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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 626/2011 DELLA COMMISSIONE, 4 maggio 2011

G.U.U.E. 6 luglio 2011, n. L 178

Regolamento che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2048)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 luglio 2011

Applicabile dal: 1° gennaio 2013

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.

2) La direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE (2) per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, contiene disposizioni concernenti l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria. Tale direttiva istituisce diverse scale di etichettatura energetica per i condizionatori che si avvalgono di tecnologie diverse e la determinazione dell'efficienza energetica è basata solo sul funzionamento a pieno carico.

3) Il consumo di energia elettrica dei condizionatori d'aria per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico dei condizionatori d'aria per uso domestico.

4) E' opportuno abrogare la direttiva 2002/31/CE della Commissione e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento, al fine di garantire che l'etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fabbricanti a migliorare ulteriormente l'efficacia energetica dei condizionatori d'aria e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficaci dal punto di vista energetico.

5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate ai condizionatori d'aria di tipo aria/aria con potenza d'uscita di raffreddamento fino a 12 kW o con potenza d'uscita di riscaldamento, se dotati della sola funzione di riscaldamento.

6) Negli ultimi anni gli sviluppi tecnologici nell'ambito del miglioramento dell'efficienza energetica dei condizionatori d'aria sono stati molto rapidi e hanno consentito a diversi paesi terzi di introdurre requisiti minimi vincolanti in materia di efficienza energetica e hanno avviato un processo volto a introdurre nuovi sistemi di etichettatura energetica basata sulla prestazione stagionale. Le apparecchiature odierne, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, in grado di conseguire i livelli di efficienza energetica più elevati hanno ampiamente superato i livelli della classe A fissati dalla direttiva 2002/31/CE.

7) Il presente regolamento introduce due nuove scale di efficienza energetica basate sulla funzione principale e su aspetti specifici importanti per il consumatore. Considerato che i condizionatori sono utilizzati principalmente in condizioni di carico parziale, le prove di efficienza devono essere cambiate per adottare un metodo di misurazione dell'efficienza stagionale, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto. Il metodo di misurazione stagionale prende in considerazione in modo più accurato i benefici della tecnologia basata sulla velocità modulabile ("inverter") e le condizioni di utilizzo di queste apparecchiature. Il nuovo metodo di calcolo in linea con una misura di attuazione in materia di progettazione ecocompatibile, che fissa requisiti minimi di efficienza energetica superiore al livello dell'attuale classe A, porterà a riclassificare tali apparecchiature e, di conseguenza, i condizionatori d'aria split, da finestra e da parete dovranno adeguarsi alla nuova scala di efficienza energetica A-G, alla quale si aggiunge un "+" ogni due anni, per giungere infine alla classe A+++.

8) Per quanto riguarda i condizionatori a doppio e singolo condotto, si devono continuare ad applicare gli indicatori di efficienza energetica stabilizzati, in quanto attualmente non esistono in commercio unità dotate di tecnologia modulabile. I condizionatori a singolo e doppio condotto devono avere la scala A+++-D, poiché non esiste una riclassificazione adeguata per queste apparecchiature. Laddove questi apparecchi intrinsecamente meno efficienti possono raggiungere solo la classe A+ della predetta scala, quelli più efficienti possono situarsi nella classe di efficienza energetica A+++.

9) Il presente regolamento deve garantire che i consumatori dispongano di informazioni comparative più accurate in merito alle prestazioni dei condizionatori d'aria.

10) L'effetto combinato dell'etichettatura energetica fissata dal presente regolamento e dal regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria (3) potrebbe portare a un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 11 TWh da qui al 2020 rispetto alla situazione che si verificherebbe qualora non fossero adottate misure.

11) Il livello di rumore di un condizionatore d'aria può costituire un aspetto importante per gli utilizzatori finali. Per consentire loro di scegliere con cognizione di causa, l'etichetta deve riportare informazioni riguardanti le emissioni sonore dell'apparecchio.

12) Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

13) Il presente regolamento deve stabilire un'unica forma grafica delle etichette dei condizionatori d'aria e indicare le specifiche relative al loro contenuto.

14) Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati ai condizionatori d'aria.

15) Il presente regolamento deve inoltre indicare i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali dei condizionatori d'aria.

16) E' opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico.

17) Per facilitare il passaggio dalla direttiva 2002/31/CE al presente regolamento, i condizionatori d'aria cui viene apposta l'etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 2002/31/CE.

18) I produttori che desiderano commercializzare condizionatori d'aria in grado di soddisfare i requisiti delle classi di efficienza più elevate devono essere autorizzati a fornire etichette che mostrano dette classi anteriormente alla data dell'obbligo di esposizione delle classi in questione.

19) E' pertanto opportuno abrogare la direttiva 2002/31/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 153 del 18.6.2010.

(2)

GU L 86 del 3.4.2002.

(3)

Non ancora adottato.

(4)

GU L 204 del 21.7.1998.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari relative ai condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica dotati di una capacità nominale di ≤ 12kW per il raffreddamento, o per il riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche;

b) ai condizionatori d'aria il cui il condensatore e/o l'evaporatore non utilizzano aria per il trasferimento termico.

Art. 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 30/2010/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), si applicano le seguenti definizioni. S'intende per:

1) "condizionatore d'aria": un apparecchio capace di raffreddare e/o riscaldare l'aria di un ambiente interno utilizzando un ciclo a compressione di vapore generato da un compressore elettrico, ivi compresi i condizionatori d'aria che fungono anche da deumidificatori, depuratori, ventilatori o dotati di una resistenza elettrica ausiliare per potenziare la funzionalità di riscaldamento, nonché gli apparecchi che possono utilizzare acqua (sia l'acqua prodotta dalla condensazione a livello dell'evaporatore, sia l'acqua proveniente da una fonte esterna) per l'evaporazione a livello del condensatore, posto che siano anche in grado di funzionare senza l'aggiunta d'acqua, ossia utilizzando unicamente aria;

2) "condizionatore d'aria a doppio condotto": un condizionatore d'aria, interamente situato all'interno dell'ambiente da condizionare, vicino a una parete, in cui nella fase di raffreddamento o di riscaldamento l'aria esterna entra nel condensatore (o nell'evaporatore) da un primo condotto ed è restituita all'ambiente esterno mediante un secondo condotto;

3) "condizionatore d'aria a condotto singolo": un condizionatore d'aria in cui, nella fase di raffreddamento o di riscaldamento, l'aria che entra nel condensatore o nell'evaporatore è prelevata nel locale contenente l'unità ed è restituita all'esterno di tale locale;

4) "capacità nominale" (P nominale): la capacità di raffreddamento o di riscaldamento, se l'apparecchio non offre la funzione di raffreddamento, del ciclo a compressione di vapore dell'unità alle condizioni nominali standard;

5) "utilizzatore finale": un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un condizionatore d'aria;

6) "punto vendita": un luogo in cui i condizionatori sono esposti oppure commercializzati, noleggiati o venduti a rate. Nell'allegato I sono riportate ulteriori definizioni ai fini degli allegati da II a VIII.

(1)

GU L 153 del 18.6.2010.

Art. 3

Responsabilità dei fornitori

(integrato dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 518/2014)

1. I fornitori adottano le azioni di cui alle lettere da a) a g):

a) ciascun condizionatore è dotato di un'etichetta stampata che presenta le classi energetiche conformemente all'allegato II, di formato e contenuto informativo conforme a quanto disposto nell'allegato III. I condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, devono essere corredati di un'etichetta stampata, almeno sull'imballaggio dell'unità esterna, per almeno una combinazione di unità interna ed esterna aventi rapporto di capacità pari a 1. Per altre combinazioni, le informazioni possono essere fornite in alternativa attraverso un sito web ad accesso gratuito;

b) è disponibile una scheda prodotto come indicato nell'allegato IV. I condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, devono essere corredati di una scheda prodotto, almeno sull'imballaggio dell'unità esterna, per almeno una combinazione di unità interna ed esterna aventi rapporto di capacità pari a 1. Per altre combinazioni, le informazioni possono essere fornite in alternativa attraverso un sito web ad accesso gratuito;

c) una documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita in forma elettronica alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta;

d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di condizionatore d'aria per uso domestico contiene l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, a seconda dei casi il venditore o il produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica per il riscaldamento almeno per la stagione media. Le informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto devono essere conformi a quanto previsto all'allegato VI;

e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di condizionatore d'aria per uso domestico che ne descrive i parametri tecnici specifici include la classe di efficienza energetica come disposto dall'allegato II;

f) istruzioni per l'uso;

g) i condizionatori d'aria a singolo condotto sono denominati "condizionatori d'aria locali" sull'imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutti i materiali promozionali elettronici o cartacei.

h) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria secondo le classi di efficienza energetica di cui all'allegato II. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria;

i) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria.

2. La classe di efficienza energetica è definita conformemente all'allegato VII,

3. Il formato dell'etichetta per i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, è definito nell'allegato III.

4. Il formato dell'etichetta per i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, definito nell'allegato III, deve applicarsi conformemente al seguente calendario:

a) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.1 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.1 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento);

b) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2015 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.2 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.2 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.2 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento);

c) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2017 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.3 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.3 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento);

d) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2019 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.4 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.4 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.4 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

5. Il formato dell'etichetta dei condizionatori d'aria a doppio condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, deve essere conforme all'allegato III, punto 4.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 4.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 4.5 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

6. Il formato dell'etichetta dei condizionatori d'aria a singolo condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, deve essere conforme all'allegato III, punto 5.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 5.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 5.5 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

Art. 4

Responsabilità dei distributori

(modificato dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 518/2014 e dall'art. 5 del Reg. (UE) 2020/1059)

I distributori provvedono affinché:

a) presso il punto vendita, i condizionatori d'aria per uso domestico riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;

b) i condizionatori d'aria offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi degli allegati V e VI. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e i), si applicano invece le disposizioni dell'allegato IX;

c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, il venditore/produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica almeno per la stagione media;

d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che descrive i parametri tecnici di un condizionatore d'aria, comprenda il riferimento alle classi energetiche del modello, nonché il manuale d'istruzioni fornito dal fornitore. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, il venditore/produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica almeno per la stagione media;

e) gli apparecchi a singolo condotto sono denominati "condizionatori d'aria locali" sull'imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutte le comunicazioni promozionali o pubblicitarie elettroniche o cartacee.

Art. 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi dell'articolo 3 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di calcolo e misurazione più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell'allegato VII.

Art. 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato 

All'atto di valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo energetico annuo o orario, a seconda del caso, e le emissioni acustiche, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la procedura di cui all'allegato VIII. (1)

(1)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 luglio 2023, n. L 178.

Art. 7

Revisione

La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Si presterà un'attenzione particolare ai cambiamenti più significativi nelle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchiature.

Art. 8

Abrogazione

La direttiva 2002/31/CE è abrogata a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 9

Disposizione transitoria

1. I condizionatori d'aria immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013 devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 2002/31/CE.

Art. 10

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2048)

Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a VII

Ai fini degli allegati da II a VII si intende per:

1) "condizionatore d'aria reversibile": un condizionatore d'aria in grado di fornire sia raffreddamento, sia riscaldamento;

2) "condizioni nominali standard": la combinazione della temperatura interna (Tin) e di quella esterna (Tj), che descrive le condizioni di funzionamento per il raffreddamento o il riscaldamento allorché si fissano la capacità nominale, il livello di potenza sonora, la portata d'aria nominale e/o il coefficiente di efficienza energetica nominale (EER nominale), il coefficiente di rendimento nominale (COPnominale) di cui all'allegato VII, tabella 2;

3) "temperatura interna" (Tin): la temperatura a bulbo secco dell'aria interna, misurata in °C, mentre l'umidità relativa è indicata dalla temperatura corrispondente a bulbo umido;

4) "temperatura esterna" (Tj): la temperatura a bulbo secco dell'aria esterna, misurata in °C, mentre l'umidità relativa è indicata dalla temperatura corrispondente a bulbo umido;

5) "indice di efficienza energetica nominale" (EERnominale): il rapporto tra la capacità frigorifera dichiarata [kW] divisa per la potenza nominale assorbita per produrre raffreddamento [kW] di un'unità che produce freddo alle condizioni nominali standard;

6) "coefficiente di rendimento nominale" (COPnominale): il rapporto tra la capacità calorifica dichiarata [kW] divisa per la potenza nominale assorbita per produrre riscaldamento [kW] di un'unità che produce calore alle condizioni nominali standard;

7) "potenziale di riscaldamento globale" (GWP): stima, in kg equivalenti CO2 su un periodo di 100 anni, del contributo al riscaldamento globale di 1 kg di refrigerante utilizzato nel ciclo a compressione di vapore;

i valori GWP presi in considerazione sono quelli stabiliti all'allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [1];

per quanto riguarda i refrigeranti fluorurati, i valori GWP sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR), adottata dal gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici [2] (valori GWP di IPCC del 2001 per un periodo di cent'anni);

per quanto riguarda i gas non fluorurati, i valori GWP sono quelli pubblicati nella prima valutazione IPCC [3] su un periodo di cent'anni;

i valori totali GWP delle miscele di refrigeranti devono essere basati sulla formula di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006;

il parametro di riferimento per quanto attiene ai refrigeranti non compresi nei parametri elencati in precedenza, è la relazione IPCC UNEP del 2010 relativa alla refrigerazione, al condizionamento d'aria e alle pompe di calore, del febbraio 2011, o più recente;

8) "modo spento": la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione di rete ma non esegue alcuna funzione. L'apparecchio è ugualmente considerato in "modo spento" quando si limita a indicare che si trova in tale stato e quando esegue solo le funzioni destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica in conformità della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4];

9) "modo attesa": la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con un'indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o informazioni o indicazione di stato;

10) "funzione di riattivazione": una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compresi un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;

11) "visualizzazione di informazioni o dello stato": una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo;

12) "livello di potenza sonora": il livello di potenza sonora ponderata del valore A [dB(A)], misurato all'interno e/o all'esterno alle condizioni nominali standard per il raffreddamento (o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento);

13) "condizioni di progettazione di riferimento": la combinazione delle specifiche relative alla temperatura di progettazione

di riferimento, la temperatura bivalente massima e la temperatura limite massima di funzionamento, di cui all'allegato VII, tabella 3;

14) "temperatura di progettazione di riferimento": la temperatura esterna (°C), di cui all'allegato VII, tabella 3, relativa al raffreddamento (Tdesignc) o al riscaldamento (Tdesignh), variabile in funzione della stagione di raffreddamento o di riscaldamento, alla quale il coefficiente di carico parziale è pari a 1;

15) "coefficiente di carico parziale" [pl(Tj)]: valore risultante dalla divisione della temperatura esterna meno 16 °C per la temperatura di progettazione di riferimento meno 16 °C, sia per il raffreddamento sia per il riscaldamento;

16) "stagione": uno dei quattro regimi di funzionamento (disponibili per quattro stagioni: una stagione di raffreddamento e tre stagioni di riscaldamento: media / più fredda / più calda) che descrive per ogni intervallo la combinazione delle temperature esterne e il numero di ore nelle quali tali temperature si producono per stagione, per le quali l'unità è dichiarata adeguata;

17) "intervallo" (con indice j): una combinazione di una temperatura esterna (Tj) e di intervalli orari (hj), come stabilito dall'allegato II, tabella 1;

18) "intervalli orari": le ore per stagione (hj) durante la quale si produce la temperatura esterna per ciascun intervallo, come stabilito dall'allegato II, tabella 1;

19) "indice di efficienza energetica stagionale" (SEER): il rapporto di efficienza energetica stagionale dell'unità rappresentativo

dell'intera stagione di raffreddamento, calcolato come il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento diviso per il consumo annuo di energia elettrica a fini di raffreddamento;

20) "fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento" (Qc): il fabbisogno di raffreddamento di riferimento [kWh/a] che funge da base per il calcolo del SEER, calcolato come il prodotto del carico teorico per il raffreddamento (Pdesignc) e dell'equivalente ore in modo acceso per il raffreddamento (HCE);

21) "equivalente ore in modo acceso per il raffreddamento (HCE) ": il numero presunto di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità deve fornire il carico teorico per il raffreddamento (Pdesignc), al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento, definito dall'allegato VII, tabella 4;

22) "consumo annuo di energia elettrica a fini di raffreddamento" (QCE): il consumo di energia elettrica [kWh/a] necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento diviso per l'indice di efficienza energetica stagionale in modo acceso (SEERon) e il consumo di energia elettrica dell'unità per la stagione di raffreddamento nei modi "termostato spento", "attesa", "spento" e "riscaldamento del carter".

23) "rapporto di efficienza energetica stagionale in modo acceso" (SEERon): il rapporto di efficienza energetica media dell'unità in modo attivo per la funzione di raffreddamento, ottenuto dal carico parziale e dal rapporto di efficienza energetica specifico dell'intervallo (EERbin(Tj)) e ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo;

24) "carico parziale": il carico di raffreddamento (Pc(Tj)) o il carico di riscaldamento (Ph(Tj)) [kW] a una specifica temperatura esterna Tj, calcolato come il carico teorico moltiplicato per il rapporto di carico parziale;

25) "rapporto di efficienza energetica specifico dell'intervallo" (EERbin(Tj)): rapporto di efficienza energetica specifico di ciascun intervallo j con la temperatura esterna Tj in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dal rapporto di efficienza energetica dichiarato (EERd(Tj)) per intervalli (j) specificati e calcolati per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto per mezzo del coefficiente di degradazione;

26) "coefficiente di prestazione stagionale" (SCOP): il coefficiente complessivo di prestazione dell'unità, rappresentativo dell'intera stagione di riscaldamento indicato (il valore di SCOP è specifico per una data stagione di riscaldamento), calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento diviso per il consumo annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento;

27) "fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento" (Qh): il fabbisogno di riscaldamento di riferimento [kWh/a] che funge da base per il calcolo del valore SCOP, calcolato come il prodotto del carico teorico per il riscaldamento (Pdesignh) e dell'equivalente ore in modo acceso per il riscaldamento della stagione (H HE);

28) "equivalente ore in modo acceso per il riscaldamento" (HHE): il numero presunto di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità deve fornire il carico teorico per il riscaldamento (Pdesignh), al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, definito dall'allegato VII, tabella 4;

29) "consumo annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento" (QHE): il consumo di energia elettrica [kWh/a] necessario

per soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, specifico per una data stagione di riscaldamento,

calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento diviso per il coefficiente di prestazione in modo attivo (SCOPon) e il consumo di energia elettrica dell'unità per la stagione di riscaldamento nei modi termostato spento, attesa, spento e riscaldamento del carter.

30) "coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo" (SCOPon): il coefficiente medio di prestazione dell'unità in modo attivo per la stagione di riscaldamento, ottenuto dal carico parziale, dalla potenza termica di sicurezza elettrica (se del caso) e dai coefficienti di prestazione specifici degli intervalli (COPbin(Tj)) e ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo;

31) "potenza termica di sicurezza elettrica" (elbu(Tj)): la potenza termica [kW] di un riscaldatore di sicurezza effettivo o presunto con COP pari a 1 che fornisce la potenza dichiarata di riscaldamento ((Pdh(Tj)) per conseguire il carico parziale di riscaldamento (Ph(Tj)) nel caso in cui Pdh(Tj) sia inferiore a Ph(Tj), per una temperatura esterna (Tj);

32) "coefficiente di efficienza energetica dell'intervallo" (COPbin(Tj)): rapporto di efficienza energetica [-] specifico di ciascun intervallo j con temperatura esterna Tj in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato (COPd(Tj)) per intervalli (j) specificati e calcolati per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto per mezzo del coefficiente di degradazione;

33) "capacità dichiarata" [kW]: capacità del ciclo a compressione di vapore dell'unità per il raffreddamento (Pdc(Tj)) o il riscaldamento (Pdh(Tj)), rispetto a una temperatura esterna Tj e interna (Tin), dichiarata dal produttore;

34) "funzione": l'indicazione della capacità dell'unità di effettuare il raffreddamento dell'aria ambientale e/o il riscaldamento

dell'aria ambientale;

35) "carico teorico": il carico di raffreddamento dichiarato (Pdesignc) e/o di riscaldamento dichiarato (Pdesignh) [kW] alla temperatura di progettazione di riferimento, ove

(a) per la funzione di raffreddamento, Pdesignh è pari alla capacità dichiarata di raffreddamento con Tj uguale a Tdesignh;

(b) per la funzione di riscaldamento, Pdesignh è pari al carico parziale con Tj uguale a Tdesignh;

36) "indice di efficienza energetica dichiarato" (EERd(Tj)): il rapporto di efficienza energetica [-] per un numero limitato di intervalli (j) specificati con temperatura esterna (Tj), quale dichiarato dal produttore;

37) "coefficiente di efficienza dichiarato" (COPd(Tj)): il coefficiente di prestazione [-] per un numero limitato di intervalli (j) specificati con temperatura esterna (Tj), quale dichiarato dal produttore;

38) "temperatura bivalente" (Tbiv): la temperatura esterna (Tj) [°C] dichiarata dal produttore per il riscaldamento alla quale la capacità dichiarata è pari al carico parziale e al di sotto della quale la capacità dichiarata deve essere integrata dalla potenza termica di sicurezza elettrica per conseguire il carico parziale di riscaldamento;

39) "temperatura limite di esercizio" (Tol): la temperatura esterna [°C] dichiarata dal produttore per il riscaldamento, al di sotto della quale il condizionatore d'aria non è in grado di erogare alcuna capacità di riscaldamento. Al di sotto di tale temperatura, la capacità dichiarata è pari a zero;

40) "modo attivo": il modo corrispondente alle ore con un carico di raffreddamento o di riscaldamento dell'edificio e con la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unità attivata. Tale condizione può comportare ciclicità nell'accensione/spegnimento dell'unità al fine di conseguire o mantenere la temperatura interna dell'aria voluta;

41) "modo termostato spento": un modo corrispondente alle ore senza carico di raffreddamento o di riscaldamento, con la funzione di raffreddamento o di raffreddamento dell'unità attivata laddove l'unità non è operativa, in quanto non vi è carico di raffreddamento o di riscaldamento. Tale condizione è pertanto riferibile alle temperature esterne e non ai carichi interni. La ciclicità accensione/spegnimento non è considerata alla stregua di un termostato spento;

42) "modo esercizio di riscaldamento del carter": una condizione nella quale l'unità ha attivato un dispositivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine di limitare la concentrazione

di refrigerante nell'olio all'avvio del compressore;

43) "orario di esercizio nel modo termostato spento" (HTO): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo termostato spento, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicati;

44) "orario di esercizio nel modo attesa" (HSB): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo attesa, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicati;

45) "orario nel modo spento" (HOFF): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo spento, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicati;

46) "orario di esercizio nel modo riscaldamento del carter" (HCK): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo riscaldamento del carter, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicati;

47) "consumo di energia elettrica dei condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto" (rispettivamente QSD e QDD): il consumo di energia elettrica dei condizionatori a condotto singolo o doppio per il modo di raffreddamento e/o di riscaldamento, in funzione dei casi, [condotto singolo in kWh/h, doppio condotto in kWh/h];

48) "rapporto di capacità": il rapporto della capacità complessiva dichiarata di raffreddamento (riscaldamento) di tutte le unità operative per uso interno rispetto alla capacità complessiva dichiarata di raffreddamento (riscaldamento) di tutte le unità operative a uso esterno alle condizioni nominali standard.
______________________
[1] GU L 161 del 14.6.2006.

[2] Terza relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (2001).IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_ reports.shtml

[3] Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

[4] GU L 390 del 31.12.2004.

ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

1. L'efficienza energetica dei condizionatori d'aria è determinata sulla base di misurazioni e calcoli, come stabilito nell'allegato VII.

