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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2011, n. 4

G.U.R.S. 1 aprile 2011, n. 14

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna.

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale

1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

"f bis) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente ai parchi naturali di rilevanza regionale.

Art. 2

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 marzo 2011.

LOMBARDO

LOMBARDO (*)

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

(*) (Firma apposta dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 2, comma 4, Primo periodo, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche)