
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 14 marzo 2011
G.U.R.S. 15 aprile 2011, n. 17
Individuazione di un referente aziendale per l'attivazione delle procedure relative ai meccanismi di ripartizione/condivisione del rischio, nonché di rimborso dei costi sostenuti in caso di fallimento terapeutico.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto l'art.32 comma 9 della legge n. 449/1997;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n.388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed in particolare l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato decreto legislativo n. 269/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'articolo 1, commi 181 e 183;
Vista l'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
Visto il decreto n. 6267 del 19 settembre 2005 recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96";
Tenuto conto del protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo patto per la salute;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n.296 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 796, lettera 1);
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, con la quale è stato reso esecutivo l'accordo per l'approvazione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e finanze e la Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il patto per la salute 2010/2012 di cui all'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in maniera di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il quale è stata resa esecutiva la delibera di Giunta n. 497 del 30 dicembre 2010 di approvazione del "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Vista in particolare l'azione 8.3 del citato programma operativo, recante "Altre misure per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva";
Ritenuto di dover acquisire i dati relativi ai farmaci per i quali, nell'ambito degli accordi negoziali per l'immissione in commercio, sono previsti meccanismi di ripartizione/condivisione del rischio, nonché di rimborso dei costi sostenuti in caso di fallimento terapeutico (Cost Sharing, Risk Sharing e Payment by results);
Ritenuta necessaria, altresì, l'individuazione all'interno di ciascuna azienda sanitaria di un referente per la trasmissione dei suddetti dati;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, è fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie della Regione di individuare un referente aziendale per l'attivazione delle procedure relative ai meccanismi di ripartizione/condivisione del rischio, nonché di rimborso dei costi sostenuti in caso di fallimento terapeutico (Cost Sharing, Risk Sharing e Payment by results).
II referente aziendale di cui all'articolo 1 deve essere abilitato all'accesso ai registri di monitoraggio on line dei farmaci e avrà cura di trasmettere semestralmente i dati, suddivisi per singola specialità, relativi alle somme recuperate e/o alle confezioni ricevute gratuitamente in conformità a quanto previsto dagli accordi negoziali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 marzo 2011.
GUIZZARDI