
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 26 aprile 2011
G.U.R.S. 10 giugno 2011, n. 25
Determinazione delle tariffe da corrispondere alle aziende ASP/Ospedaliere/AUOP per le fasi di osservazione, prelievo e trasporto di organi.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la legge regionale n. 25 del 6 aprile 1996;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto n. 2230 del 18 ottobre 2007;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto n. 2719/10 del 10 novembre 2010, con il quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo del Comitato regionale trapianti (CRT);
Considerato che i trapianti d'organo rappresentano ormai una consolidata terapia della moderna medicina per molte gravi insufficienze di organo e che la possibilità di soddisfare la crescente richiesta di trapianti dipende dal numero di prelievi eseguiti nel territorio regionale;
Considerato che l'attività di trapianto si compone delle fasi di osservazione e prelievo, trasporto e trapianto di organo e che, in atto, le modalità di remunerazione dei costi non prevedono, nel DRG specifico per i trapianti d'organo, le fasi di osservazione e prelievo e di trasporto, pur impegnando, le stesse, risorse umane e materiali;
Ritenuto, pertanto, di dover identificare una tariffa reminerativa della fase di "osservazione e prelievo" e di trasporto da corrispondere alle aziende ospedaliere/ASP/AUOP dove viene effettuato il prelievo degli organi anche in caso di utilizzo interregionale degli organi prelevati;
Rilevato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 27 gennaio 2010 ha approvato il testo unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria aggiornando la tariffa unica per le prestazioni di assistenza ospedaliera fissando forfettariamente in euro 2.605,55 complessivi i costi relativi all'osservazione e al prelievo per ciascun organo da corrispondersi dall'azienda ospedaliera/ASP/AUOP che effettua il trapianto all'azienda ospedaliera/ASP/AUOP dove è avvenuto il prelievo degli organi;
Ritenuto che i costi generali relativi a ogni episodio di osservazione e prelievo, in accordo con quanto stabilito dal testo unico per la compensazione della mobilità sanitaria del 27 gennaio 2010, possano essere quantificati in euro 2.605,55 ad organo trapiantato ai quali andrà aggiunta la quota forfettaria di euro 328,49 per il trasporto degli organi, qualora il trasporto sia effettuato a carico dell'azienda che ha proceduto al prelievo;
Ritenuto che il rimborso tra le aziende interessate avvenga tramite fatturazione diretta emessa dall'azienda che ha effettuato le procedure di osservazione e prelievo nei confronti dell'azienda dove viene effettuato il trapianto;
Ritenuto, altresì, di dover stabilire una tariffa forfettaria pari a euro 200,00 remunerativa delle procedure di prelievo di tessuto da donatore a cuore fermo (cornee, cute, tessuto muscolo-scheletrico, vasi, valvole);
Ritenuto di dover regolamentare, con successivo provvedimento, le modalità di cessione delle cornee da parte della Banca regionale e le modalità di conferimento dei costi;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa citate, che si intendono integralmente riportate, alle aziende ASP/ospedaliere/AUOP verrà corrisposta per ogni processo di osservazione e prelievo la somma di euro 2.605,55 ad organo trapiantato. A tale somma andrà aggiunta una quota forfettaria di euro 328,49 per il trasporto degli organi qualora lo stesso sia effettuato a carico dall'azienda che ha proceduto al prelievo. Questa attività viene considerata quale acquisizione di prestazione/servizio da parte dell'azienda che effettua il trapianto. L'addebito deve essere effettuato dall'azienda che ha seguito l'osservazione ed il prelievo mediante l'emissione di idonea fattura a carico dell'azienda in cui si effetua il trapianto.
Alle aziende ASP/ospedaliere/AUOP verrà corrisposta per le procedure di prelievo di tessuto da donatore a cuore fermo (cornee, cute, tessuto muscolo-scheletrico, vasi, valvole) la somma forfettaria di euro 200,00.
Il centro regionale trapianti vigilerà sul corretto espletamento delle procedure di osservazione, prelievo e trapianto effettuato dalla commissione che ha effettuato le stesse.