
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2011, n. 4
G.U.R.S. 1 aprile 2011, n. 14
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna.
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale
1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
"f bis) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente ai parchi naturali di rilevanza regionale.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 marzo 2011.
LOMBARDO
LOMBARDO (*)
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
(*) (Firma apposta dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 2, comma 4, Primo periodo, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche)