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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

REGOLAMENTO (UE) N. 327/2011 DELLA COMMISSIONE, 30 marzo 2011

G.U.U.E. 6 aprile 2011, n. L 90

Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2016/2282)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 aprile 2011

Applicabile dal: 26 aprile 2011

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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

2) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per prodotti che utilizzano sistemi a motore elettrico.

3) I ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW costituiscono una parte importante dei vari prodotti per il condizionamento di gas. Il regolamento (UE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, ha stabilito requisiti di efficienza minimi per i motori elettrici (2), inclusi i motori elettrici a velocità variabile. Tali requisiti si applicano anche a quei motori che fanno parte di un sistema di ventilazione a motore. Molti dei ventilatori disciplinati dal presente regolamento, però, vengono utilizzati in combinazione con motori non disciplinati dal regolamento (UE) n. 640/2009.

4) Il consumo elettrico totale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW è di 344 TWh all'anno e potrebbe aumentare a 560 TWh nel 2020 se persistono le attuali tendenze sul mercato dell'Unione europea. Il potenziale di miglioramento all'insegna dell'efficienza dei costi realizzabile grazie alla progettazione è calcolabile in circa 34 TWh all'anno nel 2020, il che corrisponde a 16 Mt di emissioni di CO2. Di conseguenza, i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW rappresentano un prodotto per il quale dovrebbero essere stabiliti dei requisiti per la progettazione ecocompatibile.

5) Molti motori sono integrati in altri prodotti senza essere immessi sul mercato o messi in servizio separatamente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/125/CE e dell'articolo 5 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (3). Per realizzare la maggior parte del risparmio energetico potenziale all'insegna dell'efficienza dei costi e facilitare l'applicazione della misura, anche i ventilatori che rientrano in un intervallo di potenza tra 125 W e 500 kW integrati in altri prodotti devono essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

6) Molti ventilatori fanno parte di sistemi di ventilazione installati in edifici. La legislazione nazionale basata sulla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (4), può stabilire nuovi requisiti di efficienza energetica più rigidi su questi sistemi di ventilazione, utilizzando metodi di misurazione e calcolo definiti nel regolamento per quanto riguarda l'efficienza del ventilatore.

7) La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei ventilatori. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. Ulteriori lavori e consultazioni hanno dimostrato che il campo di applicazione potrebbe essere ulteriormente ampliato fatte salve le deroghe introdotte per particolari applicazioni dove i requisiti non sarebbero appropriati.

8) Lo studio preparatorio ha rivelato che i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW sono immessi sul mercato dell'Unione europea in grandi quantitativi e che il loro consumo energetico in fase di utilizzo rappresenta l'aspetto più rilevante dal punto di vista ambientale di tutte le fasi del ciclo di vita.

9) Lo studio preparatorio dimostra inoltre che il consumo di elettricità in fase di utilizzo è l'unico parametro di progettazione ecocompatibile significativo riguardante la progettazione dei prodotti di cui alla direttiva 2009/125/CE.

10) L'efficienza energetica dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW può essere migliorata utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l'acquisto e l'uso dei dispositivi.

11) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono armonizzare i requisiti riguardanti l'efficienza energetica per i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW in tutta l'Unione, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento delle prestazioni ambientali di tali prodotti.

12) Non rientrano nel campo di applicazione i piccoli ventilatori mossi (indirettamente) da un motore elettrico tra 125 W e 3 kW che serve principalmente per altre funzioni. Ad esempio un ventilatore di piccole dimensioni per il raffreddamento del motore elettrico di una segatrice a catena non rientra nel campo di applicazione, anche se il motore della catena stessa (che muove anche il ventilatore) ha una potenza superiore a 15 W.

13) Occorre definire un calendario appropriato che permetta ai fabbricanti di riprogettare i prodotti e adeguare le linee di produzione. I tempi devono essere tali da evitare impatti negativi sulle forniture di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e devono tenere conto dell'incidenza sui costi per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

14) Non è prevista una revisione del presente regolamento prima di quattro anni dalla sua entrata in vigore. La procedura di revisione può essere avviata prima se alla Commissione ne viene dimostrata la necessità. La revisione deve in particolare valutare la fissazione di requisiti tecnologici indipendenti, il potenziale di utilizzo dei motori a velocità variabile e la necessità del numero e della portata di deroghe nonché l'inclusione di ventilatori sotto una potenza elettrica di ingresso di 125 W.

15) Il consumo di energia elettrica dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW deve essere determinato con metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (5).

16) Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie in grado di ridurre l'impatto ambientale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW durante il loro ciclo di vita, con un risparmio annuale del consumo di energia elettrica stimato a 34 TWh, entro il 2020, rispetto ad uno scenario nel quale non venissero adottate misure.

17) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

18) Per agevolare il controllo della conformità, i fabbricanti devono essere invitati a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE.

19) Al fine di limitare ulteriormente l'impatto ambientale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, i fabbricanti devono fornire informazioni utili sullo smontaggio, sul riciclaggio o sullo smaltimento a fine vita.

20) Occorre individuare i parametri di riferimento per i tipi di ventilatori attualmente disponibili caratterizzati da un'elevata efficienza energetica. Questo permetterà di assicurare un'ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, facilitando ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie progettuali e lo sviluppo di prodotti più efficienti per ridurre il consumo di energia.

21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 285 del 31.10.2009.

(2)

GU L 191 del 23.7.2009.

(3)

GU L 157 del 9.6.2006.

(4)

GU L 153 del 18.6.2010.

(5)

GU L 204 del 21.7.1998.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio o mettere in servizio ventilatori, anche integrati in altri prodotti connessi all'energia come quelli disciplinati dalla direttiva 2009/125/CE.

2. Il presente regolamento non si applica a ventilatori integrati in:

i) prodotti con un unico motore elettrico di 3 kW o meno dove il ventilatore è fissato sullo stesso albero utilizzato per muovere la funzionalità principale;

ii) asciugabiancheria e lavatrici con asciugabiancheria incorporato di potenza elettrica di ingresso ≤ 3 kW;

iii) cappe da cucina di potenza elettrica di ingresso totale massima < 280 W attribuibile ai ventilatori.

3. Il presente regolamento non si applica a ventilatori che sono:

a) progettati specificamente per funzionare in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) progettati per funzionare solo in casi di emergenza, per brevi periodi, con riferimento alle norme di sicurezza antincendio di cui alla direttiva 89/106/CE del Consiglio (2);

c) progettati specificamente per funzionare:

i) a) quando le temperature di esercizio del gas circolante superano i 100°C;

b) quando la temperatura ambiente di esercizio del motore

che azione il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso di gas, supera i 65°C;

ii) quando la temperatura media annua del gas circolante e/o la temperatura ambiente di esercizio del motore, se collocato al di fuori del flusso di gas, è inferiore a - 40°C;

iii) con una tensione di alimentazione > 1.000 V AC o > 1.500 V DC;

iv) in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti con sostanze abrasive;

d) immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2015 in sostituzione di ventilatori identici integrati in prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2013;

eccetto quando l'imballaggio, l'informazione del prodotto e la documentazione tecnica devono indicare chiaramente in merito alle lettere a), b) e c), che il ventilatore verrà utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato e in merito alla lettera d) i prodotti ai quali è destinato.

(1)

GU L 100 del 19.4.1994.

(2)

GU L 40 del 11.2.1989.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

Art. 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si intende per:

1) "ventilatore": un apparecchio a pale rotanti utilizzato per mantenere un flusso continuo di gas, solitamente aria, il cui lavoro per unità di massa non supera 25 kJ/kg, e che:

- è progettato per essere utilizzato con o è fornito di un motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (≥ 125 W e ≤ 500 kW) per azionare il girante al suo punto di efficienza energetica ottimale,

- è un ventilatore assiale, centrifugo, a flusso incrociato o misto,

- può essere dotato o meno di un motore quando viene immesso in commercio o in servizio;

2) "girante": è la parte del ventilatore che fornisce l'energia al flusso di gas ed è chiamata anche "pala del ventilatore";

3) "ventilatore assiale": un ventilatore che spinge il gas nella direzione assiale verso l'asse di rotazione di una o più ventole con un movimento tangenziale a mulinello creato dal girante. Il ventilatore assiale può essere dotato o meno di un contenitore cilindrico, di palette di guida di ingresso o uscita o di un pannello o anello accessibile;

4) "palette di guida di ingresso": sono palette posizionate davanti al girante per guidare il flusso di gas verso quest'ultimo e che possono essere regolabili o meno;

5) "palette di guida di uscita": sono palette posizionate dietro il girante per guidare il flusso di gas lontano dal girante e che possono essere regolabili o meno;

6) "pannello accessibile": un pannello con un'apertura nella quale si trova il ventilatore e che gli permette di essere fissato ad altre strutture;

7) "anello accessibile": un anello con un'apertura nella quale si trova il ventilatore e che gli permette di essere fissato ad altre strutture;

8) "ventilatore centrifugo": un ventilatore nel quale il gas entra nel girante in direzione essenzialmente assiale ed esce in direzione perpendicolare a tale asse. Il girante può avere uno o due ingressi e può avere o non avere un contenitore;

9) "ventilatore a pale radiali centrifugo": ventilatore centrifugo nel quale la direzione verso l'esterno delle pale del girante alla periferia è radiale rispetto all'asse di rotazione;

10) "ventilatore centrifugo a pale curve in avanti": ventilatore centrifugo nel quale la direzione verso l'esterno delle pale del girante alla periferia è inclinata in avanti rispetto alla direzione di rotazione;

11) "ventilatore centrifugo a pale rovesce senza contenitore": ventilatore centrifugo nel quale la direzione verso l'esterno delle pale del girante alla periferia è inclinata all'indietro rispetto alla direzione di rotazione e che non ha un contenitore;

12) "contenitore": un involucro attorno al girante che guida il flusso di gas verso, attraverso e dal girante;

13) "ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore": ventilatore centrifugo con un girante nel quale la direzione verso l'esterno delle pale alla periferia è inclinata all'indietro rispetto alla direzione di rotazione e che è dotato di un contenitore;

14) "ventilatore a flusso incrociato": ventilatore nel quale il percorso del gas attraverso il girante avviene secondo una direzione essenzialmente ad angolo retto rispetto al suo asse sia in entrata che in uscita alla sua periferia;

15) "ventilatore a flusso misto": un ventilatore nel quale il percorso del gas attraverso il girante è intermedio tra il percorso dell'aria nei ventilatori di tipo centrifugo e assiale;

16) "per brevi periodi": il funzionamento di un motore a carico costante, non sufficientemente lungo per raggiungere l'equilibrio termico;

17) "ventilatore da ventilazione": un ventilatore che non è utilizzato nei seguenti prodotti a consumo energetico:

- asciugabiancheria e lavatrici con asciugabiancheria incorporato di potenza elettrica di ingresso massima > 3 kW,

- unità interne di condizionatori d'aria domestici e condizionatori per l'interno, di una potenza massima di uscita di aria condizionata ≤ 12 kW,

- prodotti nel settore delle tecnologie dell'informazione;

18) "rapporto specifico" la pressione di ristagno misurata all'uscita del ventilatore divisa per la pressione di ristagno all'entrata al punto di efficienza energetica ottimale del ventilatore.

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Art. 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ventilatori sono definite nell'allegato I.

2. Ogni specifica di efficienza energetica per ventilatori dell'allegato I sezione 2 si applica secondo il seguente calendario:

a) prima fase: dal 1° gennaio 2013, i ventilatori di ventilazione non potranno avere un'efficienza energetica obiettivo inferiore a quella definita nell'allegato I, sezione 2, tabella 1;

b) seconda fase: dal 1° gennaio 2015, tutti i ventilatori non potranno avere un'efficienza energetica obiettivo inferiore a quella definita nell'allegato I, sezione 2, tabella 2.

3. I requisiti in materia di informazione sul prodotto per i ventilatori e le relative modalità di diffusione sono definiti nell'allegato I, sezione 3. I suddetti requisiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

4. Le specifiche di efficienza energetica dell'allegato I sezione 2 non si applicano ai ventilatori progettati per funzionare:

a) con un'efficienza energetica ottimale a 8.000 giri al minuto o più;

b) in applicazioni nelle quali il "rapporto specifico" è superiore a 1,11;

c) per il trasporto di sostanze non gassose in applicazioni industriali.

5. Per i ventilatori a doppio uso progettati per la ventilazione in condizioni normali e per l'utilizzo in casi di emergenza, per brevi periodi, per quanto riguarda le specifiche in materia di sicurezza antincendio di cui alla direttiva 89/106/CE, i valori dei gradi di efficienza applicabili previsti nell'allegato I sezione 2, verranno ridotti del 10% per la tabella 1 e del 5% per la tabella 2.

6. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all'allegato II.

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Art. 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione per la valutazione della conformità di cui all'allegato V della stessa direttiva.

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Art. 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

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Art. 6

Parametri indicativi di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i ventilatori più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato IV.

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Art. 7

Riesame

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede a una sua revisione e presenta i risultati della revisione al forum consultivo. La revisione valuta in particolare la fattibilità della riduzione del numero di tipi di ventilatori allo scopo di rafforzare la concorrenza per motivi di efficienza energetica per ventilatori che svolgono una funzione comparabile. La revisione riguarda anche la possibilità di ridurre la portata delle deroghe, incluse quelle concesse per i ventilatori a doppio uso.

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Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

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ALLEGATO II

MISURE E CALCOLI

1. Definizioni ai fini dell'allegato II

1) "Portata volumetrica all'ingresso" (q): il volume di gas che transita attraverso il ventilatore per unità di tempo (in m3/s) e viene calcolato sulla base della massa di gas mossa dal ventilatore (in kg/s) divisa per la densità di tale gas all'ingresso del ventilatore (in kg/m3);

2) "fattore di compressibilità": grandezza adimensionale che descrive il grado di compressibilità che il flusso di gas sperimenta durante la prova e viene calcolata come il rapporto del lavoro meccanico effettuato dal ventilatore sul gas rispetto al lavoro che verrebbe effettuato su un fluido incompressibile con la stessa massa, densità di entrata e rapporto di pressione, tenendo conto della pressione del ventilatore come "pressione totale" (kp) o "pressione statica" (kps);

3) kps: coefficiente di compressibilità ai fini del calcolo della potenza statica del ventilatore;

4) kp: coefficiente di compressibilità ai fini del calcolo della potenza totale del ventilatore;

5) "montaggio finale": montaggio finito o eseguito sul posto di un ventilatore che contiene tutti gli elementi per convertire l'energia elettrica in potenza senza la necessità di aggiungere altre parti o componenti;

6) "montaggio non definitivo": montaggio di parti del ventilatore, consistente almeno del girante, che necessita di uno o più componenti forniti dall'esterno, per poter essere in grado di convertire l'energia elettrica in potenza aeraulica del ventilatore;

7) "trazione diretta": dispositivo di trazione per un ventilatore nel quale il girante è fissato all'albero motore, sia direttamente o con accoppiamento coassiale e dove la velocità del girante è identica alla velocità di rotazione del motore;

8) "trasmissione": dispositivo di trazione per un ventilatore non a "trazione diretta" secondo la definizione che precede. Tali dispositivi possono comprendere trasmissioni che utilizzano a cinghia, con scatola di trasmissione o accoppiamento a scorrimento (slipping coupling);

9) "dispositivo di trazione a bassa efficienza": trasmissione che utilizza una cinghia di larghezza tre volte inferiore all'altezza o che utilizza altre forme di trasmissione diverse da un "dispositivo ad alta efficienza";

10) "dispositivo di trazione ad alta efficienza": trasmissione che utilizza una cinghia di larghezza almeno tre volte superiore all'altezza, una cinghia dentata o che utilizza meccanismi dentati.

2. Metodo di misura

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile, che tenga conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati aventi un basso grado di incertezza; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Metodo di calcolo

La metodologia per il calcolo dell'efficienza energetica di un ventilatore specifico si basa sul rapporto tra potenza aeraulica ed energia elettrica fornita al motore, mentre la potenza aeraulica del ventilatore è il prodotto della portata di gas e della differenza di pressione attraverso il ventilatore. La pressione può essere la pressione statica o totale, vale a dire la somma della pressione statica e dinamica che dipende dalla categoria di misura e di efficienza.

3.1 Quando il ventilatore è fornito come "montaggio finale", misurare la potenza aeraulica e la potenza elettrica di ingresso del ventilatore nel suo punto di efficienza energetica ottimale:

a) se il ventilatore non contiene un variatore di velocità, calcolare l'efficienza complessiva utilizzando la seguente equazione:

he = Pu(s)/Pe

dove:

h e è l'efficienza complessiva;

Pu(s) è la potenza aeraulica del ventilatore, determinata secondo il punto 3.3, del ventilatore quando opera al suo punto di efficienza energetica ottimale;

P e è la potenza misurata al punto di ingresso dell'alimentazione al motore del ventilatore quando quest'ultimo funziona al suo punto di efficienza energetica ottimale.

b) Quando il ventilatore comprende un variatore di velocità, calcolare l'efficienza utilizzando la seguente equazione:

he = (Pu(s)/Ped) Cc

dove:

h e è l'efficienza complessiva;

Pu(s) è la potenza aeraulica del ventilatore, determinata secondo il punto 3.3, del ventilatore quando opera al suo punto di efficienza energetica ottimale;

P ed è la potenza misurata al punto di ingresso dell'alimentazione al variatore di velocità del ventilatore quando quest'ultimo funziona al suo punto di efficienza energetica ottimale.

Cc è un fattore di compensazione parziale del carico, calcolato come segue:

- per un motore con variatore di velocità e Ped ≥ 5 kW, Cc = 1,04

- per un motore con variatore di velocità e Ped < 5 kW, Cc = - 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2. Quando il ventilatore viene fornito come "montaggio non definitivo", l'efficienza complessiva del ventilatore viene calcolata al punto di efficienza energetica ottimale del girante, utilizzando l'equazione seguente:

he = hr · hm · hT · Cm · Cc

dove:

h e è l'efficienza complessiva;

hr è l'efficienza del girante del ventilatore secondo Pu(s)/Pa,

dove:

Pu(s) è la potenza aeraulica del ventilatore al punto di efficienza energetica ottimale per il girante e secondo il punto 3.3 infra;

Pa è la potenza all'albero del ventilatore al punto di efficienza energetica ottimale del girante;

hm è l'efficienza nominale del motore a norma del regolamento (UE) n. 640/2009 quando sia applicabile. Se il motore non rientra nel regolamento (UE) n. 640/2009 o se il motore non viene fornito viene calcolato per difetto un η m per il motore che utilizza i seguenti valori:

- se la potenza elettrica di ingresso raccomandata "Pe" è ≥ 0,75 kW,

hm = 0,000278*(x3) - 0,019247*( x2) + 0,104395*x + 0,809761

dove x = Lg(Pe)

e P e è il valore definito al punto 3.1.(a);

- se la potenza elettrica di ingresso raccomandata Pe è < 0,75 kW,

hm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

e P e è il valore definito al punto 3.1.(a), dove la potenza elettrica di ingresso Pe raccomandata dal fabbricante del ventilatore deve essere sufficiente per permettere al ventilatore di raggiungere il suo punto di efficienza energetica ottimale, tenendo conto delle perdite causate dai sistemi di trasmissione, se applicabili;

hT è l'efficienza del dispositivo di trazione per il quale devono essere utilizzati i seguenti valori per difetto:

- per la trazione diretta hT = 1,0

- se la trasmissione è un dispositivo a bassa efficienza secondo la definizione di cui al punto 9 e

- Pa ≥ 5 kW, hT = 0,96 o

- 1 kW < Pa < 5 kW, hT = 0,0175 * Pa + 0,8725 o

- Pa ≤ 1 kW, η T = 0,89

- se la trasmissione è un dispositivo ad alta efficienza secondo la definizione di cui al punto 10 e

- Pa ≥ 5 kW, hT = 0,98 o

- 1 kW < Pa < 5 kW, hT = 0,01 * Pa + 0,93 o

- Pa ≤ 1 kW, hT = 0,94

Cm è il fattore di compensazione per la messa insieme (matching) di componenti = 0,9;

Cc è il fattore di compensazione parziale del carico:

- per un motore senza variatore di velocità Cc = 1,0

- per un motore con variatore di velocità e Ped ≥ 5 kW, Cc = 1,04

- per un motore con variatore di velocità e Ped < 5 kW, Cc = - 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3 La potenza aeraulica del ventilatore, Pu(s) (kW), è calcolata secondo il metodo di prova della categoria di misura scelto dal fornitore del ventilatore:

a) quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura A, viene utilizzata la potenza aeraulica statica del ventilatore Pus ottenuta dall'equazione Pus = q · psf · kps;

b) quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura B, viene utilizzata la potenza aeraulica del ventilatore P u ottenuta dall'equazione Pu = q · pf · kp;

c) quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura C, viene utilizzata la potenza aeraulica statica del ventilatore Pus ottenuta dall'equazione Pus = q · psf · kps;

d) quando il ventilatore è stato misurato secondo la categoria di misura D, viene utilizzata la potenza aeraulica del ventilatore P u ottenuta dall'equazione Pu = q · pf · kp.

