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Per la sostituzione del modello SDO si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 23 maggio 2017.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2011

G.U.R.S. 3 giugno 2011, n. 24

Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera.

Per la sostituzione del modello SDO si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 23 maggio 2017.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Visto il decreto n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informativo relativo;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono state definite le modalità di raccolta, i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto n. 36615 del 27 novembre 2001 che, sulla base del citato D.M. n. 380/00 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e sulla trasmissione del relativo flusso informativo;

Visto il decreto n. 2365 del 18 dicembre 2003 "Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera";

Viste le indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera, fornite dalla cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario in esito alla seduta del 9 luglio 2008 e trasmesse per la divulgazione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 ottobre 2008;

Visto il D.M. del 18 dicembre 2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere";

Visto il decreto n. 1822/2010 "Adozione del sistema di classificazione ICD9-CM-2007";

Visto l'Accordo, sancito nel corso della seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si approvano le nuove linee guida per le informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui al precedente Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002;

Visto il D.M. in data 8 luglio 2010 "Integrazioni delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera";

Visto il decreto n. 1999 del 3 agosto 2010, con il quale viene adottato il sistema di classificazione ICD9-CM-2007 anche in relazione alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera per categoria diagnostica;

Visto il decreto n. 2068 del 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 17 settembre 2010, parte I, n. 41, con il quale all'art. 1 viene approvato il disciplinare tecnico con tracciato record che modifica quello approvato con il precedente decreto n. 2365/2003;

Viste le modifiche apportate, con l'approvazione del decreto sopra citato, alla definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;

Considerata la necessità di apportare nuove modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico approvato ed istituito con decreto n. 2068 del 9 agosto 2010, predisponendo un nuovo disciplinare tecnico per la definizione e codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;

Decreta:

Per la sostituzione del modello SDO si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 23 maggio 2017.

Art. 1

E' approvato il nuovo disciplinare tecnico, con tracciato record allegato al presente decreto, che sostituisce quello precedentemente approvato con il decreto dell'Assessore per la salute n. 2068 del 9 agosto 2010.

Per la sostituzione del modello SDO si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 23 maggio 2017.

Art. 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato è parte integrante, entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2011.

Per la sostituzione del modello SDO si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 23 maggio 2017.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 aprile 2011.

RUSSO

Per la sostituzione del modello SDO si rimanda all'art. 1 del D.A. Salute 23 maggio 2017.

Allegato

DISCIPLINARE TECNICO

DEFINIZIONE E CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dal disciplinare tecnico, la definizione ed il relativo sistema di codifica da adottare nella compilazione della scheda di dimissione ospedaliera.

1. Codice struttura dell'istituto di cura (alfanumerico - otto caratteri obbligatorio)

La denominazione dell'ospedale è costituita dalla denominazione ufficiale dell'istituto di cura individuabile da un codice regionale. Per istituto di cura si intende l'insieme di tutte le unità operative afferenti alla medesima struttura. Il codice da utilizzare è quello che individua l'istituto di cura nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali ed in particolare nei modelli HSP. Detto codice è composto di otto caratteri, dei quali tre identificano la regione (ai sensi del decreto del Ministero della sanità 23 dicembre 1996), i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, e i rimanenti due costituiscono un ulteriore progressivo che individua le singole strutture dell'Azienda ospedaliera, secondo quanto previsto dal modello HSP11 bis.

Nel caso di Azienda con più istituti di cura, riportare sempre il codice struttura dell'istituto di cura dal quale il paziente viene dimesso.

2. Numero della scheda (numerico - dieci caratteri - obbligatorio)

Il campo numero della scheda corrisponde all'identificativo della cartella clinica, di cui:

- i primi quattro caratteri identificano l'anno di ricovero;

- gli altri sei caratteri costituiscono una numerazione progressiva all'interno ad iniziare da 000001.

La numerazione progressiva è unica, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o diurno); in modo da identificare in maniera univoca un singolo ricovero.

Lo spazio presente tra l'anno e la numerazione progressiva deve essere valorizzato con zeri.