I valori SEER e SCOP devono prendere in considerazione le condizioni di progettazione di riferimento e le ore per ciascun modo di funzionamento; SCOP deve essere riferibile alla stagione di riscaldamento "media", come disposto dall'allegato VII. Il coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale) e il coefficiente di rendimento nominale (COPnominale) devono essere riferiti alle condizioni nominali standard, come disposto dall'allegato VII.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica per i condizionatori d'aria, eccetto a doppio condotto e a singolo condotto

Classe di efficienza energetica

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tabella 2

Classi di efficienza energetica per i condizionatori a doppio condotto e a singolo condotto

Classe di efficienza energetica Classe

Doppio condotto

Singolo condotto

.

EERnominale

COPnominale

EERnominale

COPnominale

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 5 del Reg. (UE) 2020/1059 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2048.

ALLEGATO IV

Scheda prodotto

1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto sono indicate nell'ordine di seguito specificato:

a) nome o marchio del fornitore;

b) identificatore del modello del condizionatore d'aria interno o degli elementi interni ed esterni del condizionatore d'aria;

c) fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica dell'Unione, se un modello ha ricevuto il "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio;

d) livelli di potenza sonora interna ed esterna alle condizioni nominali standard per le funzioni di raffreddamento e/o riscaldamento;

e) nome e GWP (potenziale di riscaldamento globale) del refrigerante utilizzato e il seguente testo standard:

"La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di [xxx]. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe [xxx] volte più elevato rispetto a 1 kg di CO 2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato."

2. Inoltre, se l'efficienza è dichiarata sulla base dell'indice di efficienza energetica stagionale (SEER), la scheda prodotto dei condizionatori d'aria deve riportare le seguenti informazioni sul modo di raffreddamento:

a) il SEER e la classe di efficienza energetica del modello (modello composto da un'unità o da una combinazione di unità) determinati conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII per il modo di raffreddamento nonché ai limiti di classe definiti nell'allegato II;

b) il consumo energetico annuo indicativo QCE in kWh/a nella stagione di raffreddamento, determinato conformemente

alle definizioni e alle procedure di prova figuranti rispettivamente negli allegati I e VII, descritto come segue: "Consumo di energia "XYZ" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.";

c) il carico teorico Pdesignc in kW dell'apparecchio nel modo di raffreddamento, determinato conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti rispettivamente negli allegati I e VII.

3. Inoltre, se l'efficienza è dichiarata sulla base del coefficiente di prestazione stagionale (SCOP), la scheda prodotto deve riportare le seguenti informazioni sul modo di riscaldamento:

a) lo SCOP e la classe di efficienza energetica del modello o della combinazione nel modo di riscaldamento, determinati conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti rispettivamente negli allegati I e VII nonché ai limiti di classe definiti nell'allegato II;

b) il consumo energetico annuo indicativo per una stagione di riscaldamento media QHE in kWh/a, determinato conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti rispettivamente negli allegati I e VII, descritto come segue: "Consumo di energia "XYZ" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.";

c) altre stagioni di riscaldamento designate per le quali l'unità è dichiarata adeguata, con le opzioni stagione più calda (facoltativa) o più fredda (facoltativa), quali definite nell'allegato I;

d) il carico teorico Pdesignc in kW dell'apparecchio nel modo di riscaldamento, determinato conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII;

e) la capacità dichiarata e l'indicazione della capacità di riscaldamento del sistema di backup ipotizzata per il calcolo dello SCOP in condizioni di progettazione di riferimento.

4. Inoltre, se l'efficienza è dichiarata sulla base del coefficiente di efficienza energetica (EERnominale) o del coefficiente di rendimento (COP nominale), la scheda prodotto dei condizionatori d'aria deve riportare le seguenti informazioni:

a) la classe di efficienza energetica del modello, determinata conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII nonché ai limiti di classe definiti nell'allegato II;

b) per i condizionatori d'aria a doppio condotto, il consumo energetico orario indicativo QDD in kWh/60 min., determinato conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII, descritto come segue: "Consumo di energia "X,Y" kWh/60 min. in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.";

c) per i condizionatori d'aria a condotto singolo, il consumo energetico orario indicativo QSD in kWh/60 min., determinato conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII, descritto come segue: "Consumo di energia "X,Y" kWh/60 min. in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.";

d) la capacità di raffreddamento Pnominale in kW dell'apparecchio, determinata conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII;

e) la capacità di riscaldamento Pnominale in kW dell'apparecchio, determinata conformemente alle definizioni e alle procedure di prova figuranti negli allegati I e VII.

5. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di apparecchi forniti dallo stesso fornitore.

6. Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui ai punti 1-4 che non figurano sull'etichetta.

ALLEGATO V

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale del modello di apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente. Gli apparecchi a condotto singolo sono denominati "condizionatori d'aria locali";

c) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d) se del caso, gli altri metodi di calcolo nonché le altre norme di misura e specifiche utilizzate;

e) l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore;

f) se del caso, i parametri tecnici per le misurazioni definiti conformemente all'allegato VII:

i) le dimensioni complessive,

ii) l'indicazione del tipo di condizionatore d'aria;

iii) l'indicazione delle funzioni dell'apparecchio: solo raffreddamento, solo riscaldamento o entrambi;

iv) la classe di efficienza energetica del modello, come definita nell'allegato II;

v) il coefficiente di efficienza energetica (EERnominale) e il coefficiente di rendimento (COPnominale) per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto oppure l'indice di efficienza energetica stagionale (SEER) e il coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) per gli altri condizionatori d'aria;

vi) la stagione di riscaldamento per la quale l'apparecchio è dichiarato adeguato;

vii) i livelli di potenza sonora, espressi in dB(A) re1 pW e arrotondati all'unità più vicina;

viii) il nome e il GWP del refrigerante utilizzato;

g) i risultati dei calcoli effettuati in conformità all'allegato VII.

I fornitori possono aggiungere ulteriori informazioni in calce all'elenco di cui sopra.

Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di condizionatore d'aria sono state ottenute mediante calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti i modelli di apparecchi equivalenti per i quali le informazioni sono state ottenute sulle stesse basi.

ALLEGATO VI

Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a) la classe di efficienza energetica del modello, come definita nell'allegato II;

b) per i condizionatori d'aria diversi da quelli a singolo e doppio condotto:

i) l'indice di efficienza energetica stagionale (SEER) e/o il coefficiente di prestazione stagionale (SCOP);

ii) il carico teorico (in kW);

iii) il consumo energetico annuo;

iv) la stagione di raffreddamento e/o ogni stagione di riscaldamento ("media", "più fredda", "più calda") per le quali l'apparecchio è dichiarato adeguato;

c) per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto:

i) il coefficiente di efficienza energetica (EER) e/o il coefficiente di rendimento (COP);

ii) la capacità nominale (kW);

iii) per i condizionatori d'aria a doppio condotto, il consumo energetico orario per il raffreddamento e/o il riscaldamento;

iv) per i condizionatori d'aria a condotto singolo, il consumo energetico orario per il raffreddamento e/o il riscaldamento;

d) i livelli di potenza sonora, espressi in dB(A) re1 pW e arrotondati all'unità più vicina;

e) il nome e il GWP del refrigerante utilizzato;

2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato IV.

3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili.

ALLEGATO VIII

(sostituito dall'allegato V del Reg. (UE) 2017/254)

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e

b) i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.

5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 1;

6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;

7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di efficienza energetica stagionale (SEER)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%.

Coefficiente di prestazione stagionale (SCOP)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%.

Consumo di energia in modo spento

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10%.

Consumo di energia in modo attesa

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10%.

Indice di efficienza energetica nominale (EERrated )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10%.

Coefficiente di rendimento nominale (COPrated )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10%.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).

ALLEGATO IX

(introdotto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 518/2014)

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'articolo 3, paragrafi da 4 a 6. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

ALLEGATO IX

(introdotto dall'allegato V del Reg. (UE) n. 518/2014)

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato intende per:

a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all'articolo 3, paragrafi da 4 a 6. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata

a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c) ha uno dei seguenti formati:

4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b) l'immagine è collegata all'etichetta;

c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.