
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 3 giugno 2011, n. 38
G.U.R.I. 22 giugno 2011, n. 143
Costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 38) (1)
TESTO COORDINATO (al Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
Titolo modificato dall'art. 1, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
ADOTTA IL SEGUENTE:
REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Fonti normative
(modificato dall'art. 2, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2
Definizioni
(integrato dall'art. 3, comma 3, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68 e modificato dall'art. 1, comma 2, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) "contratto a prestazioni rivalutabili": il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
c) "gestione separata": un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
c-bis) "fondo utili": fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;
d) "giacenza media": media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;
e) "impresa" o "impresa di assicurazione": la società di assicurazione avente sede legale in Italia autorizzata o la sede secondaria in Italia di società di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
f) "ISVAP o IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;;
g) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonchè il rappresentante generale di società aventi sede legale in uno Stato terzo abilitate in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento;
h) "piani individuali pensionistici assicurativi": i contratti di assicurazione sulla vita destinati ad attuare le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
i) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo spazio economico europeo;
i-bis) "plusvalenze nette realizzate": il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;
j) "strumenti finanziari derivati": [gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3] (parole eliminate) (1) gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonchè gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 1-bis, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
Art. 4
Principi generali
1. Nella amministrazione della gestione separata l'impresa assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, l'impresa persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.
Art. 4-bis
Caratteristiche della gestione separata
(introdotto dall'art. 4, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. La gestione separata può prevedere due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati, a seconda che sia stato costituito o meno un fondo utili.
2. Nell'ambito della stessa gestione separata, l'impresa può prevedere la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due regole di cui al comma 1, avendo cura di salvaguardare il pieno rispetto dei principi stabiliti all'art. 4.
TITOLO II
COSTITUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Art. 5
Adempimenti per la costituzione della gestione separata
(modificato dall'art. 5, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. L'organo amministrativo delibera la costituzione di ciascuna gestione separata ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.
2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all'art. 4:
a) individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonchè i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita;
b) stabilisce se accantonare le plusvalenze nette realizzate nel fondo utili e, in tal caso, ne definisce i criteri di attribuzione ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 7-bis e 7-ter;
c) stabilisce se avvalersi della facoltà di cui all'art. 4-bis, comma 2, e, in tal caso, fermo quanto previsto alla lettera b), individua idonei presidi per monitorare la quota delle plusvalenze nette realizzate da attribuire al fondo utili.
3. Il verbale della delibera dell'organo amministrativo di cui al comma 1 ed il regolamento della gestione separata di cui all'art. 6, nonchè le successive modifiche, sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera.
4. L'impresa comunica all'ISVAP le informazioni anagrafiche della gestione separata entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera di costituzione. In occasione di ogni successiva modifica delle informazioni anagrafiche ovvero in caso di estinzione della gestione separata l'impresa effettua la comunicazione all'ISVAP entro il termine di quindici giorni.
5. Le informazioni anagrafiche di cui al comma 4 sono trasmesse secondo le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in una stessa gestione separata non possono confluire congiuntamente le risorse di piani individuali pensionistici assicurativi e quelle di altri contratti di assicurazione sulla vita.
Art. 6
Regolamento della gestione separata
(integrato dall'art. 6, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68 e modificato dall'art. 1, comma 3, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. Il regolamento della gestione separata contiene almeno gli elementi di seguito indicati:
a) la denominazione, definita in modo da rendere la gestione separata univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;
b) la valuta di denominazione;
c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento;
d) gli obiettivi e le politiche di investimento. In particolare, indica:
i. le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, in coerenza con le disposizioni previste dai regolamenti attuativi del Codice;
ii. limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del regolamento [ISVAP 27 maggio 2008, n. 25] (parole soppresse) (2) IVASS 26 ottobre 2016, n. 30, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;
iii. l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
e) le tipologie di polizze ed i segmenti di clientela a cui è eventualmente dedicata la gestione separata;
f) l'indicazione che il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
g) la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
h) la possibilità di far gravare sulla gestione separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
i) l'indicazione che il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
j) le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione. Nei casi di cui all'art. 4-bis, comma 2, il regolamento della gestione separata reca specifica evidenza della presenza di due differenti regole di determinazione del tasso medio di rendimento, ciascuna applicabile al singolo contratto sulla base di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;
k) l'indicazione che la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
l) l'indicazione che il regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai regolamenti delle gestioni separate relative ai piani individuali pensionistici assicurativi, salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
Capo I
Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata
(introdotto dall'art. 7, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
Art. 7
Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata
1. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
2. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'art. 12. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
3. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
4. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'art. 13 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
Art. 7-bis
Fondo utili
(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. L'impresa costituisce un fondo utili per ciascuna gestione separata di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e c), ove accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
2. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
3. Il fondo utili concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, secondo le modalità di cui all'art. 7-ter, entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate.
4. Per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), il fondo utili accoglie la sola quota parte delle plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione afferente ai contratti sui quali il fondo utili stesso agisce.
5. La quota parte di cui al comma 4 è calcolata come rapporto tra la riserva matematica dei contratti sui quali il fondo utili agisce, comprensiva anche del fondo utili, e la riserva matematica complessiva di tutti i contratti collegati alla gestione separata, comprensiva anche del fondo utili, come risultante dal libro mastro di cui all'art. 12 all'ultima data disponibile.
6. Ai fini del calcolo della quota di cui al comma 4, in presenza di significative variazioni di riserva riscontrate durante il periodo di osservazione della gestione separata, l'impresa può fare riferimento a valori di riserva, differenti da quelli riportati nel libro mastro, che tengano conto di tali variazioni al fine di assicurare la corretta determinazione delle plusvalenze nette realizzate da accantonare nel fondo utili.
Art. 7-ter
Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili
(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. b), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. Fermo quanto disposto dall'art. 7:
a) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione;
b) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali agisce il fondo utili, il risultato finanziario e la giacenza media sono riproporzionati sulla base dei criteri indicati all'art. 7-bis, commi 5 e 6. Il risultato finanziario così ottenuto è diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce si applica il solo art. 7.
2. L'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario di cui al comma 1, sulla base almeno dei seguenti elementi:
a) i principi generali di cui all'art. 4;
b) il criterio di cui all'art. 7-bis, comma 3;
c) il miglior interesse degli assicurati;
d) l'impatto sul rendimento attuale e prospettico della gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla stessa gestione separata.
3. Fermo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 sulle politiche in materia di investimenti, la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione è sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.
Capo II
Trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura
(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. c), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
Art. 7-quater
Deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata
(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. c), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. In deroga all'art. 7, comma 2, e fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, qualora l'impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è consentito rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.
2. L'organo amministrativo, nell'ambito della politica di impiego degli strumenti derivati di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, stabilisce se avvalersi della deroga di cui al comma 1 e assicura che il metodo di contabilizzazione adottato sia applicato coerentemente nel tempo.
3. Per ogni strategia di copertura per la quale l'impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, l'organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi:
a) obiettivi della strategia all'interno della gestione separata;
b) caratteristiche dello strumento derivato disponibile su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione le cui scadenze sono tali da richiederne la chiusura periodica per la durata della strategia giustificando la possibilità di ricorrere alla deroga;
c) caratteristiche dei titoli della gestione separata oggetto della strategia;
d) disponibilità, nell'ambito della gestione separata, dei titoli ammessi per il regolamento dello strumento derivato (c.d. titolo consegnabile);
e) durata della strategia;
f) circostanze che richiedono l'interruzione della negoziazione periodica del derivato prima della scadenza stabilita per la strategia;
g) presidi per monitorare l'operazione all'interno della gestione separata e identificare le azioni da porre in essere qualora la strategia non risponda più agli obiettivi di cui alla lettera a).
4. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rappresentazione in bilancio delle operazioni in derivati, gli utili e le perdite associati alla chiusura periodica della posizione in derivati che è parte della strategia di copertura approvata dall'organo amministrativo, sono contabilizzati, ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui all'art. 7, come segue:
a) la parte di utile o perdita sullo strumento derivato corrispondente alla variazione di valore dei titoli oggetto della strategia viene iscritta in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo determinato ai sensi dell'art. 7 comma 2, separatamente dalle attività della gestione;
b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento derivato concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;
c) gli utili e le perdite complessivi sullo strumento derivato iscritti nella posta rettificativa dall'inizio della strategia sono attribuiti al calcolo del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione in cui la strategia è chiusa. A tal fine, la strategia si intende chiusa se:
(i) i titoli sottostanti alla strategia di copertura escono dalla gestione separata per scadenza ovvero per realizzo;
(ii) la sostituzione dello strumento derivato è interrotta prima della scadenza individuata per la strategia.
5. L'impresa predispone una dettagliata documentazione sulla contabilizzazione di ciascuna strategia di copertura posta in essere con le modalità di cui al presente articolo, con evidenza degli elementi indicati al comma 3. L'impresa annota in un'apposita sezione del libro mastro di cui all'art. 12, comma 1-bis, gli utili e le perdite sulle singole negoziazioni di strumenti derivati iscritti nella posta rettificativa.
Capo III
Attività della gestione separata
(introdotto dall'art. 9, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
Art. 8
Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata
(integrato dall'art. 2, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2023)
1. Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui all'art. 30 del regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa. La valutazione delle riserve matematiche può essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21.
2. Ai fini di cui al comma 1, [il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa] (parole soppresse) (3) le attività sono valutate in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle relative disposizioni attuative.
3. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attività presenti nella gestione separata, l'impresa integra la gestione separata con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'importo delle riserve matematiche. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'art. 9.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, l'impresa può individuare, fino all'ammontare massimo del 4% dell'importo totale delle riserve matematiche della gestione separata, specifiche attività che non sono inserite tra le attività della gestione separata e che non concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento di cui all'art. 7. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'art. 9, sono valutate a valore corrente e sono iscritte in una apposita sezione del libro mastro di cui all'art. 12, comma 2.
5. Nell'ipotesi di trasferimento in riassicurazione di parte degli impegni tecnici, l'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 è ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il riassicuratore, valutati al netto dell'eventuali poste debitorie complessive nei confronti degli stessi riassicuratori, a condizione che i contratti di riassicurazione prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento che verrà riconosciuto dalla cedente agli assicurati.
Art. 9
Disposizioni in materia di investimenti
(modificato dall'art. 1, comma 4, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 38 del Codice e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Non possono comunque costituire attività della gestione separata:
a) i crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;
c) i crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5;
d) le immobilizzazioni materiali;
e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
3. L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente per realizzo.
Art. 10
Trasferimento di attività
1. Non è consentito il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, salvo i casi di cui al comma 2.
2. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata è ammesso nel caso previsto dall'art. 8, comma 3 e in casi eccezionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il valore di iscrizione nel libro mastro di cui all'art. 12 è pari al valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
4. In relazione alle operazioni di cui al comma 2, l'impresa comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, le motivazioni, i dettagli analitici delle attività trasferite e l'eventuale carattere di eccezionalità.
TITOLO IV
VERIFICHE CONTABILI
Art. 11
Verifiche contabili sulla gestione separata
(integrato dall'art. 10, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata e il prospetto della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, commi 1 e 2, sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
2. La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonchè la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, comma 2, a quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 9 e dal regolamento della gestione separata;
b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;
c) la correttezza, ai sensi dell'art. 7, del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione. Qualora il regolamento preveda, all'interno del periodo di osservazione, la determinazione di più tassi di rendimento, la verifica è estesa ad ogni tasso di rendimento. L'estensione della verifica viene effettuata anche nei casi in cui il regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione [;] (punto e virgola eliminato) (4), tenendo conto dell'eventuale applicazione della deroga di cui all'art. 7-quater.
c-bis) la correttezza, ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, della costituzione del fondo utili e della sua attribuzione al rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;
d) l'adeguatezza, ai sensi dell'art. 8, dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'impresa alla stessa data;
e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata alle disposizioni di cui all'art. 13.
3. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.
TITOLO V
DOCUMENTI OBBLIGATORI
Art. 12
Libro mastro
(modificato e integrato dall'art. 11, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68 e modificato dall'art. 1, comma 5, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. L'impresa tiene un libro mastro della gestione separata secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento ISVAP del 14 ottobre 2008, n. 27, nel quale riporta:
a) le operazioni giornaliere di ingresso e di uscita delle attività, con evidenza analitica dei relativi valori di iscrizione così come definiti agli articoli 7 e 10, dei proventi finanziari conseguiti, degli utili realizzati, delle perdite sofferte e delle relative spese; per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa fornisce evidenza distinta delle plusvalenze nette realizzate.
b) alla fine di ciascun mese, l'ammontare delle attività che costituiscono la gestione separata e l'ammontare delle corrispondenti riserve matematiche, con separata evidenza del fondo utili per le gestioni separate in cui esso è stato costituito. Per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), l'impresa fornisce separata evidenza delle riserve matematiche relative ai contratti sui quali agisce il fondo utili. L'importo delle attività, ivi comprese quelle di cui al comma 2, deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.
1-bis. Per gli strumenti derivati contabilizzati secondo le modalità di cui all'art. 7-quater, comma 4, l'impresa annota in apposita sezione del libro mastro gli importi degli utili realizzati e delle perdite sofferte iscritti nella posta rettificativa e le relative movimentazioni.
2. Per le attività di cui all'art. 8, comma 4, l'impresa annota in una apposita sezione del libro mastro le movimentazioni giornaliere in entrata ed in uscita. Alla fine di ciascun mese l'impresa riporta l'ammontare delle attività valutate al valore corrente.
3. L'annotazione nel libro mastro avviene entro sette giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
4. Il libro mastro è conservato secondo le prescrizioni di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP del 14 ottobre 2008, n. 27.
Art. 13
Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata
(integrato e modificato dall'art. 12, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68 e modificato dall'art. 1, comma 6, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa redige, sulla base dei valori riportati nel libro mastro di cui all'art. 12, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, con l'indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e degli eventuali tassi medi di rendimento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c. L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
1-bis. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell'art. 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto della quota del fondo utili attribuita come previsto dagli articoli 7-bis e 7-ter. L'impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell'importo residuo del fondo utili secondo le modalità di cui allo schema di rendiconto riportato in Allegato A-bis, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa. Il rendiconto riepilogativo è accompagnato da una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento, sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale. Nei casi di cui all'art. 7-bis, comma 6, la nota evidenzia l'evoluzione temporale della riserva matematica, l'importo di riserva utilizzato per la determinazione della quota di plusvalenze da accantonare al fondo utili, il criterio di calcolo utilizzato e illustra nel dettaglio le ragioni sottostanti alla scelta effettuata.
2. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige, sulla base dei criteri dettati all'art. 8, comma 2, il prospetto della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato B, ovvero B-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
3. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato in Allegato C, ovvero C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
4. I prospetti di cui ai commi 2 e 3 riportano, secondo la soglia di significatività di cui agli Allegati B e C, ovvero B-bis e C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'ammontare delle riserve matematiche dei contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del regolamento (5) (parole eliminate) IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, e l'ammontare delle somme movimentate in ingresso ed in uscita per tali contratti.
5. Per la gestione separata con periodo di osservazione annuale, l'impresa redige, entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato D.
6. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 5 sono pubblicati secondo le disposizioni di cui all'art. 185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.
Titolo VI
COMUNICAZIONI
Art. 14
Comunicazioni all'ISVAP
(modificato e integrato dall'art. 13, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa trasmette all'ISVAP:
a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, comprensivo della nota illustrativa di cui all'art. 13, comma 1-bis, e dell'eventuale nota illustrativa di cui all'art. 7, comma 4;
b) i prospetti della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, commi 2 e 3;
c) la relazione della società di revisione di cui all'art. 11.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'impresa trasmette, secondo le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP, le informazioni contenute nel rendiconto riepilogativo della gestione separata e nei prospetti della composizione della gestione separata di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente all'elenco analitico delle attività che compongono la gestione separata.
3. L'impresa comunica tempestivamente all'ISVAP qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto del principio di sufficienza delle attività della gestione separata rispetto alle corrispondenti riserve matematiche, come previsto all'art. 8. La comunicazione è corredata da informazioni circa l'ammontare della insufficienza, anche potenziale, e delle modalità di ripristino della situazione di equilibrio.
Art. 14-bis
Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti
(introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. a), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68 e modificato dall'art. 1, comma 7, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 è consentito alle imprese di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4-bis, comma 2, anche a valere sulle gestioni separate preesistenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'impresa:
a) adotta specifica deliberazione ad opera dell'organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettera c);
b) adegua i regolamenti delle gestioni separate alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera j);
c) adegua il libro mastro secondo le disposizioni dell'art. 12.
3. Nell'ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-bis e 7-ter trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lettera a), salvo quanto previsto all'art. 14-sexies.
4. L'impresa trasmette all'IVASS il verbale della delibera dell'organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lettera a), entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.
Art. 14-ter
Informativa ai contraenti
(introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 8, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. In caso di modifica del regolamento della gestione separata in conformità all'art. 14-bis, le imprese, nella comunicazione di cui all'art. 185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS, informano i titolari di contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che:
a) le modifiche non producono effetti sulle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento allegato ai contratti sottoscritti in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del fondo utili;
b) il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti è individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce «tasso medio di rendimento di cui all'art. 7».
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 14-bis, l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi dell'art. 185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS, è aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata.
2-bis. Nel caso di introduzione del fondo utili ai sensi dell'art. 14-sexies, i commi 1 e 2 si applicano con riguardo ai contraenti di contratti a prestazioni rivalutabili che non hanno aderito alla proposta di modifica della regola di determinazione del tasso medio di rendimento da parte dell'impresa.
Art. 14-quater
Adempimenti a carico delle imprese in caso di utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura
(introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. In relazione alle gestioni separate costituite in data antecedente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 per le quali l'organo amministrativo deliberi di avvalersi della deroga di cui all'art. 7-quater, l'impresa adegua tempestivamente:
a) i regolamenti delle gestioni separate prevedendo l'indicazione, tra le informazioni di cui all'art. 6, comma 1,lettera j), della decisione di avvalersi della deroga di cui all'art. 7-quater;
b) il libro mastro alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-bis;
c) il prospetto di vigilanza di cui all'art. 13, comma 3.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti in vigore alla data di adozione della delibera, l'impresa, preventivamente alla data di efficacia, comunica ai contraenti, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche al regolamento della gestione separata connesse alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei derivati di cui all'art. 7-quater, informandoli della possibilità di esercitare, senza l'applicazione di alcun onere, il diritto di riscatto o il trasferimento ad altra gestione separata istituita presso l'impresa, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Al contraente che eserciti il diritto di riscatto ai sensi del comma 2, l'impresa liquida un importo pari alla riserva matematica accantonata sul contratto, calcolata con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo dei premi puri, al netto delle eventuali provvigioni liquidate anticipatamente e non ancora recuperate attraverso la corresponsione dei relativi premi. In caso di trasferimento del contratto ad altra gestione separata l'impresa fornisce al contraente tutti i necessari elementi di valutazione delle caratteristiche della gestione separata cui verranno collegate le prestazioni del contratto.
Art. 14-quinquies
Modalità di trasmissione delle informazioni all'IVASS
(introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. d), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68)
1. Per le gestioni separate in cui è istituito un fondo utili dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni anagrafiche di cui all'art. 5, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 15 gennaio 2019, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.
2. Per le stesse gestioni separate, l'impresa trasmette i documenti di cui all'art. 13, commi 1, 1-bis, 2 e 3, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2, a partire dal 1 gennaio 2019. A partire dalla stessa data e fino al 15 gennaio 2019, l'impresa trasmette le medesime informazioni anche per i periodi di osservazione delle gestioni separate chiusi tra la data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e la data del 1° gennaio 2019.
3. L'impresa trasmette il prospetto di cui all'art. 13, comma 3-bis, a partire dalla data indicata nelle istruzioni di trasmissione pubblicate dall'IVASS.
Art. 14-sexies
Introduzione del fondo utili in relazione ai contratti già stipulati
(introdotto dall'art. 1, comma 9, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
1. L'impresa, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, può proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica delle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata al fine di avvalersi della facoltà di cui all'art. 14-bis.
2. Ai fini di cui al comma 1 è necessario che:
a) la gestione separata interessata sia aperta a nuove sottoscrizioni e non sia già stata identificata come chiusa alle nuove sottoscrizioni con le comunicazioni previste dall'art. 5, comma 5;
b) l'unica modifica del regolamento della gestione separata riguardi la determinazione del tasso medio di rendimento per l'introduzione del fondo utili;
c) l'informativa di cui al comma 3, contenente i termini della proposta di modifica, sia trasmessa a tutti i contraenti di contratti a prestazioni rivalutabili che insistono sulla gestione separata interessata dall'operazione;
d) l'adesione alla proposta di modifica sia facoltativa e senza costi;
e) la modifica trovi applicazione solo con riguardo ai contraenti che vi abbiano fatto espressa accettazione;
f) nei confronti di quanti abbiano rifiutato la modifica o non si siano espressi entro i termini previsti, rimangano ferme le condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte.
3. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, fornisce al contraente preventivamente, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche alle condizioni contrattuali connesse alla variazione del calcolo del tasso medio di rendimento e tutti i necessari elementi di valutazione, in modo da consentire il confronto tra le condizioni preesistenti e quelle che formano oggetto della proposta. L'informativa evidenzia il confronto tra i risultati ottenuti con l'applicazione delle due regole di calcolo in termini di tasso medio di rendimento realizzato e rivalutazione delle prestazioni assicurate su orizzonti temporali minimi di dieci anni, eventualmente ridotto sulla base della durata del contratto, e comunque coerenti con le caratteristiche del contratto, la facoltatività dell'adesione, la circostanza che l'operazione si realizzerebbe senza alcun costo in capo al contraente, il termine entro il quale aderire, l'eventuale quota minima di adesioni per poter procedere all'operazione, nonchè i tempi e le modalità con cui l'impresa comunicherà l'eventuale mancato raggiungimento della stessa. Dovrà inoltre essere evidenziato che la modifica si intende rifiutata ove il contraente non vi aderisca espressamente entro il termine indicato. L'informativa risponde alle indicazioni di cui all'allegato E.
4. Fino alla data di efficacia della modifica contrattuale di cui al comma 1, il tasso medio di rendimento è calcolato con le modalità previste nelle condizioni contrattuali vigenti prima della modifica stessa.
5. Se l'impresa, diversamente da quanto previsto all'art. 4-bis, comma 2, fa confluire i contratti ai quali applicare il fondo utili in una distinta gestione separata, si applica la disciplina in materia di fusioni e scissioni di gestioni separate di cui all'art. 191, comma 1, lettera l) del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS;
6. L'articolo si applica anche alla componente rivalutabile dei contratti multiramo che prevedono caratteristiche compatibili con le regole di funzionamento del fondo utili.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Abrogazioni
1. Secondo i termini di cui all'art. 18, sono abrogate:
a) la Circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987;
b) la Circolare ISVAP n. 191 del 17 dicembre 1992;
c) la Circolare ISVAP n. 336/S del 17 giugno 1998;
d) la Circolare ISVAP n. 348/s del 27 novembre 1998;
e) la Circolare ISVAP n. 471 del 12 febbraio 2002;
f) l'art. 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004.
Art. 16
Modifiche al Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35
1. L'art. 12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. La pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione".
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione".
Art. 17
Pubblicazione
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed aperte a nuovi contratti l'impresa, entro il 31 dicembre 2011:
a) adegua i regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6. Per i regolamenti delle gestioni separate che prevedono la possibilità di far gravare sulla gestione spese diverse da quelle previste all'art. 6, comma 1, lettera h), l'adeguamento viene effettuato imputando i corrispondenti oneri alla clausola di rivalutazione;
b) adotta la delibera di cui all'art. 5;
c) adegua il libro mastro alle disposizioni di cui all'art. 12.
Il verbale della delibera dell'organo amministrativo ed il regolamento adeguato della gestione separata sono trasmessi all'ISVAP ai sensi dell'art. 5, comma 3.
3. Per i contratti stipulati prima della data di adeguamento di cui al comma 2 relativi alle gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed aperte a nuovi contratti, l'impresa assicura il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 adottando idonei presidi a livello gestionale. Per tali contratti l'impresa, in occasione del primo invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa successivo all'adeguamento ovvero entro la chiusura del primo periodo di osservazione successivo all'adeguamento e comunque non oltre il 31 gennaio 2012, trasmette ai contraenti copia del nuovo regolamento della gestione separata e delle altre eventuali modifiche apportate al contratto che comportano effetti più favorevoli per i contraenti. Di tale circostanza e delle motivazioni sulle modifiche apportate al regolamento e alle condizioni contrattuali è fornita informativa ai contraenti contestualmente all'invio del nuovo regolamento e delle modifiche contrattuali.
4. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del regolamento e chiuse a nuovi contratti l'impresa assicura il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 adottando idonei presidi a livello gestionale.
5. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del regolamento, aperte o chiuse a nuovi contratti, l'impresa comunica all'ISVAP le relative informazioni anagrafiche a partire dal 1° dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.
6. Per le gestioni separate costituite dalla data di entrata in vigore del regolamento e fino al 31 dicembre 2011, l'impresa comunica all'ISVAP le relative informazioni anagrafiche a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 15 gennaio 2012, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.
7. Le attività delle gestioni separate che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano non conformi all'art. 9 possono rimanere nelle gestioni separate fino al loro realizzo.
8. L'impresa redige i documenti di cui all'art. 13, da trasmettere secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2, a partire dai periodi di osservazione delle gestioni separate che chiudono successivamente al 31 dicembre 2011.
Roma, 3 giugno 2011
Il Presidente: GIANNINI
ALLEGATO E
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del Provv. IVASS 26 novembre 2024, n. 151)
Oggetto: Proposta di modifica delle condizioni contrattuali (criteri di calcolo del rendimento della gestione separata cui è collegato il suo contratto) - Richiesta di consenso.
1. Contenuto minimo della proposta di modifica
1.1 Elementi di identificazione del contratto
Inserire i riferimenti del contratto:
nome dell'impresa;
nome del prodotto;
numero della polizza;
data di decorrenza della polizza;
nome della gestione separata.
1.2 Oggetto della modifica contrattuale proposta
Inserire una descrizione del contenuto minimo della proposta illustrando chiaramente almeno:
- che la proposta verte sulla modifica della modalità di determinazione dei redditi realizzati dalla gestione separata ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento cui il contratto è collegato, con conseguente modifica delle condizioni contrattuali sottoscritte;
- che la regola di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è indicata nel regolamento della gestione separata, parte integrante del contratto;
- come è calcolato il tasso medio di rendimento della gestione separata in base al contratto già sottoscritto;
- come sarebbe calcolato il tasso medio di rendimento della gestione separata in base alla modifica proposta;
- gli effetti della modifica proposta, corredata da una esemplificazione numerica che consenta il confronto, su diversi periodi di mantenimento del contratto, dell'andamento dei tassi di rendimento realizzati dalla gestione separata e della relativa rivalutazione delle prestazioni assicurate nelle due modalità, ossia con le condizioni attuali (senza accantonamento al fondo utili) e con quelle oggetto della proposta (con accantonamento al fondo utili);
- le ragioni per cui si propone la modifica contrattuale.
Informare il contraente in merito alla circostanza che la comunicazione è inviata a tutti i clienti che hanno sottoscritto contratti con prestazioni collegate alla medesima gestione separata.
2. Modalità e termini della proposta
Trasmettere, in allegato, con testo a fronte, le modifiche che verrebbero apportate al contratto.
Indicare espressamente che:
le modifiche potranno essere realizzate solo previa acquisizione del consenso;
per la manifestazione del consenso è necessaria la sottoscrizione del modulo allegato e la trasmissione dello stesso all'indirizzo di posta [inserire indirizzo di posta dedicato] entro il [inserire il termine], con modalità coerenti con le disposizioni normative vigenti in materia;
l'adesione alla proposta è facoltativa e non comporta alcun costo a carico del contraente;
in caso di mancata manifestazione del consenso o di mancato riscontro alla proposta entro il termine [indicare il termine entro cui il contraente può aderire alla proposta] il contratto non subirà modifiche e il tasso di rendimento continuerà a essere determinato secondo le condizioni attuali;
in caso di adesione del contraente alla proposta:
- individuazione del termine e delle modalità di finalizzazione dell'operazione;
- individuazione del termine di applicazione al contratto delle nuove regole di calcolo del rendimento medio della gestione separata;
per la richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti dell'impresa o del distributore [indicare contatti telefonici e indirizzi e-mail cui il contraente può rivolgersi].
Fermo quanto sopra esposto, nel caso in cui l'impresa intenda subordinare l'operazione al raggiungimento di una quota minima di adesioni, nella comunicazione ai contraenti cui è indirizzata la proposta, dovrà indicare, con caratteri di particolare evidenza:
che l'operazione sarà effettuata solo se verrà raggiunta la quota minima di adesioni [inserire la percentuale]. In caso contrario il contratto non subirà modifiche e il tasso di rendimento continuerà a essere determinato secondo le condizioni attuali;
la data entro la quale sarà comunicato a coloro che hanno manifestato il consenso all'operazione il raggiungimento o il mancato raggiungimento della quota minima di adesioni. Detta comunicazione dovrà essere effettuata con le medesime modalità della proposta di adesione;
l'individuazione del termine [inserire la data] e delle modalità di finalizzazione dell'operazione;
l'individuazione del termine [inserire la data] di applicazione al contratto delle nuove regole di calcolo del rendimento medio della gestione separata.
Parole eliminate dall'art. 3, comma 1, lett. d). del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
Parole soppresse dall'art. 6, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
Parole soppresse dall'art. 2, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2023.
Punto e virgola eliminato dall'art. 10, comma 1, lett. a), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
Parole eliminate dall'art. 12, comma 1, lett. e), del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 15, comma 1, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 15, comma 2, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.
Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 15, comma 3, del Provv. IVASS 14 febbraio 2018, n. 68.