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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 16 marzo 2011

G.U.R.S. 8 aprile 2011, n. 15

Rideterminazione del valore medio del costo di trasporto del gasolio per l'attività di pesca a favore delle imprese di pesca operanti nelle isole minori della Sicilia.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, art. 14;

Viste le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 - Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle isole minori, della suddetta legge regionale n. 15/2004;

Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE su aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004;

Vista la disponibilità finanziaria di euro24.000,00, sul capitolo 348108 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2010 destinata all'attuazione delle suddette finalità;

Visto il D.P. n. 309723 del 3 novembre 2010 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 28 ottobre 2010, viene conferito l'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca al prof. Salvatore Barbagallo;

Ritenuto di dovere provvedere alla definizione delle modalità di ripartizione nonché dei criteri applicativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 15 del 5 novembre 2004;

Considerato che il valore medio del costo di trasporto del gasolio per la pesca nelle isole minori della Sicilia rispetto a quello praticato nell'isola madre, nell'anno 1995, è stato determinato in euro 0,035 per litro di gasolio;

Vista la nota dell'1 febbraio 2011, con la quale l'"Associazione pescatori Lampedusa" chiede di rideterminare, alla luce degli aumenti praticati, il prezzo del rimborso del gasolio per le isole minori;

Vista la nota del 14 febbraio 2011, con la quale la "Legacoop Pesca Sicilia" chiede l'adeguamento del contributo di cui comma 1 dell'art. 14 della suddetta legge regionale n. 15/2004;

Considerato che il beneficio non può, in ogni caso, essere sovracompensativo rispetto alla maggiorazione del prezzo del gasolio praticato in ragione dei maggiori oneri di trasporto;

Preso atto che, a seguito di indagini di mercato effettuate presso i principali gestori di carburante presenti nelle Isole minori, il divario con il prezzo del gasolio praticato nell'isola madre è pari ad euro0,075 per litro;

Decreta:

Art. 1

Al fine di favorire l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle isole minori della Sicilia rispetto a quello praticato nell'isola madre, il valore medio del costo di trasporto, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è rideterminato in euro0,075 per litro di gasolio.

Art. 2

Il contributo previsto dalla legge regionale n. 15/2004 verrà erogato secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari per il visto di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e sarà reso pubblico attraverso il sito internet del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Palermo, 16 marzo 2011.

D'ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari in data 28 marzo 2011 al n. 452.