3. Cognome del paziente (alfabetico - trenta caratteri - obbligatorio)

Il campo cognome dovrà contenere esclusivamente il cognome del paziente, scritto tutto maiuscolo. In caso di cognome costituito da più di una parola lasciare uno spazio vuoto. L'unico carattere non alfabetico consentito è l'apostrofo da utilizzare anche come accento.

4. Nome del paziente (alfabetico - venti caratteri - obbligatorio)

Il campo nome dovrà contenere esclusivamente il nome del paziente scritto tutto maiuscolo. In caso di nome costituito da più di una parola lasciare uno spazio vuoto. L'unico carattere non alfabetico consentito è l'apostrofo da utilizzare come accento.

5. Sesso (numerico - un carattere - obbligatorio)

Il codice da utilizzare è il seguente:

- 1 per paziente di sesso maschile;

- 2 per paziente di sesso femminile.

6. Data di nascita (numerico - otto caratteri - obbligatorio)

La data di nascita non può essere successiva alla data del ricovero. La differenza tra la data di nascita e la data di dimissione non può essere superiore a 125 anni. Per i neonati nati nella struttura la data di nascita deve coincidere con la data di ricovero. La data di nascita va riportata nel formato GGMMAAAA.

7. Comune di nascita (numerico - sei caratteri - obbligatorio)

Il codice da utilizzare è il codice definito dell'ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno della provincia che individua il singolo comune.

Nel caso di un paziente nato all'estero, va indicato il codice 999 al posto della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione.

8. Stato civile (numerico - un carattere - obbligatorio)

Va riportato lo stato civile del paziente al momento del ricovero, secondo la seguente codifica:

- (1): celibe o nubile;

- (2): coniugato/a;

- (3): separato/a;

- (4): divorziato/a;

- (5): vedovo/a;

- (6): non dichiarato.

9. Comune di residenza (numerico - sei caratteri - obbligatorio)

Il comune di residenza individua il comune italiano oppure lo stato estero presso il quale il paziente risiede legalmente.

Va utilizzato lo stesso sistema di codifica definito al punto 7 "Comune di nascita"; in particolare:

- il codice dei comuni italiani ISTAT a sei caratteri, nel caso di pazienti residenti in Italia;

- il codice 999 seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso di pazienti residenti all'estero;

- per gli apolidi e senza fissa dimora utilizzare il codice "999", seguito dal codice "999".

Per i neonati deve essere indicato il comune di residenza della madre, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Cittadinanza (numerico - tre caratteri - obbligatorio)

Il codice da utilizzare per la cittadinanza è il seguente:

- (100): in caso di paziente con la cittadinanza italiana;

- codice a tre caratteri dello stato estero definito dal Ministero dell'interno, in caso di paziente con cittadinanza estera;

- per gli apolidi e senza fissa dimora utilizzare il codice "999".

11. Codice fiscale dell'utente (alfanumerico - sedici caratteri - obbligatorio)

Il codice fiscale (legge n. 412/1991), composto da 16 caratteri, deve essere acquisito direttamente dalla tessera sanitaria mediante appositi lettori di BarCode. Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno deve essere riportato il codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri, (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e della circolare del Ministero della sanità 24 aprile 2000, n. 5). Per gli europei non iscritti indicare il codice ENI.

Il codice fiscale può essere omesso per i neonati e nei casi previsti dalla normativa vigente (legge n. 135 del 5 giugno 1990 per i casi di HIV e AIDS, decreto n. 349 del 16 luglio 2001 per le donne che vogliono partorire in anonimato).

Non deve comunque essere attribuito autonomamente mediante l'utilizzo di programmi informatici che possono essere utilizzati esclusivamente per verificare la correttezza del codice digitato.

12. Regione di residenza (numerico - tre caratteri - obbligatorio)

La Regione di residenza identifica la regione cui appartiene il comune in cui risiede il paziente. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con decreto del Ministero della sanità 17 settembre 1986 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali.

Nel caso in cui il paziente sia residente all'estero, va indicato il codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno.

13. Azienda sanitaria di residenza (alfanumerico - tre caratteri)

Deve essere indicata l'Azienda sanitaria che comprende il comune in cui risiede il paziente. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per la rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali. Questo campo non va utilizzato per i residenti all'estero.

14. Regime di ricovero (numerico - un carattere - obbligatorio)

Il regime di ricovero distingue tra il "ricovero ordinario" ed il "ricovero diurno". I codici da utilizzare sono i seguenti:

- (1) ricovero ordinario;

- (2) ricovero diurno (day hospital/day Surgery).

Il day hospital costituisce una modalità di ricovero ospedaliero diurno ad accesso programmato da indicare con il codice "2". Gli interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive effettuate in day surgery, ossia con un pernottamento (one day-Surgery), rappresentano modalità di ricovero ospedaliero diurno ad accesso programmato, da indicare anche esse con il codice "2".

Il "ricovero diurno" si caratterizza per la presenza di tutte le seguenti condizioni:

- si tratta di ricovero, o ciclo di ricoveri programmato;

- è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre, quindi, l'intero arco delle 24 ore al momento del ricovero;

- fornisce prestazioni multiprofessionali e/o plurispecialistiche, che, per la loro intrinseca complessità o invasività o per il correlato rischio per il paziente non possono essere eseguite in ambiente ambulatoriale.

Quando si utilizza il codice due, bisogna riportare anche le informazioni relative ai punti 29 e 30.

Ai fini della compilazione della SDO non è corretto sovrapporre più di un ricovero per lo stesso utente (ordinario e day hospital o due DH) all'interno della stessa struttura ospedaliera: per un paziente inserito in un percorso ospedaliero diurno che necessita di prestazioni per altra patologia oltre a quella principale, dovranno essere erogate nelle stesso ricovero.

15. Data di ricovero (numerico - otto caratteri - obbligatorio)

La data di ricovero va riportata nel formato GGMMAAAA.

In caso di ricovero diurno va indicata la data del primo giorno del ciclo dei contatti con la struttura, sia per i ricoveri medici che chirurgici.

Nel caso di ricoveri programmati con preospedalizzazione, la data di ricovero deve comunque coincidere con la data di inizio della degenza ospedaliera, anche se la data di esecuzione di procedure propedeutiche all'intervento potrà essere antecedente alla data di ricovero. Nel caso di ricoveri in Day Hospital (o Day Surgery) la data di ricovero deve corrispondere al primo accesso ed il ricovero stesso può essere costituito da più accessi (esempio 1° accesso per gli esami preliminari; 2° accesso per l'intervento; 3° accesso per medicazione e valutazione finale).

Nel caso di nati nella struttura la data di ricovero deve coincidere con la data di nascita.

16. Unità operativa di ammissione (numerico - quattro caratteri obbligatorio)

L'unità operativa di ammissione individua l'unità operativa presso la quale il paziente è fisicamente ricoverato anche nel caso in cui l'assistenza medica sia prevalentemente a carico di un'altra unità operativa indipendentemente dal regime di ricovero.

In caso di ricovero diurno va indicata la data del primo giorno del ciclo di contatti con la struttura.

Il codice da utilizzare corrisponde ai primi quattro caratteri utilizzati per identificare l'unità operativa nei modelli di rilevazione delle attività economiche delle ASP e delle aziende ospedaliere ed in particolare nel modello HSP 12. I primi due caratteri identificano la specialità clinica o disciplina ospedaliera; gli altri due caratteri indicano il progressivo con cui viene distinta l'unità operativa nell'ambito della stessa disciplina. Entrambi, il codice di specialità clinica e il suo progressivo, devono attenersi, singolarmente, alle regole concernenti la memorizzazione dei campi numerici.

17. Onere della degenza

Con onere della degenza si intende specificare su chi ricade l'onere di rimborso dei costi relativi al ricovero. A tal riguardo si rimanda alla codifica prevista nel disciplinare tecnico, allegato al decreto ministeriale n. 380/2000.

Se durante il ricovero cambia il soggetto su cui ricade l'onere della degenza, nella SDO sarà riportato il codice relativo all'onere della degenza alla dimissione del paziente.

Nei casi di seguito elencati si devono utilizzare i seguenti codici:

"1" - Ricovero a totale carico del S.S.N.;

- per i cittadini italiani iscritti al S.S.N.;

- lavoratori di diritto italiano residenti all'estero;

- cittadino italiano iscritto all'AIRE, per urgenze, in assenza di polizza; cittadini stranieri iscritti al S.S.N., in quanto aventi permesso di soggiorno che ne consente l'iscrizione volontaria;

- neonati figli di madri iscritte al S.S.N.;

- cittadini stranieri che nell'ambito dei progetti umanitari arrivano in Italia per cure medico ospedaliere.

"2" - Ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera);

"3" - Ricovero con successivo rimborso (totale o parziale) a carico del S.S.N.;

"4" - Ricovero senza oneri per il S.S.N.; per i

- cittadini solventi;

- cittadini stranieri o italiani residenti all'estero con assicurazione personale stipulata nel paese di origine o di residenza o in Italia;

- cittadini stranieri o italiani assicurati con istituzioni estere provenienti dai Paesi UE, SEE e Svizzera e Paesi convenzionati;

"5" - Ricovero, a prevalente carico del S.S.N., con parte delle spese a carico del paziente (libera professione);

"6" - Ricovero a prevalente carico del S.S.N., con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza alberghiera);

"7" - Ricovero a carico del S.S.N. di pazienti stranieri provenienti da Paesi U.E., SEE, Svizzera e Paesi convenzionati, in possesso degli attestati di diritto che consentono l'iscrizione al S.S.N.;

"8" - Ricovero a carico del S.S.N. di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza e per gli stranieri temporaneamente presenti con codice sanitario STP, per le prestazioni sanitarie individuate all'art. 35, comma 3, punti a, b, c, d, e del decreto legislativo n. 286/98 (vedasi circolare del Ministero della sanità del 24 marzo 2000, n. 5 per le prestazioni assicurate dal S.S.N.);

"A" - Ricovero a rimborso del Ministero dell'interno di pazienti regolarmente soggiornanti che non corrispondono l'onere delle prestazioni in urgenza (vedasi circolare del Ministero della sanità del 24 marzo 2000, n. 5 per le prestazioni assicurate dal S.S.N.) e di quelli non in regola con le norme relative all'ingresso, al soggiorno, nonché indigenti (STP) (ultimo comma dell'articolo n. 35 del decreto legislativo n. 286/98);

Il decreto 4 luglio 2003, Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte 1, n. 34 del 2003 prevede ai fini del rimborso la compilazione di elenchi che riguardano i cittadini extracomunitari temporaneamente presenti STP: quelli che necessitano di prestazioni urgenti/essenziali (a carico del Ministero dell'interno "cod. A") vanno rendicontati alla Prefettura, mentre quelli che usufruiscono di prestazioni inerenti la medicina preventiva (tutela della gravidanza e maternità, dell'infanzia, profilassi internazionale e vaccinazioni (cod. 8) devono essere rendicontati all'Assessorato alla sanità.

"9" - Altro (ad esempio prestazioni richieste da altri enti come INAIL ai quali fatturare il ricovero).

18. Provenienza del paziente (alfanumerico - un carattere)

La provenienza del paziente individua l'istituzione da cui proviene il paziente o il medico che ha proposto il ricovero. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- (1): paziente che accede all'istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico;

- (2): paziente inviato all'istituto di cura con proposta del medico di base;

- (3): ricovero precedentemente programmato dallo stesso istituto di cura;

- (4): paziente trasferito da un istituto di cura pubblico;

- (5): paziente trasferito da un istituto di cura privato accreditato;

- (6): paziente trasferito da un istituto di cura privato non accreditato;

- (7): paziente trasferito da un altro tipo di attività di ricovero (acuti, riabilitazione, lungodegenza) o da altro regime di ricovero (ricovero diurno o ordinario) nello stesso istituto;

- (9) altro.

Non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita degli stessi.

19. Tipo di ricovero (alfanumerico - un carattere - obbligatorio)

Il tipo di ricovero, da indicare per tutti i ricoveri in regime ordinario (codice 1 alla variabile 14 "regime di ricovero") individua i ricoveri programmati, distinguendoli dai ricoveri d'urgenza, e dai ricoveri obbligatori (TSO) ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- (1): ricovero programmato non urgente;

- (2): ricovero urgente;

- (3): ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO);

- (4): ricovero programmato con preospedalizzazione (ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); in tali casi nella SDO possono essere riportate procedure eseguite in data precedente all'immissione.

Non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita degli stessi.

20. Traumatismi ed intossicazioni (alfanumerico - un carattere)

Questa informazione deve essere fornita solo nel caso in cui il ricovero sia causato da trauma, incidente o da una intossicazione. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- (1): infortunio sul lavoro;

- (2): infortunio in ambiente domestico;

- (3): incidente stradale;

- (4): violenza altrui (indipendentemente dal luogo ove è avvenuta);

- (5): autolesione o tentativo di suicidio (indipendentemente dal luogo ove è avvenuto);

- (9): altro tipo di incidente o intossicazione.

21. Trasferimenti interni 1 (alfanumerico - dodici caratteri)

I trasferimenti interni, da riportare soltanto nei casi di ricovero per acuti in regime ordinario (codice 1 alla variabile 14 "regime di ricovero") descrivono il percorso che il paziente ha seguito durante il ricovero.

Per ciascun trasferimento effettuato durante il ricovero vanno indicati: nei primi otto caratteri, la data in cui ha avuto luogo il trasferimento, secondo il formato GGMMAAAA, nei successivi quattro caratteri, il codice del reparto presso il quale è stato trasferito il paziente, secondo quanto descritto al punto 16.

Se il campo non contiene dati, valorizzarlo con spazi.

22. Trasferimenti interni 2 (alfanumerico - dodici caratteri)

Come al punto 21.

23. Trasferimenti interni 3 (alfanumerico - dodici caratteri)

Come al punto 21.

24. Trasferimenti interni 4 (alfanumerico - dodici caratteri)

Come al punto 21.

25. Unità operativa di dimissione (numerico - quattro caratteri - obbligatorio)

L'unità operativa di dimissione indica il reparto dal quale il paziente viene dimesso. Viene indicato anche se esso coincide con quello di ammissione ovvero con quella relativa all'ultimo trasferimento interno riportato per la variabile (21).

La codifica da utilizzare è quella descritta al punto 16.

26. Data di dimissione o morte (numerico - otto caratteri - obbligatorio)

La data di dimissione o morte del paziente va sempre riportata nella forma di cui al punto 15.

Nel caso di ricovero, in regime diurno, la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo accesso presso la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale. Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre la fine dell'anno, la data del 31 dicembre corrisponde alla data di dimissione.

27. Modalità di dimissione (numerico - un carattere - obbligatorio)

La modalità di dimissione individua la destinazione del paziente dimesso dall'ospedale e quindi l'eventuale continuazione del per-

corso assistenziale in altre strutture. La codifica è la seguente:

- (1): paziente deceduto;

- (2): dimissione ordinaria al domicilio del paziente;

- (3): dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA);

- (4): dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare;

- (5): dimissione volontaria;

- (6): trasferimento ad un altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti;

- (7): trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso istituto;

- (8): trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione o lungodegenza;

- (9): dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.

Il codice "5" - "dimissione volontaria" si deve utilizzare anche per gli utenti in trattamento in DH che non si ripresentano più per i successivi accessi.

Il codice "9" - "dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata" deve essere utilizzato ogni qualvolta viene richiesta l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare o l'attivazione dei servizi territoriali quali ad esempio il dipartimento di salute mentale, il servizio per il recupero dei tossicodipendenti (SERT) o i centri di neuropsichiatria infantile.

