, gli altri soggetti pubblici e privati con sede legale nel territorio regionale, che intendono svolgere attività formative residenziali o a distanza, queste ultime rivolte esclusivamente agli operatori della Regione Siciliana, possono fare richiesta di accreditamento al sistema ECM regionale.

4.7 Commissione regionale per la formazione continua

Con decreto n. 2826 del 13 dicembre 2007, e successivi atti modificativi ed integrativi, la Regione Siciliana ha istituito la commissione regionale per la formazione continua, con il compito di formulare pareri e proposte sulla formazione di base degli operatori, sull'aggiornamento professionale e la formazione continua.

La commissione regionale per la formazione continua (CRFC), costituita dai rappresentanti delle professioni e delle istituzioni sanitarie, individuati con decreto n. 3120 del 16 dicembre 2010, svolge i seguenti compiti:

- rappresenta le esigenze formative delle professioni sanitarie;

- concorre all'individuazione delle esigenze formative attivandosi per la rilevazione dei bisogni formativi delle categorie professionali coinvolte nel sistema;

- avanza proposte in ordine alle attività da realizzare;

- definisce gli obiettivi formativi di interesse regionale;

- propone le modalità di funzionamento del sistema anche con riferimento ad attività sperimentali;

- propone eventuali requisiti aggiuntivi per l'accreditamento dei provider;

- propone le modalità di attribuzione dei crediti e le tipologie formative accreditabili;

- formula proposte per il buon funzionamento e/o l'aggiornamento del sistema nonché risolve le eventuali criticità;

- definisce i criteri di monitoraggio dell'attività formativa in un'ottica sistemica, strettamente correlata con gli obiettivi di interesse regionale e le strategie regionali;

- determina/propone i criteri per l'istruttoria per l'accreditamento di provider ECM, nonché i relativi controlli stabiliti per l'esercizio del ruolo di provider.

4.8 Osservatorio regionale sulla qualità della formazione

In base all'accordo Stato-Regioni del 2007, l'Osservatorio regionale, che opera in accordo all'Osservatorio nazionale della formazione continua in sanità, ha il compito di valutare la qualità della formazione del SSR.

La valutazione della qualità, a livello regionale, ha la finalità di promuovere il miglioramento della formazione continua in sanità sia dal punto di vista delle opportunità di accesso, che della qualità dell'offerta formativa e delle ricadute della formazione sull'attività dei professionisti all'interno dei servizi sanitari.

In questo senso l'osservatorio, la cui costituzione, compiti, funzioni saranno specificati in atti successivi, dovrà:

- monitorare l'offerta formativa sia in termini quantitativi (formazione offerta in rapporto al numero di operatori, copertura crediti per professioni, per aree territoriali e per tipologia di partecipazione, ecc.) sia in termini qualitativi (coerenza eventi accreditati/eventi realizzati, coerenza eventi/obiettivi formativi);

- monitorare l'offerta formativa dei futuri provider accreditati sia in termini qualitativi sugli eventi accreditati che sulla modalità dei provider di attribuzione crediti agli eventi;

- elaborare un rapporto annuale sull'andamento del sistema ECM regionale, di concerto con l'area competente, da presentare nel corso di una conferenza regionale annuale sulla formazione continua in medicina, che comprenda, in particolare, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, della partecipazione delle diverse categorie interessate ai programmi formativi, delle iniziative formative realizzate nella Regione Sicilia, dello stato di accreditamento dei provider.

5. Il piano formativo

Tra i nuovi strumenti introdotti dall'accordo Stato-Regioni dell'1 agosto 2007 un ruolo specifico è assegnato al Piano formativo quale adempimento obbligatorio, insieme al report annuale della formazione, che ogni ente accreditato, pubblico o privato, è tenuto comunque a redigere.

Il Piano formativo, documento condiviso tra gruppi e professioni diverse, e coerente con le strategie aziendali, raccoglie ed esplicita tutte le opportunità di apprendimento e sviluppo professionale programmabili che costituiscono l'offerta formativa aziendale. Viene elaborato con periodicità annuale, in correlazione con il Piano sanitario regionale, sulla base dei bisogni formativi degli operatori, dell'analisi della situazione esistente e degli indirizzi derivati dalle indicazioni regionali.

5.1 La qualità della progettazione formativa aziendale

Ogni evento, iniziativa, corso, deve essere il frutto di un percorso di analisi di fabbisogno che esplori e legittimi i reali bisogni, approfondendone le cause e le opportunità di soluzione, anche attraverso le connessioni con tutte le altre possibili azioni, diverse dalla formazione, che intervengono per la soluzione dei problemi.

La progettazione specifica deve essere preceduta da una precisa analisi di contesto che permetta sia di calibrare l'evento formativo sia di presidiarne gli effetti, nel breve e medio periodo, sulla situazione oggetto di analisi e sulla qualità dei servizi al cittadino.

La missione aziendale, gli obiettivi strategici e le azioni definite dalla direzione generale, i bisogni di competenze espresse dai professionisti e richieste dalla organizzazione sono gli elementi di riferimento per la definizione delle opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale.

Nelle linee di sviluppo della formazione dovranno essere indicati in modo sintetico ma puntuale i seguenti elementi:

a) le strategie aziendali di sviluppo cui la formazione è chiamata a contribuire;

b) le politiche formative dell'azienda con i relativi investimenti in risorse finanziare e umane;

c) le aree metodologiche attraverso cui vengono sviluppate le politiche formative;

d) le aree organizzative e le competenze professionali che si intendono coinvolgere.

5.2 Il rapporto sulla formazione aziendale

Annualmente gli enti accreditati predispongono una relazione dettagliata sulle iniziative svolte, nella quale sono evidenziati gli eventi, le forme della valutazione ed i risultati ottenuti, gli operatori coinvolti ed i crediti assegnati, le criticità incontrate e le soluzioni adottate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ente accreditato dovrà inviare la relazione delle attività svolte all'area competente per materia.

5.3 Indirizzi regionali e predisposizione dei piani formativi

La Regione provvede ad emanare apposite direttive contenenti le strategie della formazione entro il mese di ottobre per l'anno successivo.

Le direttive regionali ispireranno i piani formativi e la programmazione dell'offerta formativa del CEFPAS.

Per l'invio dei piani formativi, sulla base delle indicazioni regionali, si procede come di seguito riportato, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti:

1. Trasmissione del piano entro il mese di novembre dell'anno precedente la realizzazione del medesimo;

2. Trasmissione della relazione delle attività svolte entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Le aziende sanitarie potranno, in ragione di talune specificità e/o esigenze e al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse destinabili alla formazione, predisporre programmi interaziendali di formazione (PIF) in armonia a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

L'Assessorato si riserva di individuare dei percorsi formativi che possono essere centralizzati al CEFPAS sulla base di una rilevazione di fattori comuni tra diverse aziende sanitarie, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse destinate alla formazione in progetti di qualità piuttosto che di quantità.

La Regione formula le priorità formative e garantisce che le varie iniziative formative siano integrate e strettamente collegate con il disegno di sviluppo del sistema nel suo complesso secondo un principio di non duplicazione.

6. Accreditamento dei provider

L'accreditamento dei provider, che trova i necessari collegamenti con il sistema di accreditamento delle strutture, costituisce, innanzitutto, un percorso di garanzia della qualità finalizzata ad assicurare ai professionisti il miglioramento delle proprie competenze.

Esso viene così definito dall'accordo Stato-Regioni 1 agosto 2007 e ribadito dall'accordo 5 novembre 2009 quale: "il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi, che riguardano anche il piano formativo proposto, e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente i crediti ai partecipanti". L'accreditamento dei provider ECM rappresenta la fase evolutiva dell'accreditamento dei singoli eventi formativi.

I destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici o privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità.

Come stabilito dai sopra citati accordi "i provider che intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di una singola regione, devono richiedere l'accreditamento alla stessa regione nella quale intendono operare, mentre i provider che intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di due o più regioni dovranno comunque richiedere l'accreditamento nazionale".

Perciò, in occasione della presentazione della domanda di accreditamento, l'organizzatore interessato dovrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi su quale ambito territoriale sono distribuite le sedi formative in cui intenda erogare formazione continua e di non aver presentato analoga domanda ad altri enti accreditanti.

Questo comporta un raccordo tra il livello regionale ed il livello nazionale anche nelle procedure dell'accreditamento.

E' quindi necessaria la trasparenza degli esiti dei procedimenti di accreditamento, prevedendo la tenuta, da parte della Regione Siciliana, di un albo (accessibile on line) dei provider accreditati.

Per quanto attiene i requisiti minimi, questi dovranno essere uguali sul territorio nazionale, e, successivamente, la Regione può riservarsi di individuare requisiti aggiuntivi ritenuti indispensabili ai fini dell'accreditamento di eventi con metodologia formativa residenziale, sul campo e a distanza.

L'accreditamento è dunque l'azione amministrativa attraverso la quale la Regione Siciliana, ente accreditante, costituisce un elenco di soggetti istituzionali o organismi pubblici o privati con un assetto organizzativo, risorse scientifiche e tecnologiche e un piano di formazione, congruenti con obiettivi e parametri qualitativi riferiti ad attività formative progettate a favore di personale sanitario.

Per quanto attiene l'accreditamento dei soggetti che intendono erogare la formazione continua nel territorio regionale, questo avverrà tramite la seguente procedura sinteticamente rappresentata:

Pertanto:

1) Il provider presenta la domanda di accreditamento alla Regione Sicilia - Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nei modi e nei tempi che verranno individuati in seguito;

2) La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata a cura della Regione, con il supporto della Commissione regionale per la formazione continua, con le metodologie e i tempi che verranno individuati nel dettaglio e di cui alla flow chart che segue.

L'esito del procedimento consiste:

- nell'accreditamento del provider, inizialmente provvisorio;

- oppure nel diniego all'accreditamento del provider (per la presenza di non conformità non superabili rispetto ai requisiti di accreditamento);

- ovvero nell'accreditamento temporaneo del provider di nuova istituzione, ai sensi del decreto legislativo n. 229/99; - o nell'accreditamento condizionato all'attivazione e realizzazione di un piano di miglioramento. Questo accreditamento si

concede nel caso in cui si siano riscontrate non conformità rilevanti rispetto ad uno o più requisiti di accreditamento, che possono però essere sanate con un piano di miglioramento. L'accreditamento risulta pertanto subordinato alla successiva verifica del superamento di tale piano di miglioramento;

- oppure nella sospensione del procedimento.

La permanenza nell'albo dei provider accreditati, predisposto dalla Regione Siciliana, e pubblicato nel sito della Regione Siciliana e in quello della Commissione nazionale per la formazione continua, è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, al monitoraggio dei risultati e al controllo dei comportamenti del provider.

Nel caso siano riscontrate rilevanti non conformità rispetto ai requisiti di accreditamento, lo stesso può essere sospeso fino alla risoluzione della non conformità riscontrata; l'accreditamento può essere inoltre revocato nel caso in cui si verifichino violazioni gravi.

7. Il sistema informativo regionale, l'anagrafe e i dossier formativi

7.1. Il sistema informativo ECM regionale

La Regione Siciliana dovrà dotarsi di un proprio sistema informativo regionale ECM in grado di censire gli eventi formativi eroga-ti dai diversi soggetti organizzatori di attività formative.

La realizzazione da parte della Regione Siciliana di un nuovo sistema informativo regionale per l'ECM e di una anagrafe formativa regionale permetterà di avvalersi dei flussi informativi necessari alle seguenti attività previste dall'accordo stesso:

- la gestione dell'accreditamento dei provider (richieste, gestione del rinnovo, cancellazione) e il controllo sulla regolarità delle attività svolte;

- la valutazione quali-quantitativa dell'offerta formativa da parte dei provider accreditati;

- il monitoraggio dell'acquisizione dei crediti formativi dei professionisti sanitari interessati all'ECM.

Questi flussi informativi costituiranno una base determinante del patrimonio che la Regione Siciliana potrà utilizzare per le azioni di programmazione, accreditamento, valutazione e promozione del programma ECM e per il supporto alle attività dell'Osservatorio regionale e dell'Osservatorio nazionale in riferimento ai compiti di:

- monitoraggio delle attività formative e del mantenimento dei requisiti da parte dei provider;

- predisposizione di report per la Commissione nazionale sui flussi di offerta e domanda formativa, per il rapporto annuale sullo stato di attuazione della formazione continua;

- promozione di studi e ricerche inerenti la valutazione dei percorsi formativi.

7.2 L'anagrafe formativa

Nell'ambito del Sistema informativo regionale per l'ECM una particolare attenzione va rivolta alla predisposizione di un'anagrafe formativa. Infatti gli accordi prevedono la realizzazione di un'anagrafe nazionale in grado non solo di registrare individualmente i crediti acquisiti, ma anche di offrire informazioni utili alla effettuazione di analisi per aree geografiche e per tipologie professionali, di valutazioni del processo di accreditamento dei provider, di pianificazioni e valutazioni delle attività formative a livello regionale e locale e, dunque, utili in generale alla gestione delle risorse umane nel SSR.

Si dovrà configurare, quindi, un sistema policentrico di flussi informativi, in grado di rendere trasparenti e mutuamente riconoscibili e fruibili le informazioni sopra descritte e in grado di:

- governare il processo di accreditamento e di autorizzazione dei provider;

- rendere agibili le relazioni tra i diversi attori coinvolti;

- assicurare il sistema di registrazione dei crediti e la certificazione dei crediti formativi da parte degli ordini e collegi.

I singoli provider accreditati devono, pertanto, obbligatoriamente alimentare il Sistema informativo regionale operando su un'architettura di sistema che garantisca il trasferimento delle informazioni minime, sia in forma analitica che aggregata.

7.3 Il dossier formativo

Altro elemento all'interno del sistema informativo è rappresentato dal dossier formativo, strumento fondamentale per conoscere le competenze e la professionalità di ciascun operatore del servizio sanitario regionale, diventando, pertanto, uno strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo dell'operatore o del gruppo all'interno del quale lo stesso opera.

Per essere facilmente accessibile, valutabile ed implementabile il dossier deve essere inserito in un sistema informativo che fornisca gli elementi utili alla sua costruzione ed al suo aggiornamento e strettamente collegato all'anagrafe formativa in quanto contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali acquisiti.

Per quanto attiene il dossier formativo è necessario attivare le procedure per poter costruire sia un dossier individuale che di gruppo, che contenga alcuni elementi fondamentali quali:

- profilo anagrafico;

- profilo professionale;

- posizione organizzativa (attese);

- formazione realizzata/crediti.

8. Sponsorizzazioni e conflitti di interesse

Destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità.

La Regione Siciliana, pertanto, affronterà il tema delle sponsorizzazione e del conflitto di interesse nell'ambito delle attività formative ECM in totale armonia con le previsioni contenute nell'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, che inducono ad una ulteriore riflessione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento.

9. Registrazione dati

La procedura di accreditamento è totalmente informatizzata e utilizza un sistema informativo specifico.

La procedura consente la raccolta di tutte le informazioni, documentazioni e dichiarazioni che l'aspirante provider dovrà inviare, come da "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento" approvato dalla commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010.

Si rimanda, pertanto, al punto 4. "Requisiti minimi e standard" del suddetto regolamento e, in particolare, alle tabelle in cui sono riepilogati i requisiti che il provider deve possedere per ottenere l'accreditamento relativamente a:

- le caratteristiche del soggetto richiedente;

- le caratteristiche della struttura/organizzazione;

- la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità. La valutazione è positiva solamente quando sono soddisfatti tutti i requisiti secondo i criteri e gli standard indicati.

L'adesione ai requisiti viene valutata dalla Regione Siciliana attraverso l'esame della documentazione prodotta nonché con visite in loco.

Ogni volta che si fa riferimento a documenti si richiede che questi siano sottoscritti dal legale rappresentante.

10. Sistema dei controlli

L'attuazione del sistema prevede l'attivazione, a livello regionale, di una funzione di controllo sia sui requisiti del provider che sul processo di erogazione.

Il monitoraggio del sistema è elemento indispensabile per procedere alla revisione dei criteri di accreditamento, a valutazioni di efficacia del sistema e per fornire supporto per l'orientamento delle politiche formative a livello regionale.

Tali controlli riguardano:

- i requisiti dei provider - verifica ex-ante

Il controllo è effettuato tramite il sistema informativo che non permette la conclusione dell'attività istruttoria qualora tutte le informazioni/dichiarazioni fornite dall'aspirante provider non siano conformi con i criteri definiti.

- i requisiti dei provider accreditati

Il controllo è effettuato tramite il sistema informativo e visite ispettive periodiche da parte dell'Assessorato regionale della salute: comprende la verifica della sussistenza delle informazioni/dichiarazioni fornite; in caso di conferma di accreditamento, comprende anche la verifica della realizzazione di almeno il 50% degli eventi proposti nel piano dell'anno precedente.

- il regolare svolgimento delle attività

Viene effettuato tramite il sistema informativo e visite ispettive periodiche da parte dell'Assessorato regionale della salute. Comprende la verifica del progressivo aggiornamento del piano formativo e la congruenza delle caratteristiche delle attività in erogazione con quanto dichiarato e progressivamente specificato nel piano formativo stesso. Comprende inoltre l'analisi dei dati raccolti relativamente alla customer satisfaction di ogni evento.

- la ricaduta delle attività formative

Consiste nell'analisi dei dati raccolti dal sistema informativo e dalle relazioni delle visite ispettive, utili a fornire indirizzi e orientamenti per gli obiettivi/piani futuri.

Gli esiti dei controlli di sussistenza dei requisiti effettuati sia con il sistema informativo che con le visite ispettive saranno utilizzati per la conferma o revoca dell'accreditamento dei provider.

11. Avvio del sistema regionale

La fase di avvio del modello operativo comprende l'implementazione del sistema informativo.

Si ritiene indispensabile:

- coinvolgere la direzione strategica delle aziende sanitarie sulla condivisione delle caratteristiche del modello e quindi della funzione strategica esercitabile mediante la U.O./Struttura/Ufficio di formazione;

- accompagnare il personale deputato alla U.O./Struttura/Ufficio di formazione nelle procedure di progettazione, in particolare per le iniziative di "Formazione sul campo", ed alla connessa realizzazione durante tutto il primo anno.

A tal fine, nelle more di preparazione del sistema informativo, condizione irrinunciabile per la realizzazione del progetto è la effettuazione di formazione ed accompagnamento intensivi dedicati alle strutture di formazione che intendano accreditarsi come provider ECM secondo il modello regionale.

12. Data di avvio

In considerazione della assoluta necessità di disporre del sistema informativo per la fase di raccolta delle istanze di accreditamento e in considerazione dei tempi di allestimento dello stesso, la Regione Siciliana, al fine di avviare in tempi brevi il proprio sistema di formazione continua, con decreto n. 278 del 18 febbraio 2011, ha approvato una convenzione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S), finalizzata all'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, nonché dei provider per l'erogazione della formazione in ambito regionale.

Si prevede, pertanto, di fissare entro il 30 giugno 2011 la data per l'avvio della presentazione delle istanze da parte degli aspiranti provider.