
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/2124.
DECISIONE N. 2011/215/UE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE, 4 aprile 2011
G.U.U.E. 6 aprile 2011, n. L 90
Modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d'ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all'importazione nell'Unione o ai paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/2124.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Applicabile dal: 1° maggio 2011
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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 39 del Reg. (UE) 2019/2124.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 97/78/CE dispone che gli Stati membri effettuino controlli veterinari sui prodotti di origine animale e su alcuni prodotti vegetali provenienti dai paesi terzi e introdotti nell'Unione, in conformità alla stessa direttiva. Essa stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedano affinché le partite di tali prodotti siano introdotte nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero.
2) L'articolo 9 della direttiva 97/78/CE indica le procedure da applicare al posto d'ispezione frontaliero d'introduzione per le partite che sono destinate ad essere importate nell'Unione attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero, ma sono trasbordate al posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto dell'Unione.
3) L'articolo 11 della direttiva 97/78/CE riguarda le partite provenienti da un paese terzo e trasbordate al posto d'ispezione frontaliero di arrivo, all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto dell'Unione, ma che sono rispedite verso un altro paese terzo attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero sul territorio dell'Unione o direttamente senza passare attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero.
4) Gli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE prevedono alcune deroghe alle norme generali sui controlli veterinari eseguiti presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione. Tali deroghe hanno una portata diversa e sono legate alla destinazione finale e alla durata di magazzinaggio delle partite durante il trasbordo presso il posto d'ispezione frontaliero di arrivo.
5) La durata è fissata in base a un periodo minimo e a un periodo massimo di magazzinaggio, da determinarsi secondo la procedura di cui alla direttiva 97/78/CE.
6) La decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliero nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE (2), stabilisce attualmente i periodi minimo e massimo applicabili nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nell'Unione attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato sullo stesso territorio o sul territorio di un altro Stato membro.
7) La decisione 2000/25/CE non è del tutto chiara per quanto riguarda la portata delle norme concernenti le partite trasbordate da un aereo a un altro o da una nave a un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, in transito verso un paese terzo senza un'altra sosta sul territorio dell'Unione o attraverso il territorio dell'Unione. Occorre quindi stabilire norme, nella presente decisione, per chiarire le disposizioni già contenute nella decisione 2000/25/CE, tra cui le norme sui periodi minimi pertinenti.
8) Per salvaguardare la salute pubblica e animale è necessario che il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione riceva informazioni appropriate nel caso delle spedizioni di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE. Occorre quindi adottare norme sulle informazioni che l'interessato al carico deve fornire al momento dell'arrivo di una partita al posto d'ispezione frontaliero.
9) I controlli veterinari delle partite trasbordate da una nave ad un'altra nello stesso porto e destinate all'importazione o al transito verso i paesi terzi, come previsto dagli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE, vanno effettuati dopo un periodo minimo di sette giorni.
10) Per le partite trasbordate da una nave ad un'altra nello stesso porto al posto d'ispezione frontaliero di arrivo e rispedite direttamente verso un paese terzo senza un'altra sosta sul territorio dell'Unione, i rischi per la salute pubblica e animale nell'Unione sono ridotti, poiché il contatto delle partite con il territorio dell'Unione è limitato. In questi casi può essere opportuno estendere il periodo minimo di cui agli articoli 9 e 11 della direttiva 97/78/CE.
11) L'estensione deve essere oggetto di garanzie appropriate da parte dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero di arrivo. In particolare, lo Stato membro deve impedire che tali partite siano trasportate verso un altro porto dell'Unione e provvedere affinché siano spedite direttamente in un paese terzo. Lo Stato membro deve inoltre fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le opportune informazioni su tali garanzie, ivi comprese informazioni sul sistema di monitoraggio, per garantire il rispetto dei termini e delle modalità del trasporto successivo verso una specifica destinazione, indicati nella notifica della partita.
12) Inoltre, è importante precisare che le partite devono essere sottoposte a tutti i controlli veterinari indicati nella direttiva 97/78/CE dopo la scadenza dei periodi massimi stabiliti in tale decisione.
13) Per motivi di chiarezza e coerenza della normativa dell'Unione, è opportuno abrogare la decisione 2000/25/CE e sostituirla con la presente decisione.
14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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Quando a un posto d'ispezione frontaliero sono presentate partite per un successivo trasbordo, l'interessato al carico notifica al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero quanto segue:
a) il tempo previsto per lo scarico della partita;
b) il posto d'ispezione frontaliero di destinazione nell'Unione in caso di importazione o di transito attraverso l'Unione oppure il paese terzo di destinazione in caso di trasporto diretto verso un paese terzo;
c) l'ubicazione esatta della partita, se non è caricata direttamente sull'aereo o sulla nave verso la destinazione successiva;
d) il tempo previsto per il carico della partita sull'aereo o sulla nave diretti verso la successiva destinazione.
La notifica è effettuata al momento dell'arrivo della partita al posto d'ispezione frontaliero e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.
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1. Il periodo minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è:
a) 12 ore per gli aeroporti;
b) 7 giorni per i porti.
2. Il periodo massimo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 97/78/CE è:
a) 48 ore per gli aeroporti;
b) 20 giorni per i porti.
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1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, il periodo minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva è:
a) 12 ore per gli aeroporti;
b) 7 giorni per i porti.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della direttiva 97/78/CE, gli Stati membri possono estendere il periodo minimo
di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo a 14 giorni, a condizione che:
a) le partite provengano da un paese terzo e siano destinate a un altro paese terzo senza un'altra sosta sui territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE;
b) le partite siano trasbordate da una nave ad un'altra presso il posto d'ispezione frontaliero all'interno della zona doganale dello stesso porto dell'Unione;
c) lo Stato membro interessato presenti alla Commissione e agli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, una giustificazione dettagliata in cui specifica che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare che le partite siano trasportate verso un altro porto dell'Unione invece di essere trasbordate direttamente verso un paese terzo.
Tali misure comprendono un sistema di monitoraggio per garantire il rispetto dei termini e della destinazione successiva indicati nella notifica di cui all'articolo 1.
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Trascorso il periodo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la partita è sottoposta ai controlli d'identità e ai controlli materiali di cui all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione.
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