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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2011

G.U.R.S. 5 agosto 2011, n. 33

Determinazione della misura del contributo provider del sistema regionale ECM.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quin-quies e 16-sexties del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che dettano norme per la formazione nel SSN ed, in particolare, il terzo comma dell'articolo 16-ter, che dispone che "Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua";

Visto il D.M. salute 27 dicembre 2001 relativo alle determinazioni dei contributi a carico degli organizzatori di attività formative in educazione continua in medicina;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina", approvato nella seduta dell'1 agosto 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", approvato nella seduta del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2011, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto n. 1050 dell'8 giugno 2011 con il quale sono state aggiornate le linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina;

Visto il decreto n. 278 del 18 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la convenzione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la Regione Siciliana - Assessorato della salute, finalizzata all'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, nonché dei provider per l'erogazione della formazione in ambito regionale, con l'obiettivo di creare un sistema di formazione continua della Regione Siciliana;

Visto il decreto n. 565 del 29 marzo 2011 dell'Assessorato regionale dell'economia, con il quale sono stati attivati i capitoli di entrata n. 3539 e di spesa n. 416536 del bilancio regionale per il funzionamento del sistema regionale di formazione continua;

Considerato di dover determinare la misura del contributo che gli aspiranti provider devono versare ai sensi dell'Accordo Stato Regioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Le aziende sanitarie regionali, II.ZZ.SS., IRCCS, i policlinici universitari, i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'art. 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua sono tenuti al preventivo versamento di una quota annuale di euro2.000,00 all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che provvederà alla reversale della quota da trasferire alla Regione sul capitolo n. 3539 del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 2

Le aziende sanitarie regionali, II.ZZ.SS., IRCCS, i policlinici universitari, i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, per l'accreditamento di specifiche attività formative residenziali e di formazione sul campo promosse o organizzate dagli stessi, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, nell'ambito dei piani formativi, sono tenuti al versamento pari a:

- euro 258,22 per eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti formativi; per i crediti eccedenti i 10 il contributo verrà maggiorato di euro 25 per ciascun credito.

Art. 3

Le aziende sanitarie regionali, II.ZZ.SS., IRCCS, i policlinici universitari, i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche per l'accreditamento di specifiche attività formative a distanza promosse o organizzate dagli stessi, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, nell'ambito dei piani formativi, sono tenuti al versamento pari a:

- euro 1.000,00 per eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti formativi e con un massimo di 500 partecipanti; per i crediti eccedenti i 10 il contributo verrà maggiorato di euro 50 per ciascun credito;

- euro 1.500,00 per eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti formativi e con un numero maggiore di 500 partecipanti; per i crediti eccedenti i 10 il contributo verrà maggiorato di euro 60 per ciascun credito.

Art. 4

Si confermano le disposizioni di cui al D.M. salute 27 dicembre 2001, citato in premessa, relativamente alla misura del contributo alle spese per i progetti formativi aziendali accreditati dall'Amministrazione regionale, presentati dalle aziende sanitarie regionali, II.ZZ.SS., IRCCS e policlinici universitari.

Art. 5

Il contributo alle spese di cui agli articoli 2 e 3 è ridotto nella misura di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti di qualsiasi natura.

Art. 6

La commissione regionale per la formazione continua, a seguito di precise direttive dell'Assessorato regionale della salute, può stabilire la riduzione del contributo superiore di 1/3 o l'esonero per eventi realizzati su particolari tematiche di interesse regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-LE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.

Palermo, 8 giugno 2011.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 21 giugno 2011 al n. 48.