28. Riscontro autoptico (alfanumerico - un carattere)

Da compilare solo nel caso in cui il paziente sia deceduto, il riscontro autoptico individua i casi nei quali sia stata effettuata l'autopsia.

Il codice da utilizzare solo se la modalità di dimissione è: deceduto (codice 1 al punto 27):

- (1): se è stata eseguita l'autopsia;

- (2): se non è stata eseguita.

29. Motivo del ricovero in regime diurno (alfanumerico - un carattere)

Questa informazione va riportata solo per i ricoveri in regime diurno (codice 2 alla variabile (14) "regime di ricovero". La codifica è la seguente:

- (1): ricovero diurno diagnostico (compreso follow up);

- (2): ricovero diurno chirurgico (day surgery);

- (3): ricovero a prevalente carattere terapeutico;

- (4) ricovero diurno riabilitativo.

30. Numero giornate di presenza in ricovero diurno (numerico - tre caratteri)

Questa informazione va riportata solo per i ricoveri in regime diurno e indica il numero complessivo di giornate in cui il paziente ha avuto contatti con la struttura di ricovero nell'arco di uno stesso ciclo assistenziale, nel caso di pernottamento (one day surgery) si conta un accesso anche se si conclude la mattina successiva.

Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31 dicembre, la data di dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di ricovero diurno chirurgico il rimborso è unico indipendentemente dal numero di giornate di presenza mentre il rimborso per il ricovero diurno medico dipende dalle giornate di accessi nel-l'istituto di cura.

31. Peso alla nascita (numerico - quattro caratteri)

Identifica il peso rilevato alla nascita e va riportata soltanto nella scheda di dimissione del neonato relativa al ricovero in cui è avvenuta la nascita dello stesso.

Il peso va espresso in grammi ed il campo è composto da 4 caratteri. L'informazione deve essere coerente con eventuali codici delle diagnosi compresi nelle categorie 764-766, relativi a problemi di crescita fetale, prematurità, immaturità e postmaturità.

Informazioni cliniche

Le informazioni di carattere clinico, di seguito elencate, diagnosi principale di dimissione, diagnosi secondarie, intervento chirurgico principale o parto, altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versio-ne italiana 2007 della International Classification of Deseases - 9th version - Clinical Modification: ICD-9-CM) e successivi aggiornamenti. Ad essa corrisponde la versione 24ª della classificazione HCFA-DRGs. Per il corretto utilizzo di tale classificazione e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche devono essere rigorosamente rispettate le istruzioni riportate nell' "Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010" riguardanti l'"Aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)".

32. Diagnosi principale di dimissione (alfanumerico - cinque caratteri - obbligatorio)

La diagnosi principale è la condizione, identificata alla fine del ricovero, che risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e/o di indagini diagnostiche.

Se nel corso dello stesso ricovero si evidenzia più di una condizione con caratteristiche analoghe deve essere selezionata quale principale quella che risulta essere responsabile dell'impiego maggiore di risorse.

La diagnosi principale di dimissione deve essere obbligatoriamente compilata per tutte le schede di dimissione ospedaliera e codificata utilizzando i codici di cinque caratteri riportati nella già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

Non devono essere riportati i punti separatori del codice e non devono essere aboliti gli zeri davanti ai numero (es. il codice 004.0 deve essere riportato, allineato a sinistra, "0040").

33. Diagnosi secondaria 1 (alfanumerico - cinque caratteri)

Le diagnosi secondarie sono quelle condizioni che coesistono al momento del ricovero o che si sviluppano in seguito e che influenzano il trattamento ricevuto e/o la durata della degenza.

Le diagnosi correlate ad un precedente ricovero che non hanno influenza su un ricovero attuale non devono essere segnalate. Quindi, per diagnosi secondaria deve intendersi qualunque condizione diver-sa dalla diagnosi principale che influenzi l'assistenza erogata al paziente in termini di: trattamento terapeutico, procedure diagnosti-che eseguite, durata della degenza, assistenza infermieristica, moni-toraggio clinico.

34 Diagnosi secondaria 2 (alfanumerico - cinque caratteri)

Come al punto 33.

35. Diagnosi secondaria 3 (alfanumerico - cinque caratteri)

Come al punto 33.

36. Diagnosi secondaria 4 (alfanumerico - cinque caratteri)

Come al punto 33.

37. Diagnosi secondaria 5 (alfanumerico - cinque caratteri)

Come al punto 33.

38. Data intervento chirurgico principale o parto (alfanumerico - otto caratteri - obbligatorio)

Per l'intervento chirurgico principale si deve indicare la data in cui è stato eseguito l'intervento nel formato GGMMAAAA.

39. Intervento chirurgico principale o parto (alfanumerico - quattro caratteri)

Per intervento chirurgico principale si intende la procedura chirurgica eseguita nel corso del ricovero. Per la corretta selezione e codifica si rimanda all'"Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010" riguardante l'"Aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)". In assenza di procedure chirurgiche o parto si può utilizzare per inserire le altre procedure.

40. Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 1 (alfanumerico - otto caratteri)

41. Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 1 (alfanumerico - quattro caratteri)

I criteri per la selezione degli altri interventi chirurgici e delle principali procedure diagnostiche e terapeutiche sono riportati nell'"Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010" riguardante l'"Aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)". Possono essere riportati al massimo cinque interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche ulteriori rispetto all'intervento chirurgico principale, utilizzando i codici a quattro caratteri della già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

42. Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 2 (alfanumerico - otto caratteri)

Come al punto 40.

43. Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 2 (alfanumerico - quattro caratteri)

Come al punto 41.

44. Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 3 (alfanumerico - otto caratteri)

Come al punto 40.

45. Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 3 (alfanumerico - quattro caratteri)

Come al punto 41.

46. Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 4 (alfanumerico - otto caratteri)

Come al punto 40.

47. Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 4 (alfanumerico - quattro caratteri)

Come al punto 41.

48. Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 5 (alfanumerico - otto caratteri)

Come al punto 40.

49. Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 5 (alfanumerico - quattro caratteri)

Come al punto 41.

50. Codice D.R.G. (numerico - tre caratteri)

Codice D.R.G. che scaturisce dalle diagnosi e/o procedure eseguite.

51. Codifica utilizzata (numerico - un carattere - obbligatorio)

Serve per specificare il tipo di classificazione utilizzata per la compilazione dei campi relativi alle patologie e alle procedure utilizzare:

- (1) codificati in base alla classificazione ICD-9;

- (2) codificati in base alla classificazione ICD-9-CM 2007.

52. Trimestre di riferimento (numerico- un carattere - obbligatorio)

Questo campo serve per specificare a quale trimestre si riferiscono i dati:

- (1): dati relativi al 1° trimestre;

- (2): dati relativi al 2° trimestre;

- (3): dati relativi al 3° trimestre;

- (4): dati relativi al 4° trimestre.

53. Data di prenotazione (numerico - otto caratteri - obbligatorio)

La data di prenotazione va riportata nel formato GGMMAAAA. Questo campo va compilato obbligatoriamente per tutti i ricoveri in DH e per tutti i ricoveri ordinari quando il tipo di ricovero è "programmato non urgente" (codifica 1 al campo 19) o "programmato con preospedalizzazione" (codifica 4 al campo 19).

54. Livello di istruzione (numerico - un carattere - obbligatorio)

Va riportato il titolo di studio del paziente al momento del ricovero.

Utilizzare le seguenti codifiche:

1 - Licenza elementare o nessun titolo;

2 - Diploma scuola media inferiore;

3 - Diploma scuola media superiore;

4 - Diploma universitario o laurea breve;

5 - Laurea.

