
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 maggio 2011
G.U.R.S. 14 luglio 2011, n. 30
Integrazione e modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale".
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni,
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1130 del 12 giugno 2009: "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1676 del 20 agosto 2009: "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale" come modificato a seguito di ordinanze del TAR di Palermo limitatamente all'art. 1, comma 1, del decreto del 17 dicembre 2009 "Modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico all'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale";
Considerato che per mero errore materiale le tariffe per le prestazioni di dialisi continua e automatizzata riportate nel predetto decreto non sono quelle corrette di cui invece al decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004;
Rilevato inoltre che l'articolazione della rete nefrologica regionale è caratterizzata da una elevata presenza di strutture dialitiche private e che, conseguentemente, è necessario assicurare un raccordo funzionale per garantire ai pazienti una maggiore tutela assistenziale;
Ravvisata la necessità di ricondurre a criteri di maggiore efficacia ed uniformità il sistema di assistenza dialitica in Sicilia, al fine di perseguire un tendenziale allineamento alle medie nazionali ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale con particolare riferimento al contenimento degli ambiti di inappropriatezza, assicurando contestualmente un sistema assistenziale che garantisca elevati standard e livelli di qualità delle prestazioni erogate;
Valutata conseguentemente la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti ed azioni che contribuiscano, da un lato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema dell'offerta in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato ai loro bisogni, dall'altro alla rideterminazione delle tariffe, tenendo conto, conformemente al regime tariffario nazionale, delle diverse tipologie di trattamento e della complessità del livello di cure;
Ritenuto necessario provvedere a introdurre un sistema di qualità sulla scia del Quality improvement per l'end stage renal disease al quale fare corrispondere un sistema premiante di tipo economico;
Considerato che a tale scopo si rende necessario istituire una apposita commissione regionale paritetica che, utilizzando quali parametri di misura di qualità l'adeguatezza dialitica, i livelli di Hb, il consumo di ESA, i livelli di prodotto calcio fosforo, il consumo di calcio mimetici, chelanti del fosforo e di vitamina D, ha il compito di identificare i criteri e le modalità di riconoscimento della premialità per i centri privati e pubblici che avranno conseguito gli standard qualitativi fissati e verificati nel corso di appositi audit periodici;
Ritenuto, in considerazione anche dell'esito dell'incontro del 4 maggio 2011 con le associazioni ADIP e ASCEA rappresentative dei centri di dialisi e degli interessi dei pazienti, di dover procedere alla integrazione e modifica del decreto n. 1676 del 20 agosto 2009 e sim. delle parti relative alle tariffe di cui all'art. 3, mentre restano vigenti le disposizioni di cui agli artt. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 -8, nonché di integrare l'art. 1 del decreto 17 dicembre 2010;
Decreta:
L'ammissione alla fruizione del trattamento sostitutivo della funzione renale, presso centri di dialisi privati accreditati deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale di appartenenza, sulla base di una certificazione rilasciata da un medico specialista nefrologo ad essa dipendente o convenzionato, che attesti l'insufficienza renale cronica terminale e la necessità del trattamento sostitutivo. In casi particolari di urgenza in cui il paziente accede direttamente al centro di dialisi privata, al fine di garantire la continuità assistenziale, tale certificazione dovrà essere acquisita entro 15 giorni dall'inizio del trattamento stesso, e trasmessa in copia all'azienda sanitaria provinciale di appartenenza del paziente, unitamente al modulo di consenso informato per l'inizio del trattamento dialitico.
I valori tariffari omnicomprensivi per le diverse tipologie di trattamento individuate dai rispettivi codici sono i seguenti:
1. trattamenti standard eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in acetato o bicarbonato standard con codice 39.95.1 tariffa pari ad euro 154,94;
2. trattamenti eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in bicarbonato con membrane sintetiche a basso flusso con codice 39.95.4 tariffa pari ad euro 192,00;
3. trattamenti eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in bicarbonato con membrane biocompatibili ad alto flusso con coefficiente UF superiore a 40 mm HG con un tetto massimo del 20% con codice 39.95.5 tariffa pari ad euro 200,00;
4. trattamenti eseguibili in tutte le strutture pubbliche e private accreditate HD in bicarbonato con membrane sintetiche ad alta permeabilità e molto biocompatibili (trattamenti convettivi e/o diffusivo-convettivi) con un tetto massimo del 20% con codice 39.95.7 tariffa pari ad euro 220,00.
La specificazione delle varie tipologie di trattamenti ai fini della classificazione tariffaria di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo sarà definita in apposita successiva circolare.
Per ogni paziente in trattamento dialitico viene mantenuta, quale prestazione aggiuntiva, da erogarsi con cadenza mensile, la voce 89.03.0 (anamnesi e valutazione complessa) pari ad euro 20,66.
Con ulteriore provvedimento verrà introdotto, dall'1 luglio 2011, un sistema di valutazione della qualità delle prestazioni erogate al fine di promuovere il miglioramento continuo della qualità per l'end stage renal disease. A tale scopo viene istituita un'apposita commissione regionale paritetica che, utilizzando quali parametri di misura di qualità l'adeguatezza dialitica, i livelli di HB, il consumo di ESA, i livelli di prodotto calcio fosforo, il consumo di calcio mimetici, chelanti del fosforo e di vitamina D, ha il compito di identificare i criteri e le modalità di riconoscimento della premialità per i centri privati e pubblici che avranno conseguito gli standard qualitativi fissati e verificati nel corso di appositi audit periodici.
Con il medesimo provvedimento di cui al precedente art. 4 verrà definita l'indennità da riconoscere dall'1 luglio 2011 ai centri di dialisi privati e pubblici che operano in aree disagiate o a prevalente vocazione turistica sulla base di criteri che verranno definiti dalla commissione regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è destinata ai centri privati la somma di euro 2 milioni per il 2011 e di euro 4 milioni per il 2012, mentre per il settore pubblico dei criteri suddetti si terrà conto in sede di finanziamento delle aziende sanitarie.
La decorrenza delle tariffe determinate con il decreto n. 1676 del 20 agosto 2009, per i motivi di cui in premessa, viene fissata dall'1 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La decorrenza del presente decreto è fissata dall'1 gennaio 2011 con validità fino al 31 dicembre 2012.
Le tariffe per le prestazioni di dialisi continua e automatizzata sono quelle di cui al decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004.