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DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011, n. 131

G.U.R.I. 5 agosto 2011, n. 181

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al citato articolo 74, comma 3, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalità di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2011;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 2;

b) articolo 3, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali, con esclusione dell'ultima parte del comma 2 da "secondo modalità" fino alla fine del comma;

c) articolo 4, con esclusione dell'ultima parte della lettera f) del comma 2 da "nonché" sino alla fine della stessa lettera e tenuto conto, quanto alla valutazione della performance organizzativa, della peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della specificità delle relative funzioni istituzionali;

d) articolo 5, fermo restando che la programmazione degli obiettivi di cui al comma 1 é su base annuale e con esclusione di quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 2;

e) articolo 6;

f) articolo 7, comma 1, fermo restando che il provvedimento ivi citato é adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, comma 2, fermo restando che le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono organizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, comma 3, con esclusione delle parole: "secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13";

g) articolo 8, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali;

h) articolo 9, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali, con esclusione delle parole: "dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi" di cui alla lettera d) del comma 1;

i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;

j) articolo 11, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 4 del presente regolamento, fermo restando che il comma 5 si applica avendo riguardo alla peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla specificità delle relative funzioni istituzionali e che il comma 6 trova applicazione nell'ambito di uno specifico decreto di attuazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di responsabilità;

k) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a) e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina dell'organo incaricato di svolgere, in quanto compatibili, le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui alla lettera b);

l) articoli 13 e 14, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento;

m) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c).

2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:

a) articolo 17;

b) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole: "i dipendenti che conseguono", e comma 2;

c) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 6 del presente regolamento;

d) articolo 20;

e) articolo 21;

f) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete alla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

g) articolo 23;

h) articolo 24;

i) articolo 25;

j) articolo 26;

k) articolo 27, con esclusione dei commi 2 e 3;

l) articolo 28.

Art. 3

Disposizioni in materia di valutazione della performance

1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano annualmente, entro il 30 novembre, linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo.

2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico - amministrativo emanano direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.

3. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo assicurano, anche per il tramite della struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.

4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce e adotta, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono individuati attraverso il ricorso alle modalità previste dal sistema di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4

Trasparenza

1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. La trasparenza é intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, i risultati dell'attività di misurazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito":

a) le direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, nonché l'indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli obiettivi programmati;

b) l'ammontare dei premi collegati alla performance;

c) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

d) le retribuzioni dei dirigenti;

e) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo;

f) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 5

Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, assicurando lo svolgimento, con indipendenza di giudizio e riferendo direttamente agli organi di indirizzo politico - amministrativo, dei seguenti compiti:

a) cura del perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) coordinamento delle attività di valutazione previste ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

c) supporto agli organi di Governo e di amministrazione per le attività di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico;

d) predisposizione di criteri per la definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, di criteri per lo svolgimento del controllo di gestione e per l'utilizzo delle relative risultanze, nonché per la definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

e) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance;

f) garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti;

g) supporto tecnico e metodologico agli organi di indirizzo politico - amministrativo per l'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

h) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità, attestando l'assolvimento dei relativi obblighi, nonché delle iniziative di promozione delle pari opportunità;

i) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di Governo e di amministrazione;

j) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, in quanto compatibili con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali;

k) proposta agli organi di indirizzo politico - amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione ad essi dei relativi premi.

Art. 6

Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio é predisposta dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 sulla base dei livelli di performance individuale, attribuiti al personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e al personale non dirigenziale, secondo il sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Il sistema di valutazione della performance individuale tiene conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:

a) articolazione in fasce di merito;

b) grado di realizzazione delle performance;

c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati;

d) moltiplicazione del peso ponderato attribuito a ciascuna fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano.

3. Le fasce di merito e i corrispondenti pesi ponderati sono articolati in:

a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100% e ad un peso ponderato pari a 1;

b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 80% e ad un peso ponderato pari a 0,80;

c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60% e ad un peso ponderato pari a 0,60;

d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari a zero, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.

4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere a) e b), non può essere collocato più dell'80% dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 3 non può essere collocato meno del 20% del personale.

5. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 372