55. Classe di priorità (alfanumerico - un carattere - obbligatorio)

Per tutti i ricoveri programmati per i quali è inserita la data di prenotazione dovrà essere compilata la classe di priorità secondo la seguente codifica (Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002):

A - Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare pregiudizio alla prognosi;

B - Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

C - Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

D - Ricovero senza attesa massima definita per casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

56. Codice causa esterna (alfanumerico - cinque caratteri - obbligatorio)

Indica la causa esterna dei traumatismi, degli avvelenamenti e di altri effetti diversi, in tale campo dovrà essere inserito il codice E (E800-E999) della Classificazione ICD 9 CM versione 2007 e successivi (Classificazione supplementare). Questo campo va compilato solo nei casi previsti.

57. Campo vuoto (alfanumerico - 26 caratteri)

Campo vuoto da utilizzare per eventuali variazioni ed introduzioni future.

TRACCIATO RECORD ATTIVITA' RICOVERI ORDINARI E DH

Progressivo

Posizione

Descrizione campo

Tipo

Lunghezza

1

1-8

Codice struttura

AN

8

2

9-18

Numero della scheda

AN

10

3

19-48

Cognome paziente

AN

30

4

49-68

Nome paziente

AN

20

5

69-69

Sesso

AN

1

6

70-77

Data di nascita

AN

8

7

78-83

Comune di nascita

AN

6

8

84-84

Stato civile

AN

1

9

85-90

Comune di residenza

AN

6

10

91-93

Cittadinanza

AN

3

11

94-109

Codice sanitario individuale

AN

16

12

110-112

Regione di residenza

AN

3

13

113-115

Azienda di residenza

AN

3

14

116-116

Regime di ricovero

AN

1

15

117-124

Data di ricovero

AN

8

16

125-128

Unità operativa di ammissione

AN

4

17

129-129

Onere della degenza

AN

1

18

130-130

Provenienza del paziente

AN

1

19

131-131

Tipo di ricovero

AN

1

20

132-132

Traumatismi o intossicazioni

AN

1

21

133-144

Trasferimenti interni 1

AN

12

22

145-156

Trasferimenti interni 2

AN

12

23

157-168

Trasferimenti interni 3

AN

12

24

169-180

Trasferimenti interni 4

AN

12

25

181-184

Unità operativa di dimissione

AN

4

26

185-192

Data di dimissione o morte

AN

8

27

193-193

Modalità di dimissione

AN

1

28

194-194

Riscontro autoptico

AN

1

29

195-195

Motivo del ricovero in regime diurno

AN

1

30

196-198

Numero di giornate di presenza in ricovero diurno

AN

3

31

199-202

Peso alla nascita

AN

4

32

203-207

Diagnosi principale di dimissione

AN

5

33

208-212

Diagnosi secondaria 1

AN

5

34

213-217

Diagnosi secondaria 2

AN

5

35

218-222

Diagnosi secondaria 3

AN

5

36

223-227

Diagnosi secondaria 4

AN

5

37

228-232

Diagnosi secondaria 5

AN

5

38

233-240

Data intervento chirurgico principale o parto

.

8

39

241-244

Intervento chirurgico principale o parto

AN

4

40

245-252

Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 1

.

8

41

253-256

Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 1

AN

4

42

257-264

Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 2

.

8

43

265-268

Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 2

AN

4

44

269-276

Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 3

.

8

45

277-280

Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 3

AN

4

46

281-288

Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche

4

8

47

289-292

Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 4

AN

4

48

293-300

Data altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 5

.

8

49

301-304

Altro intervento chirurgico e procedure diagnostiche o terapeutiche 5

AN

4

50

305-307

DRG

N

3

51

308-308

Codifica utilizzata

N

1

52

309-309

Trimestre di riferimento

N

1

53

310-317

Data di prenotazione

N

8

54

318-318

Livello di istruzione

N

1

55

319-319

Classe di priorità

AN

1

56

320-324

Codice causa esterna

AN

5

57

325-350

Campo vuoto

AN

26

Lunghezza totale del record: 350.

Note:

Tipo

dato

AN:

Alfanumerico

N:

Numerico

Modalità di trasmissione: Mensile entro il quindicesimo giorno del mese in scadenza, per il mese di dicembre la scadenza il 31 gennaio dell'anno successivo; il flusso si deve trasmettere incrementale.

Scheda