4. Metodologia per il calcolo dell'efficienza energetica obiettivo

L'efficienza energetica obiettivo è l'efficienza energetica che un ventilatore di un determinato tipo deve raggiungere per conformarsi alle specifiche stabilite nel presente regolamento (espressa in punti percentuali). L'efficienza energetica

obiettivo viene calcolata secondo formule di efficienza che comprendono la potenza elettrica di ingresso, Pe(d) e il grado di efficienza minimo definito all'allegato I. L'intervallo di potenza completo è coperto da due formule: una per i ventilatori con una potenza elettrica di ingresso da 0,125 kW fino a 10 kW inclusi e l'altra per i ventilatori sopra i 10 kW e fino a 500 kW inclusi.

Vi sono tre serie di tipi di ventilatori per i quali sono state sviluppate formule di efficienza energetica destinate a riflettere le diverse caratteristiche dei vari tipi di ventilatori.

4.1. L'efficienza energetica obiettivo per ventilatori assiali, ventilatori centrifugi a pale curve in avanti e ventilatori centrifugi a pale radiali (ventilatore assiale all'interno) viene calcolata utilizzando le equazioni seguenti:

Intervallo di potenza P da 0,125 kW a 10 kW

Intervallo di potenza P da 10 kW a 500 kW

htarget = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N

htarget = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N

dove la potenza di ingresso P è la potenza elettrica di ingresso Pe(d) e N è il numero intero del grado di efficienza energetica richiesto.

4.2. L'efficienza energetica obiettivo per ventilatori centrifugi a pale rovesce senza contenitore, ventilatori centrifugi a pale rovesce con contenitore e ventilatori a flusso misto viene calcolata utilizzando le equazioni seguenti:

Intervallo di potenza P da 0,125 kW a 10 kW

Intervallo di potenza P da 10 kW a 500 kW

htarget = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N

htarget = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N

dove la potenza di ingresso P è la potenza elettrica di ingresso P e(d) e N è il numero intero del grado di efficienza energetica richiesto.

4.3. L'efficienza energetica obiettivo per i ventilatori a flusso incrociato viene calcolata utilizzando le seguenti equazioni:

Intervallo di potenza P da 0,125 kW a 10 kW

Intervallo di potenza P da 10 kW a 500 kW

htarget = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N

htarget = N

dove la potenza di ingresso P è la potenza elettrica di ingresso P e(d) e N è il numero intero del grado di efficienza energetica richiesto.

5. Applicare l'efficienza energetica obiettivo

L'efficienza complessiva del ventilatore η e calcolata secondo il metodo appropriato indicato nella sezione 3 dell'allegato II deve essere pari o superiore al valore obiettivo htarget stabilito dal grado di efficienza per soddisfare le specifiche di efficienza energetica minime.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

ALLEGATO III

(sostituito dall'allegato X del Reg. (UE) 2016/2282)

VERIFICA DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA PARTE DELLE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a) nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b) nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; i modelli sono considerati conformi alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

5) se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

6) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 3

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Efficienza complessiva (he)

Il valore determinato non è inferiore al valore che rappresenta il 90% del corrispondente valore dichiarato.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 9 del Reg. (UE) 2024/1834, con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III del presente continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

ALLEGATO IV

PARAMETRI DI RIFERIMENTO INDICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Al momento dell'adozione del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i ventilatori è quella indicata alla tabella 1. Questi parametri di riferimento possono non essere sempre raggiungibili in tutte le applicazioni o per l'intero intervallo di potenza indicato dal regolamento.

Tabella 1

Parametri di riferimento indicativi per ventilatori

Tipo di ventilatori

Categoria di misura (A-D)

Categoria di efficienza (statica o totale)

Grado di efficienza

Ventilatore assiale

A, C

statica

65

B, D

totale

75

Ventilatore centrifugo a pale curve in avanti e ventilatore centrifugo a pale radiali

A, C

statica

62

B, D

totale

65

Ventilatore centrifugo a pale rovesce senza contenitore

A, C

statica

70

Ventilatore centrifugo a pale rovesce con contenitore

A, C

statica

72

B, D

totale

75

Ventilatore a flusso misto

A,C

statica

61

B,D

totale

65

Ventilatore a flusso incrociato

B, D

totale

32